Il termine della procedura semplificata circa lo Smart Working nel settore privato è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Entro tale data i datori di lavoro del settore privato potranno porre i propri dipendenti in smart working inviando una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro contenente esclusivamente:
• i nominativi dei lavoratori;
• la data di inizio ed eventuale cessazione (se a termine) della prestazione di lavoro in modalità agile.
Alla comunicazione semplificata si affianca la possibilità per i datori di lavoro di applicare lo smart working anche in assenza degli accordi individuali. Inoltre, gli obblighi di informativa previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica mediante la documentazione messa a disposizione dall’INAIL.
Questa la cornice delle semplificazioni in materia di smart working rinnovate per l’ultimo trimestre dell’anno, ed è in particolare il venir meno dell’obbligo di accordo individuale la principale novità che continuerà ad applicarsi
Successivamente alla data del 31 Dicembre 2022, i datori di lavoro privati che intenderanno avvalersi dello smart working per l’organizzazione del lavoro dei propri dipendenti, oltre a dover comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile entro 5 giorni dall’ adozione, dovranno preventivamente sottoscrivere un accordo individuale a prescindere dalla presenza o meno di un accordo collettivo. Nel proseguire senza accordi si rischiano sanzioni amministrative tra Euro 100 ed Euro500 per ciascun dipendente e infortuni del lavoratore non coperti dall’INAIL.
L’accordo individuale dovrà essere coerente con quanto disposto dalla Legge, dai contenuti previsti dal Protocollo Nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e dalla contrattazione collettiva ove presente, come già approfondito in aspetti con messaggio n° 5/2022 e di cui ne elenchiamo i presupposti fissati nelle linee guida per la definizione degli accordi:

• durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
• alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
• luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
• esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
• strumenti di lavoro;
• tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
• forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy;
• attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
• forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

 

Decreto Aiuti Bis Art. 25 Bis : Proroga Termine Smart Working Settore Privato

 

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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