Documento di Programmazione Vigilanza Per l’anno 2025 – INL

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Messaggio n° 9 del 16 Giugno 2025

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il Documento di Programmazione Vigilanza per l’anno 2025.

Priorità dell’anno 2025 sarà

  • il rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
  • il rispetto delle norme prevenzionistiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il target da garantire è un aumento del numero di ispezioni per far si che la media del triennio 2023 – 2025 superi del 30% quella del triennio 2019-2021 come previsto dal PNRR con l’adozione del Piano Nazionale al Lavoro Sommerso. Per raggiungere tali obbiettivi sono previste un minimo di 119.000 accessi ispettivi.

Sul piano metodologico, la programmazione sarà frutto di una attenta attività di intelligence che terrà conto di indicatori basati sulle informazioni dirette e indirette, con un approccio multi-agenzia, attraverso la creazione di reti interistituzionali di cooperazione tra le Autorità interessate, anche per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

L’INL ha inteso distinguere i campi di applicazione ove poter operare nell’ambito dell’attività di vigilanza, al fine di poter perseguire le inadempienze da perseguire prioritariamente e quindi ha ritenuto opportuno distinguere le tipologie di accertamento circoscrivendo la parte lavoristica, previdenziale, assicurativa e di carattere tecnico, altresì analizzando, per ognuna, i fenomeni su cui concentrare l’attività di vigilanza.

CCNL e dumping contrattuale – Programmazione Vigilanza 2025

Tra questi, particolare attenzione è prestata alla corretta applicazione dei CCNL e fenomeni di dumping contrattuale ovvero quella pratica imprenditoriale finalizzata a sfruttare le differenze di tutela contrattuale, sia economiche che normative, determinate da clausole collettive previste dai contratti cd. pirata inquanto stipulati da organizzazioni comparativamente non rappresentative a livello nazionale.

L’applicazione di tali contratti comporta, infatti,

  • l’impossibilità per la contrattazione di derogare alla disciplina normativa come, ad esempio, nelle ipotesi previste per alcuni istituti dal D.lgs. n. 81/2015;
  • l’impossibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 ;
  • la rideterminazione della contribuzione dovuta ex art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989 e ex art. 2, comma 25, della L. n.

549/1995.

Analogamente la stipula di contratti di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 da soggetti non “abilitati” non produrrà effetti derogatori alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Particolare attenzione sarà prestata al “lavoro grigio” e quindi a quelle forme di lavoro apparentemente regolari ma di fatto regolamentate attraverso forme contrattuali che oltre a creare dumping si concretizzano anche in sfruttamento dei lavoratori. Il fenomeno dell’utilizzo di contratti di appalto e di distacchi per dissimulare a attività di somministrazione illecita comporta irregolarità che non si limitano alla sola violazione della normativa previdenziale e giuslavoristica, ma possono sfociare anche in gravi forme di sfruttamento noto come “caporalato grigio” che consente un cospicuo risparmio sul versamento degli oneri previdenziali e un significativo sgravio di responsabilità nell’esercizio dell’attività d’impresa. È il caso delle finte cooperative anche sociali e delle altre realtà aziendali che, all’interno di catene di appalto o subappalto, senza avere la necessaria autorizzazione, si occupano esclusivamente di reclutare manodopera a basso costo le cui prestazioni sono somministrate a committenti conniventi. Vi rientrano anche ulteriori sistemi di esternalizzazione dei dipendenti come quello a usato a attraverso l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, la cui diffusione si sta moltiplicando, come dimostrano i numerosi annunci pubblicitari che li promuovono, evidenziando i forti vantaggi economici per le imprese che vi aderiscono in termini di riduzione del costo del lavoro; ed ancora l’utilizzo irregolare di personale abitualmente occupato in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, esplica le proprie attività e la propria prestazione lavorativa in Italia.

I settori principali su cui indirizzare l’attività ispettiva per l’anno 2025:

  • Agricoltura
  • Edilizia
  • Manifatturiero
  • Logistica (con particolare riferimento all’ultimo miglio

ed ancora – editoria e giornalismo – spettacolo – pubbliche amministrazioni – servizi alle imprese – associazioni sportive dilettantistiche

– lavoro domestico – grandi aziende e cooperative di produzione e lavoro – aziende di delivery e lavoro etero-organizzato in genere (anche tramite piattaforme digitali).

Preme ricordare che per tali inadempienze, le sanzioni sia civili che penali, molto inasprite negli ultimi tempi, ricadono sui livelli della filiera contrattuale, dal committente/utilizzatore effettivo all’ultimo appaltatore/soggetto fittiziamente utilizzato per la prestazione con responsabilità dirette ed indirette

Pari opportunità – Programmazione Vigilanza 2025

Altro focus dell’Ispettorato ricade sulle pari opportunità e il contrasto ad ogni forma di discriminazione attraverso un attento presidio della normativa a tutela della genitorialità e contrasto al salary gap tra uomo e donna.

Piattaforme – Programmazione Vigilanza 2025

Infine, in tema di lavoro attraverso piattaforme informatiche, anche per l’anno 2025, l’attività ispettiva dell’INL sarà rivolta a contrastare il fenomeno del “rischio di discriminazione algoritmica”, ovvero possibili forme di discriminazione connesse al funzionamento degli algoritmi utilizzati dalla piattaforma. Infatti, gli strumenti tecnologici possono avere un impatto negativo sui diritti fondamentali dei lavoratori in quanto, pur producendo calcoli oggettivi e razionali, sono condizionati dal set di dati utilizzato, immesso nel sistema, che se non è sufficientemente completo ed ampio rischia di riprodurre pregiudizi e discriminazioni.

 

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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