I Congedi Parentali nel 2023
Con la Manovra 2023, il Governo Meloni ha dato il via a una serie di riforme dei bonus famiglia e delle agevolazioni fiscali per i genitori con figli a carico che ha coinvolto anche il congedo parentale per i lavoratori subordinati.
L’ultima versione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e alla paternità (modificata dopo l’approvazione della Legge di Bilancio) ha specificato i requisiti per beneficiare del congedo parentale a partire da quest’anno.
Uno dei due genitori che lavorano può beneficiare di un’indennità pari al 30% della retribuzione mensile per un periodo massimo di 9 mesi entro i 12 anni di vita del bambino. Il congedo vale anche se ci si assenta dal lavoro per seguire il proprio bambino adottato o in affido.
Questa indennità può essere ripartita in sei mesi per la madre lavoratrice dipendente (dopo i cinque mesi di “maternità obbligatoria”) che può usufruirne in modo continuativo o frazionato.
Oppure il padre lavoratore può usufruire del congedo per altrettanti sei mesi che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo.
Durante il periodo facoltativo e per un periodo massimo di 9 mesi, l’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera che spetta:
- per tre mesi alla madre;
- per altri tre mesi al padre;
- solo a uno dei due, spettano altri tre mesi.
Detto in altri termini, un solo genitore può beneficiare del 30% della retribuzione del proprio stipendio per un minimo di 6 ed un massimo di 9 mesi di congedo. Non è possibile superare questa soglia nel corso dei 12 anni di vita del figlio tranne in un caso.
Infatti, il genitore può continuare a beneficiare dello stipendio, nella stessa percentuale specificata prima, a patto che il proprio reddito individuale sia inferiore di 2,5 volte l’importo del trattamento minimo della pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria.
Un ulteriore novità che favorisce la vita famigliare è sicuramente da sottolineare (comma 59, art.1)
Uno dei due genitori può usufruire di un solo mese, entro sei anni di vita del/la bambino/a, di un’indennità dell’80% della retribuzione.
Pertanto invece del 30% viene erogato l’80% dello stipendio se uno dei genitori ne gode entro 6 anni di vita del bambino.
La circolare n.4 dell’INPS ha chiarito chi può accedere al congedo parentale potenziato.
Nello specifico, può beneficiarne un lavoratore assunto in un’azienda con un contratto di lavoro subordinato che non ha ancora terminato il congedo di maternità o paternità, a partire dal 1° gennaio 2023.
Un requisito importante da rispettare è sempre il limite di età del bambino: è possibile ottenere un congedo di un massimo di 9 mesi al 30% dello stipendio entro i 12 anni compiuti del proprio figlio. Il mese aggiuntivo di congedo da lavoro all’80% del proprio stipendio viene concesso solo entro sei mesi di età del bambino.
Inizialmente, il nuovo congedo era pensato solo per le madri lavoratrici ma il testo definitivo della Manovra ha introdotto la possibilità di scelta per entrambi i genitori, estendendo la possibilità di assentarsi dal lavoro per più tempo anche ai papà lavoratori.
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