Decontribuzione Sud (PMI) dal 2025 – Nuova Operatività
Decontribuzione Sud (PMI) – Nuova Operatività
Messaggio n° 6 del 04 Febbraio 2025
art. 1, commi da 406 a 412, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207
Con la pubblicazione della circ. n. 32 del 30.01.2025 l’INPS ha reso operativa la “ Decontribuzione SUD PMI “. Confermata in extremis e con una nuova veste dalla Legge di bilancio 2025, l’ agevolazione promuove l’occupazione a tempo indeterminato nelle piccole e medie imprese delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e la circolare intende dare le indicazioni per le PMI con organici fino a 250 dipendenti, riservandosi di fornire in un successivo momento le istruzioni per le grandi imprese, in attesa della preventiva autorizzazione della Commissione UE in deroga alla disciplina degli aiuti di stato.
In quest’ultimo caso, la decontribuzione sarà subordinata all’ulteriore condizione dell’incremento occupazionale rispetto all’ anno precedente in cui trova applicazione la decontribuzione.
Misura dell’agevolazione
La Decontribuzione SUD (PMI) consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, applicabile ai contratti in essere nell’anno precedente, purché a tempo indeterminato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle 8 Regioni sopra richiamate.
Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è modulato con aliquote ridotte e via via decrescenti nell’orizzonte temporale 2025-2029:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per importo massimo di Euro 145,00 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31-12-2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per importo massimo di Euro 125,00 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31-12-2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per importo massimo di Euro 125,00 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31-12-2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per importo massimo di Euro 100,00 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31-12-2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per importo massimo di Euro 75,00 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31-12-2028;
NOTA BENE : Per le nuove assunzioni in corso d’anno la decontribuzione trova applicazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari a 12 mensilità. Pertanto le mensilità aggiuntive (13.ma e 14.ma laddove esistente), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo mentre se sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a Euro 145 per l’anno 2025).
Va ricordato, inoltre, che l’agevolazione concorre al raggiungimento del plafond di Euro 300.000 del regime de minimis previsto dal Reg. (UE) 2023/2831, attuativo degli Art. 107 e 108 del TFUE.
Requisiti dimensionali e di fatturato
La circolare fa presente che la Legge di bilancio, nel definire l’ambito di applicazione dell’agevolazione contributiva, all’ art. 1, C. 407, della L. 30-12-2024, n. 207 fa esplicito riferimento alla nozione di PMI comunitaria che trova espressa definizione all’ Art. 2 dell’ Alleg.1 del Reg. (UE) 2014/651. La fonte comunitaria definisce PMI quelle “imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro “.
Pertanto, al di sopra della soglia dei 250 dipendenti, o superati i limiti di fatturato e/o bilancio annuo, bisognerà attendere che sia reso operativo il diverso esonero contributivo per le grandi imprese subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione UE.
Datori di lavoro esclusi
Per espressa previsione di legge, la decontribuzione non trova applicazione ai seguenti datori di lavoro:
- datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli Art. 31 e 114 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18-08-2000, n. 267;
- ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.
Adempimenti previdenziali
Nel caso in cui un’azienda con sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno con lavoratori a tempo indeterminato, il datore di lavoro per vedersi riconosciuta la decontribuzione deve richiedere all’INPS l’attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione all’ interno della denuncia contributiva mensile.
Lavoro interinale
Nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.
I benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione del contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore stesso.
Cumulabilità con altri incentivi
La decontribuzione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
A tal fine, per espressa previsione contenuta in Legge di bilancio, l’ incentivo non è cumulabile con gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici della transizione digitale e ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus Zes Unica previsti agli articoli 21; 22; 23 e 24 del DL Coesione
Diversamente, laddove è consentito il cumulo con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la decontribuzione SUD trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua versata dal datore di lavoro.
In conseguenza di ciò, qualora il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), pari all’esonero del 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di Euro 8.000 annui, la Decontribuzione Sud PMI, non trova applicazione.
Ulteriori condizioni di spettanza
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’Art. 1, C. 1175, della L. n. 296/2006, ossia:
-
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La Legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, che l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’ Art. 3 della L. 12-03-1999, n. 68 in materia di collocamento obbligatorio di soggetti disabili.
Istruzioni UNIEMENS
L’ INPS avverte il contribuente che il recupero dell’agevolazione relativa al mese di gennaio 2025 può essere esposto esclusivamente nella denuncia contributiva dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.
Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.
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