Messaggio n° 2 del 12 Gennaio 2026

TFR – Trattamento di Fine Rapporto – Versamento al Fondo Tesoreria

L’art. 1, C 203, L n. 199/2025, modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai TFR dei propri lavoratori dipendenti al Fondo di Tesoreria INPS.

La regola generale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 stabilisce che dal 01-01-2026, l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di tesoreria Inps non dipenderà più da una fotografia storica del personale effettuata nel 2006 o nell’anno di costituzione, ma dal superamento di nuove soglie occupazionali calcolate sulla media dei lavoratori in carico nell’anno solare precedente. Ciò impatterà inevitabilmente sulla liquidità delle Aziende coinvolte, che rinunceranno ad una forma storica di autofinanziamento, posti i nuovi criteri imposti dalla norma.

L’art. 1, C 203, L n. 199/2025, introduce un limite unico immediato. La verifica del numero dei dipendenti deve essere effettuata considerando la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello di riferimento.

  • Per il biennio 2026 e 2027, la soglia dimensionale media è fissata a 60 dipendenti;
  • Per il periodo dal 2028 al 2031, la soglia dimensionale media è fissata a 50 dipendenti
  • Per il periodo dal 2032 in poi, la soglia dimensionale media è fissata a 50 dipendenti

Le aziende che hanno già raggiunto o superato la soglia dei 60 dipendenti nel corso del 2025 (o in anni precedenti) dovranno iniziare a trasferire le quote di TFR all’Inps a partire dal periodo di paga di gennaio 2026.

Per le Aziende che eventualmente raggiungeranno tale limite nel 2026, l’obbligo decorrerà dall’anno successivo.

Fino al 31-12-2025, l’obbligo di trasferire all’Inps le quote di TFR era limitato ai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti medi alla data del 31-12-2006 o, per le aziende nate successivamente, alla fine dell’anno di costituzione.

La nuova norma elimina il blocco temporale che permetteva alle aziende già esistenti nel 2006 di non versare il TFR all’Inps anche in caso di massicce assunzioni negli anni successivi.

L’impatto sulle finanze delle Aziende dovrebbe essere valutato in quanto, qualora coinvolte nell’obbligo di versamento mensile, saranno costrette a fare a meno di questa alternativa forma di autofinanziamento, che precedentemente hanno di fatto utilizzato

La perdita della possibilità di accantonare il TFR nelle casse aziendali, al fine di erogarlo posticipatamente, potrebbe costringere alcune Aziende a rivedere i propri piani finanziari. Il passaggio forzoso di liquidità, verso l’Inps, comporterà infatti l’impossibilità di trattenere somme che, storicamente, venivano erogate solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in casi eccezionali in acconto per le motivazioni note.

Alcune perplessità sono inevitabili per gli operatori, i quali attendono le circolari applicative, sia per l’aspetto pratico ma anche per redimere i dubbi che insorgono per le varie fattispecie

Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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