Messaggio n° 9 del 04-03-2026
Agevolazioni per assunzioni in zona ZES Under 35, Donne e Over 34
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2026 la L. 26 del 27-02- 2026, di conversione del D.L. n. 200/2025 (Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Tra le disposizioni di maggior impatto si segnala l’introduzione, all’art. 14, del comma 1-bis, che dispone la proroga degli incentivi previsti dagli artt. 22-24, D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione): Bonus giovani (under 35), Bonus donne e Bonus ZES over 34.
Bonus giovani under 35 (art. 22, D.L. n. 60/2024)
L’agevolazione è stata prorogata per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026.
L’entità dell’esonero contributivo è stata modificata:
• 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni effettuatedal 01-01-2026 al 30-04-2026;
• 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 01-01-2026 al 30-04-2026, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Viene ricordato che, qualora l’assunzione avvenga in una sede dell’area ZES, in essa sono ricomprese anche le Marche e Umbria.
Bonus donne
L’esonero contributivo per l’assunzione di donne residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, la proroga è relativa alle assunzioni effettuate sino al 31-12-2026, anche nelle Regioni Marche e Umbria.
Bonus ZES over 34
L’esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno, comprendente anche Marche e Umbria, il beneficio è prorogato alle assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026.
Vengono modificate le percentuali di esonero:
• 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 01-01-2026 al 30-04-2026;
• 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 01-01-2026 al 30-04-2026, che comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Zona ZES: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – per queste agevolazioni anche Umbria e Marche.
Le Aziende devono principalmente:
– fare riferimento ai CCNL Comparativamente Maggiormente Rappresentativi (L.81/15)
– in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
– in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro
Attenzione
Questa agevolazione, essendo soggetta a conferma da parte della Comunità Europea, almeno per la restante ulteriore agevolazione riconosciuta, potrebbe essere soggetta al regime del deminimis. Consigliamo le Aziende di chiedere al proprio fiscalista sia se è possibile beneficiare di tale agevolazione e nel caso di assoggettamento al regime del deminimis far verificare allo stesso la possibilità utilizzo, poste le condizioni di tale regime.
Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.