Adempimenti Importanti per Aziende che intrattengono Rapporti di Lavoro

Fare impresa in Italia è sicuramente difficile ma ciò non può prescindere sicuramente da alcune priorità che attengono la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, della regolamentazione dei rapporti – Lavoro Nero – ed anche al giusto utilizzo di strumenti di videosorveglianza, è per questo motivo che il presente messaggio intende porre l’attenzione a questi 3 distinti macro argomenti che per sintesi si vuole affrontare e che prioritariamente vengono verificati generalmente dall’organo preposto il controllo in ambito di rapporti di lavoro anche in fase di ispezione laddove non vi sia un espressa denuncia o indirizzo specifico dell’accertamento. Basta infatti un solo lavoratore in nero a poter far scattare la sospensione dell’attività aziendale.

Nonostante il D.Lgs. n. 81/2008 (articolo 14, comma 4) disponga che i provvedimenti di blocco temporaneo delle attività “per le ipotesi di lavoro irregolare non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”, gli stessi vanno adottati in presenza di “gravi violazioni di natura prevenzionistica, compresa la mancanza del DVR (Documento Valutazione Rischi) o della nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione). Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 162/2023 del 24 gennaio 2023 redatta d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il D.Lgs. n. 146/2021, come noto, ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, disponendo che il provvedimento di sospensione si debba adottare quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti irregolare e nel caso di gravi violazioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

In buona sostanza – fa sapere l’Ispettorato – l’eccezione che preserva le aziende dalla sospensione delle attività non trova applicazione se vengono violate le norme sulla sicurezza, come appunto la mancanza del documento citato e la mancata nomina del responsabile. E ciò perché si tratta di violazioni che da sole giustificano la chiusura temporanea dei cancelli dell’azienda. L’Ispettorato infine ricorda che nel caso in cui non sia adottato il provvedimento cautelare in applicazione della deroga in questione, “il personale ispettivo dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore fino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo sanzionatorio”.

Per un giusto equilibrio tra sicurezza, privacy e dignità del lavoro – tralasciando l’art.615 bis del codice penale sulle interferenze illecite nella vita privata – è necessario fare riferimento, oltre che all’art.4 della L. 300/70, anche alle norme in materia di privacy (art. 114 del D.Lgs. 196/2003) e ai provvedimenti del Garante (Decalogo delle regole sulla videosorveglianza del 29.11.2000, Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.04.2004 e Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8.04.2010).

La normativa sopra richiamata vale sia per le riprese con registrazione delle immagini (ammessa per un range temporale tra 24 ore e 72 ore successive alla rilevazione) che per quelle senza registrazione. Preventivamente alla installazione del sistema di videosorveglianza all’interno di locali o in ambiti ove prestano attività lavoratori dipendenti è obbligatorio richiedere preventiva autorizzazione alla ITL o IAM di riferimento territoriale ove l’azienda espleta attività.

Le sanzioni che ne derivano sono sicuramente molto onerose sia in termini economici che anche pratici ed espongono l’azienda e i propri responsabili a rischi di violazioni penali oltre che a risarcimenti di danni ingenti.

Le 3 macro aree affrontate in questo presente messaggio ed attenzionate in modo particolare da parte dell’organo ispettivo sono costantemente caratterizzate da interpretazioni e da modifiche generalmente sempre più punitive. Rimandiamo eventuali approfondimenti ad altri messaggi, ma vogliamo raccomandare i Destinatari del Presente a verificare il corretto approccio ai temi e/o eventualmente affrontare le tematiche tempestivamente, onde evitare spiacevolissimi disagi e tutte le conseguenze che comporterebbe la mancata osservanza degli obblighi normativi.

Ricordiamo che per essere titolati a ricevere agevolazioni o benefici, il Datore di Lavoro deve generalmente assumere in eccedenza applicare e rispettare i CCNL comparativamente maggiormente rappresentativi, essere in regola con la sicurezza sul lavoro e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.

Messaggio n° 2 del 22 Gennaio 2024

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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