Contratto di Appalto
Certificazione Commissioni previste dall’articolo 76, del D. Lgs. n. 276/2003.
L’appalto è un contratto con il quale una parte (definita committente) incarica un’altra (appaltatore, appunto) di realizzare un’opera o un servizio, dietro il pagamento di un prezzo pattuito. L’appaltatore provvede ad organizzare sia i mezzi personali e materiali utili alla realizzazione, oltre al rischio di non riuscire nell’esecuzione.
Il committente, quindi, si limiterà ad ordinare il risultato che l’appaltatore dovrà raggiungere con il suo lavoro, potendo al più contribuire a fornire il materiale utile alla realizzazione.
L’appaltatore, dovendo realizzare a proprio rischio e pericolo l’opera, oltre ad essere munito dei necessari mezzi per l’esecuzione, deve normalmente essere un imprenditore.
L’appalto può essere anche di servizi; in questo caso, l’appaltatore non si impegna a compiere un’opera ma a prestare un servizio: si pensi, ad esempio, alla fornitura di servizi telematici o all’attività di manutenzione di impianti industriali.
L’appaltatore esegue l’opera secondo le indicazioni fornitegli dal committente. Poiché molto spesso questi non ha le competenze tecniche per poter indirizzare l’appaltatore, il committente può avvalersi di un direttore dei lavori che lo rappresenti e controlli lo stato dei lavori.
Dal contratto di appalto derivano obblighi e diritti in capo ad entrambe le parti.
Obblighi
• L’appaltatore deve eseguire l’opera o il servizio conformemente a quanto pattuito, secondo le regole dell’arte e la diligenza professionale;
• l’appaltatore è tenuto a raggiungere il risultato promesso al committente. In altre parole, la sua è un’obbligazione di risultato, nel senso che egli avrà terminato l’impegno assunto solamente quando l’opera o il servizio saranno completamente realizzati. Ad esempio, se il committente ordina all’appaltatore la costruzione di una casa, solamente la realizzazione della stessa libererà l’appaltatore dal suo obbligo contrattuale;
• l’appaltatore ha il dovere di garantire che l’opera o il servizio eseguiti siano esenti da vizi.
Diritti
• Il principale diritto dell’appaltatore è quello di vedersi corrisposto il prezzo del proprio lavoro al termine dell’opera o del servizio;
• l’appaltatore ha diritto ad un maggior compenso nel caso di variazioni ordinate dal committente. Specularmente, anche il committente è titolare di obblighi e diritti nascenti dal contratto di appalto.
Obblighi
Il principale obbligo del committente è quello di pagare l’appaltatore a lavoro compiuto.
Diritti
• Il committente ha diritto a veder realizzata l’opera o il servizio così come pattuito nel contratto di appalto;
• il committente ha diritto ad apportare variazioni al progetto concordato inizialmente, purché dette variazioni non stravolgano completamente il lavoro o il servizio inizialmente commissionato;
• il committente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto. Tuttavia, se lo fa, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Nel caso in cui il contratto di appalto nella sua esecuzione non preveda le caratteristiche peculiari che sono state descritte ci si potrebbe trovare dinanzi ad una simulazione che possibilmente potrebbe essere ravvisata da terzi ivi compresi anche gli organi vigilanti, con conseguenti ripercussioni su tutti i soggetti contraenti, riferibili sia a responsabilità dirette che indirette, che non devono essere più intese
riconducibili alla solidarietà, laddove un contratto sia di fatto inesistente, l’attività commissionata si intenderà in effetti direttamente riconducibile alla direzione del committente (configurandosi una fittizia interposizione) e conseguentemente quest’ultimo sarà direttamente responsabile di tutti i rapporti con i creditori dell’attività oggetto del contratto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo fornitori, erario, enti
previdenziali dipendenti.
Messaggio n° 17 del 17 Ottobre 2022
Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto,
rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli
e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e
soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.
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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.
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