Decreto Lavoro 2023 – Novità Operative DL 48/2023
Al fine di poter rendere più deduttiva l’intenzione del Legislatore circa le volontà espresse nel D.L. 48 del 04-05-2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 di seguito indichiamo una serie di misure di particolare interesse per le imprese ed a sostegno del reddito dei lavoratori, in revisione di alcuni istituti di diritto del lavoro, in attesa di ulteriori misure previste.
Taglio del Cuneo Contributivo (Art. 39)
È prevista la riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti dal 01-07-2023 al 31-12-2023 (esclusa la 13.ma mensilità) e va ad aggiungersi alla precedente riduzione, pertanto, il taglio è elevato dal 2% a 6% per i redditi fino a Euro 35.000,00 e dal 3% a 7% per i redditi che non superano Euro 25.000,00.
Per esempio – una retribuzione mensile di Euro 1.000,00, fruirà di una riduzione del 7%, ovvero dell’importo contributivo di Euro 70,00, aumentandone di fatto il reddito imponibile fiscale, presumendo un’aliquota del 23% di imposizione le tasse da pagare sarebbero di Euro 16,10 e quindi in busta paga figurerà un netto superiore di Euro 53,90 in confronto alle normali imponibilità.
Contratti a Termine e Causali (Art. 24)
L’ intervento del Governo è diretto a modificare il Decreto Dignità laddove venga superato il limite di 12 mesi, quindi – fermo restando l’attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto e quello della durata massima non eccedente i 24 mesi, rimanendo il principio delle 4 proroghe e/o rinnovi, il decreto Lavoro modifica l’impianto relativo alle casuali stabilendo che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi:
- è disciplinata dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (CCNL, Contrattazione territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
- in via supplettiva, e solo fino al 30-04-2024, in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate dalle parti contraenti;
- è consentita per la sostituzione di altri lavoratori, fermo restando il limite dei 24 mesi e la coerenza con la durata dell’assenza del lavoratore uscente.
Fringe Benefit e Welfare Aziendale (Art. 40)
Per la generalità dei lavoratori, il Decreto Lavoro riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da Euro 258,23 a Euro 3.000,00 per il solo anno 2023 (Art. 51 C.3 TUIR). Tra i beni e sevizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientrano anche le bollette relative ad acqua, luce e gas concorrono al raggiungimento della predetta soglia. Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dichiara al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli, i quali non possono avere redditi superiori a Euro 2.840,51 e se inferiore a 24 anni Euro 4.000,00. Tale misura si somma al DL 5-2023 che ha previsto l’erogazione di buoni carburanti pari ad Euro 200,00 per il 2023. Tali importi non concorrono al reddito
Obblighi di Informazione DL Trasparenza (Art. 26)
Viene stabilito che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione altresì il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, altresì gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni altresì indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Omesso Versamento delle Ritenute Previdenziali (Art. 23)
Il Decreto ridimensiona le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali apportando modifiche all’art.2, c.1-bis, del DL 12-09-1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11-11-1983, n. 638. Se l’importo omesso non è superiore a Euro 10.000,00 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Nella previgente versione la sanzione da applicare era individuata nella misura da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
Rafforzamento delle Regole di Sicurezza sul Lavoro (Capo III)
Viene prevista l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative (art.17). Viene estesa la tutela assicurativa agli studenti in formazione e alternanza scuola-lavoro (art.18);
Vengono modificate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 con previsione dell’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione rischi (Art.14, lett. A);
Viene introdotto l’obbligo di fornire al medico competente la cartella sanitaria del precedente datore di lavoro da parte del lavoratore (Art.14, comma 1 lett. C)
Viene introdotto l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza (Art. 4, lett. G).
Prestazioni Occasionali nel Settore Turistico Termale (Art. 37)
L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni accessorie di tipo occasionali (Voucher) nel settore turistico e termale è elevato a Euro 15.000,00, più specificamente per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. I Datori di Lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato non potranno utilizzare il presente strumento.
Rifinanziamento Cig per Crisi Aziendale e Riorganizzazione (Art. 30).
Incentivi per Assunzioni e Trasformazioni (Art. 10)
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:
- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a Euro 8.000,00 (proporzionato alla percentuale di orario lavorativo). L’ esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero antecedenti alla trasformazione;
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari Euro 4.000,00.
Nel caso di licenziamento del lavoratore effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa.
Incentivi per Assunzioni di Giovani (Art. 27)
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 01-06-2023 al 31-12-2023, di giovani che:
- non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
- non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31-12-2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Incentivi per il Lavoro delle Persone con Disabilità (Art. 28)
Per i giovani con disabilità, viene istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore per le assunzioni obbligatorie ex L. 68/99 di soggetti disabili di età inferiore a trentacinque anni, assunti con contratto a tempo indeterminato tra il 01-08-2022 e il 31-12-2023. Le modalità di ammissione, quantificazione e erogazione del contributo andranno definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro Delegato per la disabilità con apposito decreto.
Contratto di Espansione (Art. 25)
Viene previsto fino al 31-12-2023 per i gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, la possibilità di stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. La misura viene riconosciuta per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31-12-2022 e non ancora conclusi.
Resta confermato il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.
Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze (Art. 19)
Viene incrementato con risorse nel periodo di programmazione 2021–2027 con risorse del Piano Nazionale Giovani, Donne, Lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma operativo complementare per le politiche attive e l’occupazione.
Maggiorazioni Assegno Unico Universale (Art. 22)
L’assegno unico universale viene maggiorato per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto. La maggiorazione viene riconosciuta per un periodo di 5 anni successivi all’evento.
Assegno di Inclusione (Capo I)
L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno 1 soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 01-01-2024.
Il beneficio economico sarà pari a Euro 6.000,00 annui (Euro 7.560,00 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese. La percezione di reddito da lavoro dipendente o autonomo è compatibile con la misura entro il limite massimo di Euro 3.000,00 lordi. Contestualmente viene istituto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
I nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili. Il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione superiore ai minimi salariali previsti dai CCNL e che sia, alternativamente:
– a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
– a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
Supporto per la Formazione e il Lavoro (Art 12)
Dal 01-09- 2023 l’Assegno di Inclusione viene attivato quale misura di attivazione al lavoro, mediante partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore ISEE familiare non superiore a Euro 6.000,00 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. L’attivazione dei beneficiari può prevedere l’adesione ai percorsi previsti dal Programma nazionale GOL, valorizzando, accanto alla formazione, anche i servizi al lavoro come richiesto dall’Associazione.
Previa dichiarazione di immediata disponibilità e stipula di un patto di servizio personalizzato, i beneficiari ricevono per un periodo massimo di 12 mesi un’indennità di partecipazione alle misure di attivazione pari ad un importo mensile di Euro 350,00.
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