Tesserino di Riconoscimento nei Cantieri: Obblighi e Sanzioni per Appalti e Subappalti (D.Lgs. 81/2008)

Appalti e Subappalti – Testo Unico sulla Sicurezza

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Messaggio n° 5 del 03 Febbraio 2025

Esibizione del Tesserino di riconoscimento per i lavoratori

Con la nota n. 656/2025 , l’INL ha effettuato una ricognizione normativo in merito alle disposizioni che prevedono l’obbligo di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento e per i lavoratori di esporla durante l’attività lavorativa.

L’INL è intervenuto a seguito della modifica legislativa introdotta dalla L. 203/2024 (Collegato Lavoro), che ha modificato l’ Art. 304, C 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, abrogando i C 3, 4 e 5 dell’Art. 36-bis del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.

L’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento

A partire dal 01-10-2006, i datori di lavoro nel settore edile sono tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento contenente una fotografia e le generalità del lavoratore, nonché i dati del datore di lavoro. I lavoratori, a loro volta, sono obbligati ad esporre tale tessera. Lo stesso obbligo ricade anche sui lavoratori autonomi, i quali devono provvedere autonomamente a dotarsi del tesserino, se operano direttamente nei cantieri.

L’ ampio ricorso a forme di esternalizzazione della manodopera, ha reso necessario nel 2008 un ulteriore intervento normativo al fine di non vanificare lo scopo della norma, ossia il riconoscimento univoco di tutti i lavoratori impiegati alle dipendenze anche di diversi datori di lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza ha quindi ampliato il campo di applicazione degli obblighi legandoli non solo al settore edile, ma a tutte le attività che con una frequenza sempre maggiore vengono richieste in regime di appalto e sub appalto.

L’Art. 26, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce così che i datori di lavoro debbano fornire il tesserino di riconoscimento al proprio personale, mentre l’Art 20, C 3, estende l’obbligo ai lavoratori impiegati in attività di appalto o subappalto precisando, inoltre, che la tessera deve essere corredata da fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.

Anche i membri di imprese familiari (Art. 230-bis del C.C.) e i lavoratori autonomi (Art. 2222 del C.C.) che operano in contesti di appalto o subappalto devono dotarsi del tesserino di riconoscimento, come previsto dall’Art. 21, C 1, lettera c, del D.Lgs. 81/2008.

L’abrogazione, quindi, non incide sulla permanenza dell’obbligo di conferimento e esibizione del tesserino di riconoscimento. Lo stesso dicasi per il regime sanzionatorio che resta inalterato.

Sanzioni

Pertanto, a seguito dell’abrogazione disposta dal Collegato Lavoro 2025:

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non provvede a fornire ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’Art. 55, C 5, lettera i, del D.Lgs. 81/2008, che varia da Euro 111,68 a Euro 558,41 per lavoratore.

Allo stesso modo, il lavoratore che, pur essendo in possesso del tesserino, omette di esporlo, è sanzionato in base all’Art. 59, C 1, lettera b, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 55,84 a Euro 335,05.

In caso di violazione, il lavoratore autonomo (e gli altri soggetti indicati dall’Art. 21), sia che non si munisca di tessera (Art. 60 C 1 lett. b) e sia che non la esponga (Art. 60 C 2), è soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.

 

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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