Fringe Benefit 2023
Buoni benzina
Il D.L. 5/2023 stabilisce che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore ad Euro 200,00 per lavoratore.
Di seguito un elenco dei possibili beni configurabili in Fringe Benefit per i lavoratori dipendenti:
- auto aziendale
- telefono cellulare
- computer portatile o tablet
- buoni pasto
- gift card
- alloggio
- polizze assicurative sulla vita
- servizi di educazione e istruzione
- mensa
- ludoteca
- centri sportivi estivi e invernali
- borse di studio
- cessione di prodotti aziendali o a condizioni di favore o gratuiti
- prestiti ai dipendenti a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato
- strumenti di previdenza complementare come i fondi pensione
– per i buoni pasto l’esclusione dalla tassazione, per ogni giorno di prestazione effettuata fino all’importo di 4,00 euro (cartacei) e di 8,00 euro elettronici
– per le autovetture concesse a uso promiscuo la tassazione è pari al 30% del costo kilometrico determinato in base alle tabelle ACI sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
– per i prestiti concessi ai dipendenti la tassazione viene applicata sulla differenza tra il tasso d’interesse previsto dall’azienda rispetto a quello dettato dal mercato
– per gli immobili destinati al dipendente l’uso, il comodato d’uso o la locazione la tassazione è pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese relative al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico del dipendente
– per telefoni cellulari e tablet la tassazione viene applicata sulle telefonate private addebitate dal gestore telefonico scelto dall’impresa
Sono esclusi dalla tassazione i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori INPS e INAIL versati sia dal datore di lavoro che dal dipendente, i contributi versati per l’assistenza sanitaria fino a un importo massimo di 3.615,20 euro l’anno e servizi di trasporto collettivo dei dipendenti da casa alla sede di lavoro.
A differenza del bonus carburante che con il DL 5/2023 prevede l’erogazione ulteriore di Euro 200,00 nel 2023, non è attualmente prevista alcuna proroga all’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefit, tornata, dunque a quella ordinaria di 258,23 euro, prevista dall’art. 51, C. 3, ultimo periodo, Tuir. Quest’ultima è stata oggetto negli ultimi anni di interventi legislativi volti ad incentivare l’erogazione da parte dei datori di lavoro di beni e servizi utili a sostenere il reddito dei lavoratori e a contrastare le difficoltà conseguenti, dapprima, alla crisi pandemica e, in seguito, alla crisi energetica e all’inflazione.
Già nel 2020, infatti, il legislatore dispose il raddoppio, da Euro 258,23 a Euro 516,46, della soglia di esenzione dei fringe benefit per tutto il periodo d’imposta 2020 (art. 112, dl n. 104/2020). Con le medesime finalità, il raddoppio fu confermato anche per il 2021, (art. 6-quinquies, dl n. 46/2021). Tale linea d’azione è stata, più di recente, ripresa nel 2022, anno in cui si è reso necessario rinvenire un immediato sostegno per i lavoratori per far fronte all’aumento generalizzato dei prezzi dell’energia e del carrello della spesa. Si è, in particolare, assistito a interventi volti, da un lato, ad aumentare notevolmente la soglia di esenzione di fringe benefit e, dall’altro, a modificare il perimetro di applicazione oggettivo dell’art. 51, C 3, Tuir. Anzitutto, con l’art.12, dl n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti bis), il legislatore ha disposto l’incremento della menzionata soglia a Euro 600,00 annui, limitatamente al 2022; soglia ulteriormente innalzata fino a Euro 3.000,00 dall’art. dall’art. 3, C. 10, dl n. 176/2022 (cd. decreto Aiuti quater).
Questa stessa disposizione ha, inoltre, introdotto il cd. bonus bollette. In altre parole, per la prima volta sono state incluse nel regime di esenzione di cui all’art. 51, C. 3, ultimo periodo, Tuir, oltre a benefit in natura, anche somme di denaro, erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tutte le misure in commento hanno avuto carattere temporaneo, in quanto tese a far fronte ad una contingente situazione di urgenza; occorrerebbe, tuttavia, non solo interrogarsi sulla effettiva utilità di tali sporadiche misure – alla luce del perdurare, oltre la loro vigenza, della crisi energetica ed economica – ma, altresì, verificare se esse siano state effettivamente fruibili dai datori di lavoro.
L’erogazione ai dipendenti di valori ulteriori rispetto alla retribuzione in denaro presuppone un’accurata operazione di programmazione economico-finanziaria; tempi notevolmente ristretti – si pensi agli appena 55 giorni intercorrenti tra l’emanazione del decreto Aiuti quater e il 12-01-2023, termine per l’attribuzione di fringe benefit esenti fino a Euro 3.000,00 – avranno certamente reso complesso per i datori di lavoro, anch’essi vessati dalla crisi, predisporre apposite risorse per contribuire al sostegno dei lavoratori. Nel 2023 potrebbe, pertanto, auspicarsi, da parte del legislatore, l’abbandono di una normazione episodica e saltuaria in favore di un approccio sistematico, giungendo, magari all’adeguamento, anche alla luce dell’annunciata riforma fiscale, della soglia di esenzione dei fringe benefit in modo non emergenziale.
L’innalzamento strutturale della soglia di esenzione dei fringe benefit, parametrata all’attuale costo della vita e non più ai valori correnti nel 1986, potrebbe contribuire stabilmente al sostegno economico dei lavoratori e al rilancio dei consumi, auspicabilmente al valore economico di Euro 3.000,00 soglia per la quale senza attivasre lo strumento del welfare si potrebbe migliorare la qualità vita-lavoro di tutti i lavoratori
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