Lavoro Sportivo – Procedure ed Attività da Espletare in materia di regolarizzazione

Come già noto il Legislatore sta affrontando ormai da tempo la normativa sul Lavoro Sportivo, il quale oltre a determinare una diversa interpretazione sia delle Aziende e dei Lavoratori che operano nel settore, determina anche una modifica delle procedure ed imponibilità del carico contributivo previdenziale / assistenziale e fiscale

L’INL, con circolare n. 2 del 25-10-2023 e successiva nota di chiarimento n. 459 del 26-10-2023, ha chiarito che le comunicazioni obbligatorie devono essere effettuate, almeno per ora, tramite comunicazione telematica al Centro per l’Impiego Territoriale, visto che al momento non è ancora possibile procedere alla comunicazione mediante il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) che, a regime, avrà valore equivalente ai fini dell’obbligo di cui all’art. 9-bis, c. 2 e 2-bis, DL 510/95, conv. in L. 608/96 ai sensi dell’art. 28, c.3, D.Lgs. 36/2021.

La validità della comunicazione mediante il RASD, infatti, è subordinata all’adozione del DPCM o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del successivo C. 5 del decreto.
Si ritiene invece che la mancata adozione non abbia impatto sui termini di comunicazione che possono pertanto essere assolti entro il 30 del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
Le comunicazioni obbligatorie potranno essere effettuate direttamente dal datore di lavoro o committente (ente sportivo) o tramite un intermediario abilitato ai sensi della Legge 12/79 (consulente del lavoro, dottore commercialista ed esperto contabile, avvocato).

Adempimenti contributivi previdenziali ed assistenziali

I primi chiarimenti in materia contributiva sono stati forniti dall’INAIL con circolare n. 46 del 27-10-2023 e dall’INPS con circolare n. 88 del 31-10-2023 che, in assenza di disposizioni transitorie, hanno differito i termini per gli adempimenti e versamenti dei periodi pregressi.

INPS – I contributi dovuti alla gestione separata INPS (art. 2, commi 26 e ss. l. 335/1995) per i lavoratori sportivi con contratti di collaboratori coordinata e continuativa, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionali dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2023, potranno essere versati entro il 16-12-2023; le relative denunce contributive mensili UniEmens potranno essere trasmesse entro il 31-12-2023.

Dal mese di ottobre 2023, visto il messaggio INPS n° 4012 del 14-11-2023 invece, gli obblighi contributivi seguono le regole ordinarie, ad eccezione dei compensi erogati nel periodo di competenza ottobre 2023, che potranno essere versati entro il 30-11-2023, mentre le denunce contributive mensili UniEmens dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo (30 novembre 2023 per il mese di ottobre e così via via).

Ai fini del calcolo dei contributi INPS si applica la franchigia di Euro 5.000,00 annui da calcolarsi sulla totalità dei compensi percepiti dal collaboratore da tutti i committenti. Più precisamente, fino a tale importo non sono dovuti i contributi previdenziali alla gestione separata che, pertanto, andranno calcolati sull’importo eccedente.
Considerato che il D.Lgs. 36/2021 è entrato in vigore il 01-07-2023, ai fini del computo di Euro 5.000,00 occorrerà fare riferimento ai compensi percepiti dal collaboratore da tale data.
Si applica, pertanto, il principio di cassa e non quello di competenza.

Per i periodi precedenti non si dà luogo a recupero contributivo sui compensi percepiti ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. m), TUIR (art.35, c. 8-quater).
La contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 36/2021, è pari:

– al 24% nel caso di soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta;

– al 25% nel caso di soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta; oltre alla contribuzione IVS è dovuta una maggiorazione del 2,03% per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL.

I contributi previdenziali dovuti alla gestione separata a titolo di IVS si calcolano sul 50% del compenso imponibile (cioè quello eccedente la franchigia) e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Tale agevolazione è applicabile fino al 31-12-2027 e non si estende alle aliquote aggiuntive del 2,03%. L’INPS delinea i soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Tale qualifica prescinde dal settore professionistico o dilettantistico in cui il rapporto si svolge.

Tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza ha assunto l’indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo.
La circolare illustra la nuova disciplina che prevede l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con i relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.
INAIL – L’assolvimento degli obblighi di denuncia assicurativa o di variazione per le collaborazioni gestionali ed amministrative nonché per i lavoratori subordinati sportivi entro il 30-11-2023.
Le denunce presentate entro tale data saranno considerate nei termini.
L’INAIL ha riepilogato le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori subordinati e sportivi, sia del settore professionistico sia di quello dilettantistico, a seguito della riforma del lavoro sportivo entrata in vigore il 01-07-2023.

Oltre ai lavoratori subordinati sportivi, sono coperti da assicurazione: i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.

Diversamente sono da ritenersi esclusi dalla copertura assicurativa i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; gli sportivi dilettanti; i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari la propria attività; il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc.; i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera.

La circolare precisa che per le nuove figure professionali coperte da assicurazione, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023. Entro il medesimo termine andranno presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il datore di lavoro, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

Per coloro i quali alla data del 01-07-2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori, il versamento dei premi 2023 andrà effettuato con l’autoliquidazione 2023/2024 entro il 29 02-2024.

Adempimenti fiscali

Non sono invece previste deroghe in materia di adempimenti e versamenti fiscali. Pertanto, le ritenute fiscali devono essere applicate ai compensi di collaborazione in parola ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.

Va ricordato, a tal fine, che dal 01-07-2023 tali compensi sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.50, c. 1, lett. c bis del TUIR) e non più redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. M del TUIR). Ai sensi dell’articolo 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo di Euro 15.000,00 nel periodo d’imposta. Occorre considerare che tale ammontare va considerato nel periodo d’imposta 2023 tenendo conto anche dei compensi percepiti nell’area del dilettantismo ai sensi del citato art. 67 del TUIR.

 

Consulenza E42
Viale Pasteur, 66 – Roma
Recapiti Ufficio
06- 96.52.71.28 06 – 96.52.69.40

Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto,
rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e
riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto
per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.

 

Vuoi maggiori informazioni? Contattami.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

Leggi altri articoli