Lavoro Stagionale – Norma di Interpretazione Autentica INPS Contributo addizionale
Consulenza E42 Viale Pasteur, 66 – Roma
Messaggio n° 02 del 30 Gennaio 2025
L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
I chiarimenti sono stati resi necessari a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionali introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).
La citata disposizione ha specificato che rientrano nelle attività stagionali ” le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria… “.
L’INPS evidenzia che , in forza di tale intervento normativo, il disposto di cui all’articolo 2, comma 28 e 29 lettera b) della Legge n. 92/2012, con cui è disposta l’esenzione dal versamento del contributo addizionale per i contratti termine delle attività stagionali, non risulta allineato alla nuova definizione di “attività stagionali” del Collegato Lavoro, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.
Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale all’ obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.
Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato Lavoro, non rientrando nell’elencazione del D.P.R.
n. 1525/1963, il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori è dovuto.
Ulteriori indicazioni sono state fornite ai fini della compilazione del flusso di denuncia contributiva.
A nostro parere la norma si basa su un principio molto forzato che va a vantaggio di chi l’ha interpretata trascurando invece l’istituto del lavoro stagionale. In effetti il concetto di lavoro stagionale, fondato da ultimo su una norma del 1963 è stato aggiornato e sicuramente reso più compatibile alle esigenze più attuali, ma l’istituto non è stato soppresso e pertanto deve essere gestito nel medesimo modo, anche per la contribuzione da versare.
L’INPS, avendo emesso questa circolare, gestirà il pagamento dei contributi in riferimento alla norma di interpretazione autentica. Le Aziende dovranno adeguarsi a tale impostazione, con notevole aggravio del proprio costo del lavoro, e ciò al fine di non appesantire il proprio contenzioso e disagi dovuti alla certificazione di regolarità contributiva rimessa allo stesso ente INPS.
Nel caso che dovesse intervenire successivamente una interpretazione giuridica superiore si dovrà provvedere al recupero delle somme
Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.
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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.
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