Ammortizzatori Sociali
Messaggio n° 09 del 07 Agosto 2023
CIGO e FIS
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di crisi aziendale dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato (art. 11, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148). La transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa. L’integrazione salariale interviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione dell’orario di lavoro.
Con la Legge di Bilancio 2022 (L. 30-12-2021, n. 234, art. 1, c. 191-216) è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori Sociali, che ha modificato la disciplina contenuta nel D. Lgs 14-09-2015, n. 148. Sono seguiti interventi in modifica del citato D. Lgs anche a seguito dell’adozione del Decreto Sostegni Ter (D.L. 27-01-2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in L. 28-03-2022, n. 25) e del D.L. 21-03-2022, n. 21 (convertito con modificazioni in L. 20-05-2022, n. 51, art. 12 ter).
La disciplina della (CIGO) è contenuta nel D. Lgs n. 148/2015 e il D.M. e del 15-04-2016 avente ad oggetto la “definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria”- come modificato dal D.M. n. 67 del 31-03-2022 – illustra il procedimento d’esame e le causali per cui può essere richiesto l’ammortizzatore.
Le istanze della CIGO devono essere presentate entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento (art. 15 del D. Lgs n. 148/2015).
Le aziende beneficiarie della CIGO appartengono ai seguenti settori (art. 10):
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Al di fuori dei casi relativi a eventi oggettivamente non evitabili, il trattamento di CIGO può durare (art. 12):
- 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane;
- 52 settimane in un biennio mobile se relativo a più periodi non consecutivi.
All’interno di detti limiti di durata non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. Inoltre, l’impresa deve comunicare nella domanda di concessione il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente (distinti per orario contrattuale), con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Per fruire dell’integrazione salariale, a decorrere dal 01-01-2022, i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, devono aver maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 30 gg.; tale condizione non è, peraltro, necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (art. 1, c. 2).
Il Trattamento CIGO ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale (art. 3, c 1). Tuttavia, dal 01-01- 2022 l’importo del trattamento è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento e non può superare l’importo massimo mensile annualmente rivalutato (art. 3, c 5 bis); inoltre, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, tale importo è aumentato in misura pari all’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat.
La gestione della CIGO è di competenza dell’INPS, ma è anticipata ai lavoratori interessati dal datore di lavoro. Tuttavia, l’INPS provvede a versare l’integrazione direttamente ai lavoratori beneficiari nel caso in cui l’impresa versi in comprovate e documentate difficoltà finanziarie. A seguito della procedura di informazione e consultazione sindacale (art.14), l’invio della domanda di concessione va eseguita in via telematica all’INPS.
Peraltro, a ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina, con il D.M. n. 67 del 31-03-2022, sono state apportate modifiche al D.M. 15-04-2016, n. 95442 avente ad oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”. In particolare: per l’anno 2022, integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (D.M. n. 95442/2016, art. 3, c. 3 bis); il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tale ipotesi, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (D.M. n.95442/2016, art.5, c.1 bis e 2).
Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto L. 21-03-2022, n. 21, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 03-01-2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; la Circolare MLPS n. 6 del 18-03-2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16-02-2022, avente ad oggetto il Fondo di Integrazione Salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 01-02-2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter. si evidenzia che, come chiarito dalla Circolare INPS n. 18 del 01-02-2022, le richieste di intervento di ammortizzatori sociali plurimensili, a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, in cui la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021 e proseguita nel 2022, restano soggette alle norme precedenti al riordino della disciplina operato dalla Legge di Bilancio 2022.
In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29-12-2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (D.L. 29-12-2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16-01-2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2023.
Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal D. Lgs 14-09-2015, n. 148, nonché dal Decreto Interministeriale del 03-02-2016, n. 94343, come adeguato dal Decreto interministeriale del 21-07-2022 (Adeguamento del Fondo di Integrazione Salariale alla legge 30-12-2021, n. 234), è costituito presso l’INPS e copre in via residuale le aziende operanti in settori non beneficiari della CIGO e per i quali non sono stati istituiti specifici Fondi Bilaterali di Solidarietà.
La Riforma degli Ammortizzatori Sociali amplia la platea dei soggetti tutelati dal FIS. Dal 01-01-2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente e che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO, non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali, a quelli bilaterali alternativi o a quello intersettoriale delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 29, c. 2 bis).
Quanto alle prestazioni erogate dal FIS, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 01-01-2022, si è prevista l’erogazione dell’Assegno di Integrazione Salariale, riconosciuto con i criteri e per la durata di seguito indicati (c. 3 bis):
• ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
• ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
Con decorrenza dal 01-01-2022, l’Assegno di Integrazione Salariale (Art. 30) è erogato per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività dai Fondi bilaterali, alternativi e territoriali in relazione alle causali previste dalla disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (c 1 bis).
Per quanto riguarda i Fondi Bilaterali, alternativi e territoriali, la durata della prestazione è stabilita in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle soglie massime complessive (di cui all’art. 4, c 1, D. Lgs 14-09-2015, n. 148).
La domanda di accesso all’Assegno erogato dai Fondi bilaterali deve essere presentata non prima di 30 gg. dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 gg. dall’effettivo inizio della sospensione o riduzione di attività (c 2).
Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.
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