Novità in materia di Lavoro – Anno 2024
Agevolazioni per rapporti di lavoro sia per imprese che per lavoratori
Alcune misure importanti ed utilizzate nel 2023 per l’assunzione del personale sono state eliminate o modificate di fatto da altre normative previgenti e strutturali. Le assunzioni di giovani con meno di 36 anni d’età e per le donne non vedranno nel 2024 le stesse agevolazioni alle quali eravamo abituati
– Esonero assunzione percettori ADI e SFL – Supporto per Formazione e Lavoro e Assegno Di Inclusione.
Per i datori di lavoro che assumono percettori di Adi e Sfl, è previsto un esonero dal pagamento dei contributi INPS
√ per assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato
pari al 100% per un massimo di 12 mesi, fino a un importo di 8.000 euro, calcolato su base mensile;
√ a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
pari al 50% per un massimo di 12 mesi, fino a un importo di 4.000 euro, calcolato su base mensile;
Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.
√ Incentivi all’assunzione dei disoccupati: bonus NASpI
L’agevolazione è indirizzata alle aziende che assumono persone che percepiscono un trattamento di NASpI.
Consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.
Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.
Il contributo è concesso per ogni mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di 2 anni.L’importo spettante non può superare la retribuzione del lavoratore stesso. Il contributo, inoltre, non eccedere l’indennità NASpI percepita dal lavoratore.
– Super Deduzione per chi assume a tempo indeterminato
Il meccanismo della super deduzione permette una maggiorazione del 20% applicabile nella dichiarazione Ires o Irpef al minore tra il costo sostenuto nell’anno 2024 per i neoassunti e l’incremento delle spese del personale intervenuto tra 2023 e 2024. È prevista una ulteriore maggiorazione, fino al 10%, che la legge prevede in caso di assunzione di soggetti appartenenti a categorie meritevoli di tutela, vale a dire lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea:
√ persone con disabilità;
√ minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
√ donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
√ giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
√ ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di Inclusione.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31-12-2023 per almeno 365 giorni. Sono, dunque, escluse le imprese di nuova costituzione e non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Per accedere a questo incentivo, l’impresa deve essere in normale operatività, non in liquidazione e non deve aver fatto ricorso a procedure liquidatorie previste dal codice della crisi di impresa. È necessario anche che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024 sia superiore alla media del 2023 e che, a fine 2024, il totale dei dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) superi la media del 2023.
– Decontribuzione Sud e come funziona
La decontribuzione Sud è un’iniziativa rafforzata fino al 2029 dalla manovra del 2021, ma che richiede l’approvazione della Commissione UE per essere applicata, in quanto considerata un aiuto di Stato. Essa prevede uno sgravio contributivo per le aziende situate nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente, sia già esistenti che nuovi.
Lo sgravio si applica in base a percentuali decrescenti nel corso degli anni: fino al 31 dicembre 2025, l’esonero è del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; per il 2026 e il 2027, scende al 20%; e per il 2028 e il 2029, si riduce al 10%. Questo incentivo non prevede un limite massimo per singolo lavoratore o lavoratrice. Tuttavia, per essere effettivo, necessita dell’autorizzazione preventiva dell’UE che attualmente è confermata fino a Giugno 2024.
– Incentivo assunzione “under 30”
Le aziende possono beneficiare dell’incentivo, destinato ai giovani sotto i 30 anni di età se non sono mai stati assunti a tempo indeterminato prima dell’assunzione agevolata. L’incentivo consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro, calcolato su base mensile ed in proporzione all’orario lavorativo.
Si tratta di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato, a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente – Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.
– Incentivo assunzione “over 50”
Le aziende possono beneficiare dell’incentivo, destinato ai lavoratori sopra i 50 anni di Età se risultanti disoccupati da oltre 12 mesi. L’incentivo consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per:
√ 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
√ 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente – Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.
– Incentivo assunzione donne
L’incentivo spetta alle imprese che assumono donne nei settori dove vi è una disparità di genere individuati annualmente da apposito decreto del Ministero del Lavoro, che per il 2024 è stato pubblicato il 20 novembre 2023. L’incentivo consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per:
√ 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
√ 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente – Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.
– Decontribuzione per donne vittime di violenza
Ai datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate e beneficiarie del reddito di libertà per le vittime di violenza, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui. In sede di prima applicazione, tale previsione opera anche a favore delle donne vittime di violenza che abbiano usufruito del reddito di libertà nel 2023.
La durata dell’agevolazione è di 12 mesi in caso di assunzione a termine (anche in somministrazione), che diventano 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato e di 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
– Decontribuzione 2024 – Cuneo Contributivo
In continuità con quanto già previsto dal Decreto Lavoro 2023, anche per i periodi di paga dal 01-01 al 31-12 2024, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura del:
√ 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superi l’importo di 2.692 euro;
√ 7% se la retribuzione mensile non ecceda la somma di 1.923 euro.
– Modifiche per pressione fiscale Lavoratori dipendenti
Per il solo periodo d’imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:
√ 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
√ 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
√ 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
– Fringe benefit e welfare aziendale
Per il periodo d’imposta 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Ai fini dell’attuazione della misura in questione, i datori di lavoro devono informare preventivamente le RSU laddove presenti, mentre i lavoratori con figli a carico devono dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto all’applicazione del limite di 2.000 euro, indicando il codice fiscale dei figli
– Detassazione premi di risultato
È confermata la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato di cui alle Legge 208/2015 erogati nell’anno 2024
– Detassazione lavoro notturno e festivo
Per sopperire alla carenza di manodopera nei settori turistico, ricettivo e termale (dovrebbero essere compresi anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma deve essere confermato), ai lavoratori di detti comparti – che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro – è riconosciuto, anche per il periodo dal 01-01-2024 al 30-06- 2024, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il sostituto d’imposta riconosce tale trattamento integrativo speciale solo su richiesta del lavoratore, che contestualmente attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Successivamente, il sostituto d’imposta matura un credito che può essere oggetto di compensazione.
– Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, i lavoratori privi di anzianità contributiva nel regime retributivo al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno la facoltà di riscattare i periodi antecedenti al 01-01-2024 – compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato – non soggetti a obbligo contributivo, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi.
Il riscatto può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
L’onere economico per il riscatto può anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e, in tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e non concorre a formare reddito da lavoro dipendente.
– Decontribuzione per mamme lavoratrici
Per i periodi di paga dal 01-01-2024 al 31-12-2026 è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici del 100%, a condizione che siano madri di 3 o più figli e dipendenti a tempo indeterminato. L’agevolazione spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 euro annui.
In via sperimentale, per il solo 2024, la decontribuzione è riconosciuta anche alle lavoratrici a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al compimento del 10° anno di età di quello più piccolo.
Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
– Congedi parentali
È nuovamente modificata la disciplina del trattamento economico del congedo parentale. L’indennità pari al 30% della retribuzione spettante a ciascun genitore per 3 mesi è, infatti, elevata, in alternativa tra i genitori e per la durata massima complessiva di due mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell’80% per un mese e al 60% per un altro mese. Solo nel 2024 per entrambi i mesi spetterà un’indennità pari all’80%.
Tale previsione riguarda i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (obbligatorio o alternativo) dopo il 31-12-2023
– Misure di flessibilità in uscita
Sono prorogati anche per il 2024 i seguenti trattamenti pensionistici:
• l’Ape sociale ovvero l’indennità riconosciuta – fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia – ai soggetti che abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalidi, disoccupati o svolgano lavori usuranti). Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
• l’Opzione donna ovvero il trattamento pensionistico anticipato per le lavoratrici che, entro il 31-12-2023, abbiano raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di 61 anni (ridotta a 60 anni per le madri di un solo figlio e a 59 per quelle con due o più figli) e si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalide, licenziate o dipendenti di imprese in crisi);
• la Quota 103 ovvero l’accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori che, entro il 31-12-2024, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di contributi. Con riferimento a tali soggetti è specificato che il trattamento pensionistico è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
– Ammortizzatori sociali
Sono stanziate ulteriori risorse per il 2024 – a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione – per finanziare:
• le misure di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese dei settori dei call center e della pesca marittima;
• la CIGS e la mobilità in deroga a beneficio delle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa;
• la CIGS per crisi aziendale per le imprese che cessino l’attività produttiva;
• la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica.
È, invece, riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 e per una durata massima di 12 mesi nel triennio, il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
È, inoltre, previsto che le imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, possano fruire di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31-12-2024, in deroga ai limiti di durata e alle procedure di cui al D.lgs. 148/2015.
Dal 01-01-2024 è, altresì, riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio 2021, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo e siano in possesso di determinati requisiti.
L’importo dell’indennità varia da un minimo di 250 a un massimo di 800 euro al mese ed è erogato dall’INPS per 6 mensilità. La domanda deve essere presentata, in via telematica, all’INPS, entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione.
Ricordiamo che per essere titolati a ricevere agevolazioni o benefici, il Datore di Lavoro deve generalmente assumere in eccedenza applicare e rispettare i CCNL comparativamente maggiormente rappresentativi, essere in regola con la sicurezza sul lavoro e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Generalmente le agevolazioni non possono essere godute da aziende che abbiano avuto alle proprie dipendenze nei 6 mesi precedenti i soggetti eventualmente candidabili allo scopo, comunque siano stati dipendenti di impresa dello stesso gruppo o azienda collegata o collegabile
Per l’operatività delle misure messe in campo bisogna attendere le circolari degli Istituti competenti
Messaggio n° 1 del 02 Gennaio 2024
Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.
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