Nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs. 31-03-2023 n° 36
Il nuovo codice degli appalti è in vigore dal 01-04-2023 ed è riferito ai contratti pubblici.
Gli obiettivi che si prefigge di perseguire sono:
- la riqualificazione delle stazioni appaltanti
- la digitalizzazione con la creazione di una grande banca dati dei contratti pubblici
- un’interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che in Italia gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture.
I principi generali che sono alla base di un appalto pubblico possono essere riassunti in:
- Principio del risultato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Principio della fiducia: l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- Principio dell’accesso al mercato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
In un contratto di appalto devono essere seguiti anche altri principi:
- nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento;
- in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea;
- nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso;
- se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali (Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale);
- i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il CCNL e Territoriale vigente del settore e per la zona ove si deve eseguire l’attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
La Nuova Normativa disciplina:
- l’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento;
- la documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte;
- i requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti;
- la selezione delle offerte;
- le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.
Ed ancora disciplina gli appalti nei settori speciali per attività previste dagli articoli da 146 a 152 (Gas ed Energia Termica, Elettricità, Acqua, Servizi di Trasporto, Settore dei Porti e degli Aeroporti, Servizi Postali, Estrazione di Gas e Prospezione o Estrazione di Carbone e altri Combustibili Solidi).
Prosegue ed indica:
- disposizioni relative al partenariato pubblico-privato e delle concessioni
- disciplina della locazione finanziaria;
- contratto di disponibilità;
- affidamento dei servizi globali.
Il decreto termina con la disciplina inerente il contenzioso e il rapporto con l’autorità nazionale anticorruzione.
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