Correttivo del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022 riferito al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,

 

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sarà gestito dalla direzione del Dipartimento per lo Sport e raccoglierà a sé tutte le ASD. Il Dipartimento per lo Sport Avrà un ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione, tramite apposite funzioni per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro, con l’obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società, infatti è’ previsto un decreto che individui entro il 1° aprile 2023 i protocolli informatici per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL per definire in dettaglio le procedure In tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, vengono aggiunte le cooperative e gli enti del terzo settore quali soggetti iscrivibili al Registro delle attività sportive dilettantistiche, se esercitano come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. 

Vengono invece eliminate le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali e per il rischio di confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società.

 

Il lavoratore sportivo

Viene stabilito che il lavoro sportivo, può costituire oggetto di:

  • un rapporto di lavoro subordinato o
  • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

E’ possibile anche per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro;

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizzazione in caso di compensi.

Tra le figure dei lavoratori sportivi viene ricompreso anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In particolare si rimanda alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

Il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se

  • le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
  • risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di assolvere mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ad adempimenti quali la comunicazione dei dati relativi al rapporto di lavoro sportivo ed il registro può sostituire il Libro Unico del Lavoro.

In tema di utilizzo di volontari si amplia la possibilità di utilizzo anche agli organismi paralimpici, al CONI al CIP e alla società sport e salute.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, come già succede per gli enti del terzo settore.

Viene precisato che le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni resta fermo il limite massimo di 23 anni di età.

 

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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