D.L. aiuti 2022: Rimborso Bollette – Esenzione
Per effetto delle novità previste dal Decreto Aiuti bis, esclusivamente per l’anno 2022 e in deroga rispetto alle regole ordinarie, visto quanto normato all’ Art.12 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022, vengono a modificarsi le regole di cui all’articolo 51, comma 3 del TUIR.
Non concorreranno alla formazione del reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti fino al limite di Euro 600,00.
Una soglia più che raddoppiata rispetto a quella ordinaria, pari a Euro 258,23, che decorsa l’annualità 2022 tornerà ad essere il limite esente, ammesso che non vi sia una nuova normativa che la modificherà.
Sale il valore delle misure di welfare aziendale riconosciute in esenzione IRPEF e in parallelo entrano tra le somme agevolate anche i rimborsi erogati dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette.
Le utenze di acqua, luce e gas entrano quindi nel novero dei costi che l’azienda potrà scegliere di rimborsare ai lavoratori dipendenti.
Il decreto legge n. 21/2022 ha invece previsto, in relazione alla crisi energetica causata dalla guerra tra Russia e Ucraina, l’esenzione IRPEF dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro, pari ad Euro 200,00.
Le somme riconosciute per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua nel corso del 2022 rientreranno nella soglia generale dei benefit esenti IRPEF, pertanto, superato complessivamente il valore di Euro 600,00, l’intero importo di beni e servizi riconosciuti dal datore di lavoro concorrerà alla formazione del reddito del dipendente.
Discorso diverso invece per i buoni benzina, per i quali è stato previsto un tetto autonomo di 200,00 euro che si affianca a quello previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.
A disposizione di aziende e lavoratori vi sono quindi un totale di Euro 800,00 di misure escluse dalla formazione del reddito imponibile, dei quali una quota pari a Euro 200,00 è “vincolata” all’utilizzo per l’erogazione di buoni per benzina, gasolio, GPL, metano ma anche
ricarica di veicoli elettrici.
Decreto Aiuti D.L. 115 del 09-08-2022 – Art. 12 Modifica per anno 2022 Art. 51 C. 3 Tuir per anno 2022
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