Forme di rapporti lavorativi con agevolazioni 2023

Il presente messaggio presuppone di sintetizzare al massimo le agevolazioni di cui le aziende possono beneficiare dall’instaurazione e prosecuzione di particolari rapporti lavorativi.

– Bonus Assunzioni Giovani Under 36
L’articolo 1, comma 297 della Legge di Bilancio 2023, dispone l’estensione dello sgravio giovani under 36 (introdotto per il biennio 2021 – 2022 dall’articolo 1, commi 10 – 15, Legge 30 dicembre 2020 numero 178) alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni di contratti a termine) effettuate dal 01-01-2023 al 31-12-2023.

La misura si concretizza in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, per un periodo massimo di trentasei mesi, con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto i trentasei anni di età.

L’esonero opera, per il biennio 2021 – 2022, nel rispetto del limite annuo di Euro 6.000,00, elevato dalla Manovra, per l’anno 2023, ad Euro 8.000,00.
L’operatività dello sgravio è comunque subordinata dall’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Di conseguenza, per la fruibilità dell’esonero (ad oggi bloccato al 30-06-2022) si dovrà attendere prima di tutto l’ok della Commissione Ue e, successivamente, le istruzioni operative Inps.

– Bonus Assunzioni Donne
L’articolo 1, comma 298 della Legge di Bilancio 2023, allo scopo di promuovere l’occupazione del personale femminile, estende alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, Legge 30 dicembre 2020 numero 178 in materia di sgravio eccezionale per il biennio 2021 – 2022 per i datori di lavoro che assumono donne cosiddette svantaggiate.

Di conseguenza, alle aziende spetterà un bonus per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato, nonché per le trasformazioni di un rapporto già agevolato, effettuate nel 2023, che interessano lavoratrici in una delle seguenti condizioni:

  • Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’esonero spetta in misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di Euro 8.000,00 annui (aumentati rispetto al tetto di Euro 6.000,00 vigente per il biennio 2021 – 2022), per un periodo non superiore a:

  • Dodici mesi, in caso di rapporto a termine;
  • Diciotto mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

L’applicazione dello sgravio è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

– Assunzioni Over 50 anni
L’articolo 4, c.8, L. 92/2012 prevede uno sgravio parziale, nella misura del 50% contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici di età superiore a 50 anni, che risultano disoccupati da oltre 1 anno.

  • Per contratti a tempo determinato per la durata dello sgravio è pari a 12 mesi
  • Per contratti a tempo indeterminato per la durata dello sgravio è pari a 18 mesi, nel caso di conversione fino a 18 mesi totali

– Esonero assunzione percettori Reddito di Cittadinanza
L’articolo 1, comma 294,295 e 296 – della Legge di Bilancio 2023, dispongono che i datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo e ciò al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro degli stessi
La misura opera per un periodo massimo di dodici mesi e comporta l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, eccezion fatta per i premi e i contributi dovuti all’Inail, nel rispetto di un limite massimo di Euro 8.000,00 annui, riparametrato su base mensile.

– Candidati per sostituzione lavoratori in congedo di maternità e paternità o parentale
Nel caso in cui si assuma un lavoratore a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità, paternità o in congedo parentale, l’azienda fino a 20 dipendenti potrà beneficiare di un’agevolazione contributiva pari al 50%. I lavoratori in sostituzione non vengono imputati nella base di calcolo dei tempi determinati.

– Apprendistato
I datori di lavoro che assumono giovani da 15 anni fino a 29 anni (29 anni e 364 gg). La contribuzione agevolata è fissata al 10%. Per le aziende con meno di 10 dipendenti è agevolata ulteriormente nella misura dell’1,5% per il 1° anno, del 3% per il 2° anno e del 10% per il 3° anno. Ricordo che la contribuzione a carico del datore di lavoro si aggira normalmente al 30% circa.

Il numero di apprendisti è contingentato; per ogni CCNL sono previsti differenti percentuali di assunzioni apprendisti in base ai qualificati già in forza.

– Candidati percettori di Naspi (disoccupazione) – Agevolazione Contributiva– Bonus Disoccupati

(Apprendistato da Naspi)
Nel caso in cui il candidato risulti percettore di disoccupazione (Naspi), di qualsiasi età, potrà essere assunto come apprendista e l’azienda godrà delle agevolazioni della tipologia contrattuale adottata (contributi a carico azienda 10%+ 1,61 per contributo NASPI)

(Bonus Disoccupati)
Nel caso in cui il candidato risulti disoccupato e percettore di disoccupazione (Naspi), di qualsiasi età, nel qual caso fosse assunto a tempo pieno e indeterminato l’azienda potrà beneficiare di un incentivo pari al 20% dell’importo dell’indennità residua Naspi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.
L’importo viene corrisposto, direttamente dall’INPS all’Azienda, sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.

Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell’indennità Naspi che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto e non può comunque superare la retribuzione spettante al lavoratore
Sono esclusi i lavoratori licenziati dalla stessa azienda o ad essa collegata o collegabile nei 6 mesi precedenti

– Agevolazioni per il Sud
Per le imprese del Sud (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania) oltre quelle in transizione (Molise, Abruzzo e Umbria)

  • L’articolo 4 del disegno di Legge al comma 2 dispone che lo sgravio per le assunzioni di Under 36 è concesso per un periodo massimo di 48 mesi, quindi 4 anni,
  • L’articolo 27 del disegno di Legge al comma 1 dispone che diventa strutturale il taglio del 30% sui contributi dei dipendenti previsto dal decreto Agosto dal primo ottobre al 31 dicembre di quest’anno.

Decontribuzione
Si legge al comma 1 che l’esonero contributivo introdotto dal decreto Agosto convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 si applica fino al 31 dicembre 2029 e nel seguente modo:

• in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati fino al 31-12-2025;
• in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;
• in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.

L’incentivo alle assunzioni al Sud confermato con la Legge di Bilancio 2021 si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione del comparto agricolo e del lavoro domestico.
Lo sgravio contributivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Ulteriori forme agevolative di minore interesse potrebbero essere valutate qualora ne sopravvenissero i presupposti
• Assunzioni di lavoratori beneficiari di un Assegno di Ricollocazione. La circolare INPS n. 77 del 27.6.2020 ha fornito le istruzioni sull’ esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% (importo massimo 4.030 euro). La riduzione spetta ai datori di lavoro privati per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione èriconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che andrà proporzionalmente ridotta sulla base dell’orario di lavoro.
• Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, assunti contratto a tempo pieno e indeterminato (Art. 4 comma 3 D.L. 148/1993) Contributi a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per 12 mesi.
• Assunzione Lavoratori disabili : Incentivo economico dal 35 al 70% della retribuzione, proporzionale al grado di disabilità, previa autorizzazione e stanziamento fondi anno per anno. La durata dello sgravio va da 36 mesi a 60 mesi.
• Assunzione sia a termine che a tempo indeterminato di soggetti detenuti : sgravio contributivo del 95% + credito fiscale per 18 mesi.

– Stage
Possono essere intrattenuti rapporti lavorativi sotto forma di stage/tirocini. Tali rapporti sono sostanzialmente formativi e pertanto notevolmente agevolati in quanto non viene pagata alcuna contribuzione né maturano emolumenti differiti (mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR).
Per attivare il tirocinio è necessaria una convenzione tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante (può essere un’impresa, un ente, un’associazione o uno studio professionale). Deve essere poi redatto un progetto formativo specifico, che azienda e stagista devono rispettare, ed assegnato al tirocinante un tutor interno all’ente ospitante ed un referente nell’ente promotore.

Si distinguono in curriculari ed extracurriculari
Nel primo caso derivano da percorsi formativi scolatici paritetici e non è obbligatorio erogare alcun compenso o rimborso spese. In questo caso il soggetto ospitante dovrà fare un’apposita convenzione con l’ente formativo
Nel secondo caso possono essere di inserimento, post laurea. È previsto un compenso molto ridotto (minimo Euro 300,00 Lorde tempo pieno (40 ore) e il minimo orario è di 21 ore (le Regioni stabiliscono le quote minime di compenso per lo Stage, tempo pieno (40 ore) che nel caso della Regione Lazio è stabilito in un importo minimo Euro 800,00 Lorde, che nel caso della Regione Lazio è stabilito in un importo minimo Euro 600,00 Lorde.
La durata del periodo formativo per lo Stage curriculare o di reinserimento non può superare i 12 mesi mentre per lo Stage curriculare o di reinserimento non può superare i 6 mesi

Si precisa che i rapporti di tirocinio e di stage non sono rapporto di lavoro dipendente quindi lo svolgimento dello stesso potrebbe essere soggetto ad interpretazioni molto controverse sia dell’organo vigilante che dell’organo giudiziario laddove dovessero intervenire. A tal riguardo l’INL si è più volte espressa e dettato i profili entro i quali è possibile instaurare tali rapporti a volte anche operando con specifiche ispezioni per la verifica della giusta esecuzione dei percorsi formativi

– Welfare aziendale
Lo strumento è sicuramente datato ma ultimamente è stato maggiormente normato. Tale strumento è particolarmente vantaggioso in quanto non prevede (nella maggior parte dei casi) alcuna tassazione e non è imponibile contributivo. Prende in considerazione ogni forma di benefit, in aggiunta al minimo retributivo contrattuale, che migliori le condizioni di vita-lavoro. I benefit possono essere riferiti a migliorare la qualità del lavoro in genere oppure la salute, il tempo libero e l’istruzione del lavoratore e dei propri familiari. Tali benefit, nel caso il presupposto sia la completa detassazione e decontribuzione, a meno che non si concentri su premialità o buoni mensa o buoni per il trasporto che sono ben circoscritti da massimali di riferimento, non possono essere erogati direttamente dall’azienda. Il Datore di Lavoro si dovrà affidare ad apposite aziende che gestiscono piattaforme dedicate, le quali specializzate in ambito adempiono alle molteplici normative anche di natura fiscale, le quali gestiranno tutte le convenzioni con le aziende che erogheranno i servizi. Il Datore di lavoro dovrà quindi preoccuparsi intrattenere i rapporti anche economici con l’azienda che gestirà la piattaforma online alla quale il dipendente potrà accedervi con proprie credenziali e verificare la rosa dei servizi possibili.

Le regole per gestire tale strumento sono un po’ controverse e per renderlo solidamente inattaccabile è consigliato regolamentarlo con apposito accordo sindacale tra azienda e OO.SS. di categoria (comparativamente maggiormente rappresentative)

– Premi di risultato
nel caso sia precedentemente normato, l’azienda può erogare premi per raggiungimento di risultati i quali possano godere di tassazione al 5% fino all’importo di Euro 3.000,00 (ed Euro 4.000,00 qualora i lavoratori vengono coinvolti attivamente all’organizzazione del lavoro).
Tale strumento deve essere regolamentato da accordo sindacale tra azienda e OO.SS. di categoria (comparativamente maggiormente rappresentative) e può essere parte integrante di un accordo più ampio finalizzato anche alla possibile conversione in welfare aziendale.

Per ogni posizione di interesse vi invitiamo a contattare i referenti Consulenza E42 s.r.l. al fine di approfondire le particolarità di riferimento, in quanto ogni agevolazione può avere ulteriori vincoli da rispettare o al momento non sia fruibile, per brevità, non è stato possibile elencare, oltre al fatto che le stesse possono subire variazioni in corso di esecuzione, anche per le procedure che gli Enti preposti stabiliranno, ovvero per interpretazioni o decisioni del Legislatore. Il presente documento ha il fine di sintetizzare le possibili agevolazioni in caso instaurazione di rapporti lavorativi, le quali saranno possibili qualora si siano verificati i presupposti oggettivi imposti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

Alcune forme di agevolazione sono soggette al De Minimis o meno, sono soggette a fondi stanziati, alcune sono cumulabili con altre.
Ricordiamo che per essere titolati a ricevere agevolazioni o benefici, il Datore di Lavoro deve generalmente osservare quanto riportato all’ art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e quindi assumere in aumento alla propria base occupazionale, rispettare l’applicazione dei CCNL comparativamente maggiormente rappresentativi e degli accordi integrativi, rispettare l’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione di personale con il quale si sono intrattenuti rapporti, essere in regola con la sicurezza sul lavoro e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con DURC interno regolare.

 

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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