Novità in materia di Lavoro – Legge di Bilancio 2023 // Legge 29 dicembre 2022, numero 197

Come è noto, il Governo ha concentrato le risorse di gran parte della Manovra 2023 per fronteggiare il caro Bollette e dedicando a tale contesto circa i 2/3 dell’intera azione, in quanto ha ritenuto opportuno sia calmierare l’inflazione che aiutare le imprese, specialmente quelle energivore, nel sostenere dei costi energetici sproporzionati che potrebbero incidere anche su chiusure di molte Aziende. In funzione di tale scelta le disponibilità dedicate ad incentivare il lavoro, perseguendo gli obiettivi che si erano prefissate le forze politiche, si sono notevolmente ridotti.

Cerchiamo di elencare di seguito i punti fondamentali e di interesse in materia di Lavoro:

– Premi di Produttività
L’articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023, riduce dal 10 al 5%, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali.

La misura opera con riferimento a:

  • Premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
  • Somme pagate a titolo di partecipazione agli utili;

entro il limite complessivo (premi ed utili) di 3 mila euro (limite elevato a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.

La somma – soglia è da considerarsi:

  • Al lordo della ritenuta fiscale ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  • Comprensiva di tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi, da aziende differenti o con diversi momenti di maturazione.

Possono beneficiare della detassazione i dipendenti del settore privato, titolari, nell’anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad Euro 80.000,00.

– Detassazione delle mance
L’articolo 1, comma 58 della Legge di Bilancio 2023, dispone che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronico, riversate ai lavoratori, nell’ambito di attività espletate presso strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 5%. L’imposta in questione si intende sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali e deve considerarsi entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Le somme sono inoltre da considerarsi escluse dalla retribuzione imponibile:

  • Ai fini Inps e Inail;
  • Per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i contenziosi riguardanti l’imposta sostitutiva (applicata dal sostituto d’imposta) operano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Da ultimo, le disposizioni in materia di detassazione delle mance si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente, di importo non superiore ad Euro 50.000,00.

– Cuneo fiscale
L’articolo 1, comma 121 della Legge di Bilancio 2023, dispone l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore nella misura del 2% e del 3%, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La riduzione del 2% spetterà a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, non ecceda l’importo di Euro 2.692,00, maggiorato e del 3% qualora l’imponibile non ecceda l’importo di 1.923,00.
Resta comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

– Esonero assunzione percettori Reddito di Cittadinanza
L’articolo 1, comma 294,295 e 296 – della Legge di Bilancio 2023, dispongono che i datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo e ciò al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro degli stessi.
La misura opera per un periodo massimo di dodici mesi e comporta l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, eccezion fatta per i premi e i contributi dovuti all’Inail, nel rispetto di un limite massimo di Euro 8.000,00 annui, riparametrato su base mensile.

Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Possono accedere all’esonero anche le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Lo sgravio come disciplinato dalla Manovra di bilancio è alternativo a quello già in vigore di cui all’articolo 8 del Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019 numero 26. Non solo, per essere operativo si dovrà attendere l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

– Esonero contributivo Under 36
L’articolo 1, comma 297 della Legge di Bilancio 2023, dispone l’estensione dello sgravio giovani under 36 (introdotto per il biennio 2021 – 2022 dall’articolo 1, commi 10 – 15, Legge 30 dicembre 2020 numero 178) alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni di contratti a termine) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La misura si concretizza in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, per un periodo massimo di trentasei mesi, con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto i trentasei anni di età.
L’esonero opera, per il biennio 2021 – 2022, nel rispetto del limite annuo di Euro 6.000,00, elevato dalla Manovra, per l’anno 2023, ad Euro 8.000,00.
L’operatività dello sgravio è comunque subordinata dall’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Di conseguenza, per la fruibilità dell’esonero (ad oggi bloccato al 30-06-2022) si dovrà attendere prima di tutto l’ok della Commissione Ue e, successivamente, le istruzioni operative Inps.

– Esonero contributivo donne
L’articolo 1, comma 298 della Legge di Bilancio 2023, allo scopo di promuovere l’occupazione del personale femminile, estende alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, Legge 30 dicembre 2020 numero 178 in materia di sgravio eccezionale per il biennio 2021 – 2022 per i datori di lavoro che assumono donne cosiddette svantaggiate.
Di conseguenza, alle aziende spetterà un bonus per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato, nonché per le trasformazioni di un rapporto già agevolato, effettuate nel 2023, che interessano lavoratrici in una delle seguenti condizioni:

  • Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

 

L’esonero spetta in misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di Euro 8.000,00 annui (aumentati rispetto al tetto di Euro 6.000,00 vigente per il biennio 2021 – 2022), per un periodo non superiore a:

  • Dodici mesi, in caso di rapporto a termine;
  • Diciotto mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

L’applicazione dello sgravio è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

– Assegno Unico universale
L’articolo 1, comma 357 della Legge di Bilancio 2023, ritocca gli importi riconosciuti ai genitori titolari di Assegno unico universale ed a decorrere dal 01-01-2023, per ogni figlio di età inferiore a 1 anno si applica un incremento del 50%.
L’aumento citato opera anche per i nuclei con tre o più figli, per ogni figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, in presenza di livelli di Isee fino ad Euro 40.000,00. Inoltre, sempre a decorrere dal 01-01-2023, la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari ad Euro 100,00 mensili per nucleo, è incrementata del 50%.

Ricordiamo che per essere titolati a ricevere agevolazioni o benefici, il Datore di Lavoro deve generalmente assumere in eccedenza applicare e rispettare i CCNL comparativamente maggiormente rappresentativi, essere in regola con la sicurezza sul lavoro e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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