Orario di lavoro: tipologie, cosa si intende e regolamentazione

La gestione dell’Orario di Lavoro è fondamentale per lo svolgimento del rapporto lavorativo e pertanto è bene essere informati sulla nozione e la regolamentazione dello stesso.
E’ considerato orario lavorativo il periodo in cui i lavoratori sono obbligati a essere fisicamente presenti su luogo indicato dal Datore di Lavoro per fornire la prestazione lavorativa, previa contrattazione individuale e di riferimento.
Con il termine Orario di Lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
La determinazione dell’orario di Lavoro spetta al Datore di Lavoro, nell’esercizio del potere direttivo, così come la ripartizione nei diversi giorni della settimana. Il Datore di Lavoro può quindi stabilire l’orario iniziale e finale della giornata lavorativa, variandolo a seconda delle esigenze peculiari delle attività tipiche della mansione espletata dal lavoratore, con predeterminazione ed entro i limiti temporali imposti per Legge.
Il lavoro a turni è organizzato anche per squadre di lavoratori ed in funzione di un ritmo, questi ultimi ricoprendo anche a rotazione, in maniera continua o discontinua, orari di lavorazione differenti nell’arco delle 24 ore giornaliere.
La turnazione oraria va comunicata preventivamente al lavoratore ed in funzione della particolare esigenza aziendale in maniera più precedente la prestazione possibile, in modo che possa il voratore stesso programmare il proprio tempo di vita
Il normale orario di lavoro è considerato svolto su 5 o 6 giorni settimanali sulla base di una programmazione n° 40 ore settimanali. In ragione di ciò è bene ricordare il principio dell’Art. 4 del D.Lgs 66 del 2003 il quale stabilisce che la durata media massima dell’orario ordinario non può eccedere le 48 ore settimanali in ragione di un periodo di computo di studio pari a 4 mesi (o anche 6 mesi e 12 mesi dipendentemente dal settore merceologico e dalle specifiche esigenze di settore).

Per lavoro parziale si intende l’orario inferiore alle 40 ore medie settimanali, ovvero inferiore al normale orario di lavoro fatta eccezione delle deroghe che seguono. L’orario di lavoro parziale può essere svolto orizzontalmente (stesso orario minore giornaliero per tutti i giorni della settimana lavorativa), verticalmente (orario pieno giornaliero solo in determinati giorni della settimana lavorativa) o ciclicamente (variabilità tra orizzontale e verticale, in funzione di una temporalità predeterminata in ragione settimanale, mensile, trimestrale, annuale o per periodi differenti).
Per orario supplementare è considerato l’orario eccedente l’orario parziale precedentemente convenuto e fino al raggiungimento del normale orario di lavoro.

Per lavoro straordinario si intende quello eccedenti il normale orario di lavoro, fatto salve le specifiche deroghe che seguono, e comunque espletato solo in caso ci sia autorizzazione/richiesta del Datore di Lavoro, per un periodo non eccedente le 250 ore annuali
Il Datore di Lavoro è tenuto ad organizzare l’attività di lavoro e pertanto a stabilire le turnazioni, pertanto deve informare il lavoratore su “la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, altresì le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile”.

E’ bene considerare che sono esclusi dall’ambito di applicazione del principio tipico dell’orario normale di lavoro le seguenti fattispecie, anche normate dai CCNL specifici di settore:
– Le condizioni di miglior favore dei contratti collettivi
– I lavoratori agricoli e altri lavori che necessitano di esigenze tecniche o stagionali
– Gli addetti alle industrie ed alle lavorazioni elencate nella tabella al R.D. 10 Settembre 1923, n° 1957
– Gli addetti ai lavori familiari, per tali intendendosi tutte le prestazioni d’opera inerenti al normale funzionamento
della vita interna di ogni famiglia o convivenza, come convitto, collegi, convento, caserma, stabilimento di pena
– Il personale direttivo
– Gli addetti ad occupazioni che richiedono prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia (custodi,
guardiani diurni o notturni, portinai, uscieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi
pubblici in genere, sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro, centralinisti, etc.)
– I lavoratori a domicilio
– I commessi viaggiatori o piazzisti
– Il personale dipendente da gestori di carburante non autostradali
– Attività comunque equipollenti e configurabili in attesa o custodia

Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.

 

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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