Pre-DURC
simulazione online per anticipare situazioni di irregolarità e procedura VeRA per ottenere la Certificazione dei Debiti Contributivi.
Attiva sul sito INPS la nuova la piattaforma VeRA, che consente al titolare o al legale rappresentante delle imprese (o ai loro intermediari) di verificare e gestire in anticipo le situazioni di irregolarità che potrebbero prefigurare una crisi d’impresa ed impattare sul Durc On Line.
In questo modo si potrà sapere prima se la propria azienda ha delle esposizioni tali che non consentono il rilascio del DURC, agendo di conseguenza ed evitando di dover attendere le tempistiche di legge per la regolarizzazione.
La nuova procedura, accessibile dal sito INPS, si chiama:
“Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva”
Al momento dell’interrogazione, per ciascuna Gestione previdenziale, il servizio fornisce in tempo reale le esposizioni debitorie del contribuente suddivise in due sezioni:
- verifica regolarità (VE.R.A)
- simulazione DURC.
La funzionalità pre-DURC prevede, nei 30 giorni prima della scadenza del “Durc on line” (oppure 15 giorni se impostato dal “delegato master”), la comunicazione via PEC, email o SMS di eventuali irregolarità prodotte nel periodo di validità della certificazione (120 giorni).
La procedura VeRA (Verifica Regolarità Aziendale) serve per la Certificazione dei debiti contributivi delle aziende nei confronti dell’INPS (introdotta dall’articolo 363, dlgs 14/2019).
Per accedere al servizio basta indicare il codice fiscale del soggetto da verificare. La certificazione riporta i crediti vantati dall’INPS nei confronti del debitore a titolo di contributi e può essere richiesta:-
- dall’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario per ottenere l’accesso alla procedura di composizione negoziata (articolo 2, DL 118/2021 convertito con modificazioni dalla legge 147/2021);
- dal debitore che chiede l’accesso a una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa o dell’insolvenza (articolo 39, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
- dal tribunale nell’ambito delle attività istruttorie nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo (articolo 42, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Si utilizza per il rilascio del Certificato Unico utile per l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa.
Il Certificato viene generato in formato PDF e trasmesso all’indirizzo PEC del richiedente entro 45 giorni a decorrere dalla data della richiesta.
- Denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del debitore;
- numero identificativo e data di effettuazione della richiesta;
- esposizioni debitorie consolidate, distinte per gestione previdenziale, numero di posizione contributiva, periodo, importo dei contributi, importo delle sanzioni civili, stato del credito.
Nel prospetto riepilogativo sono indicate le esposizioni debitorie, con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli agenti della riscossione.
La certificazione dei debiti deve essere depositata assieme all’istanza di nomina di un esperto indipendente dall’imprenditore in difficoltà, che può quindi effettuare la richiesta all’INPS del suo Certificato Unico in modalità esclusivamente telematica, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di procedura di composizione negoziata (DL 118/2021).
Per l’operatività delle misure messe in campo bisogna attendere le circolari degli Istituti competenti
Consulenza E42 Viale Pasteur, 66 – Roma
Messaggio n° 11 del 08 Luglio 2024
Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.
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