Nel corso degli anni sono state introdotte, cancellate o modificate diverse tipologie di agevolazioni, tutte aventi lo stesso obiettivo di ridurre il costo del lavoro, soprattutto nei primi mesi di ingresso in azienda dei neo-assunti. Ed è proprio alla luce delle numerose modifiche introdotte anno per anno che diventa centrale fare una panoramica degli incentivi alle assunzioni ad oggi vigenti, strumenti che puntano a ridurre il costo del lavoro per le imprese.

Anche per quest’anno le novità sono diverse. Dalla proroga di incentivi esistenti alle misure inedite.

La conferma, con importanti modifiche, dei bonus per l’assunzione di giovani, donne e nella Zes fino al 30-04-2026 è arrivata solo a fine febbraio, con la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il quadro, però, è stato nuovamente stravolto con l’approvazione del nuovo decreto Lavoro, in vigore dal 01-05-2026, che ha rivoluzionato il panorama delle agevolazioni per giovani, donne e nella zona Zes.

Gli esoneri contributivi, in particolare quelli per giovani e nella Zes, sono tornati al 100% e valgono per tutte le assunzioni effettuate nel 2026 (è saltata, quindi, la scadenza del 30-04-2026 per le assunzioni agevolate di giovani e nella Zes) ma con l’introduzione di due importanti requisiti:

– l’incremento occupazionale netto

– l’applicazione in azienda del nuovo salario giusto.

Viene quindi eliminato l’esonero in formato ridotto, quello al 70% previsto dal Milleproroghe, con le aziende che hanno assunto nei primi mesi dell’anno ma senza incremento occupazionale che restano escluse dai sostegni.

Per i bonus assunzione giovani under 35, donne e nella Zes le domande all’INPS si possono inviare dallo scorso 11-06-2026.

La Legge di Bilancio 2026 ha invece introdotto alcune novità per le lavoratrici madri, come l’esonero contributivo per l’assunzione di donne con almeno 3 figli e l’incentivo alla trasformazione part-time per la stessa platea. Sono previste, poi, anche agevolazioni per la sostituzione di maternità. Nessuna proroga poi per gli incentivi all’autoimpiego in settori strategici, scaduti a dicembre.

Altro elemento di novità da evidenziare è l’inclusione di Marche e Umbria tra i territori agevolati inclusi nella Zes Unica, come previsto dalla legge n. 171/2025.

Come precisato dall’INPS nel messaggio n. 2451/2026, la domanda per gli esoneri contributivi del DL Coesione per l’assunzione di giovani, donne e nella zona Zes (in relazione alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01-07-2024 e il 31-12- 2025) può essere trasmessa all’INPS fino alla scadenza perentoria del 30-09-2026.

Bonus Assunzione Under 30

È operativo anche nel 2026, senza novità, lo sgravio per l’assunzione di giovani under 30 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e rivolto ai datori di lavoro del settore privato in relazione agli ingressi di giovani che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato.

L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino a un massimo di Euro 3.000,00, da parametrare su base mensile.

Lo sgravio contributivo, riconosciuto presentando apposita comunicazione telematica all’INPS, si applica per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a seguito di conversione di precedente contratto a tempo determinato), a patto che il datore di lavoro risulti:

• in regola con il DURC;

• non abbia commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e le condizioni per la fruizione degli incentivi ex art. 31 D.Lgs. 150/2015;

• non abbia effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione;

• non proceda, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Bonus Assunzione Giovani Under 35

La presente agevolazione ha subito modifiche ed interpretazioni diverse ed ora ha assunto una sua dimensione per le assunzioni, a tempo indeterminato, fino al 31-12-2026 di giovani sotto i 35 anni d’età e in particolari condizioni svantaggiate, la misura consiste in un esonero contributivo del 100% della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di Euro 500,00 mensili e per 2 anni. Il limite sale a Euro 650,00 per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona Zes.

I giovani, a differenza dello scorso anno, devono risultare privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni oppure da almeno 1 anno nel caso in cui appartengano ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” presente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Con la versione 2.0 del bonus, come detto, l’esonero torna ad essere del 100%. Viene quindi eliminata la riduzione al 70%. Di contro, il requisito dell’incremento occupazionale diventa imprescindibile.

Per poter ottenere l’incentivo, pertanto, la nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Come detto, per poter accedere all’agevolazione, l’azienda deve dichiarare di applicare il salario giusto, la cui definizione è stata elaborata in fase di conversione in legge del decreto.

Trasformazione del contratto in part-time per genitori di ambo i sessi con almeno 3 figli

Dal 01-01-2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%.

In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di Euro 3.000,00 annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario). L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro.

Assunzione per Sostituzione di Maternità di ambo i sessi

In caso di assunzione a termine per sostituzione di dipendenti in congedo di maternità o parentale, il contratto può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita (entro il limite legato al primo anno di età del bambino) con applicazione dello sgravio spettante ai datori di lavoro che non occupano più di 20 dipendenti.

L’agevolazione per la sostituzione di maternità consiste in uno sgravio contributivo del 50% per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono a termine per coprire l’assenza per maternità (o paternità/parentale) di un lavoratore, fino al compimento di un anno di età del figlio, con contratto a tempo determinato e per un orario non superiore a quello del sostituito.

Lo sgravio contributivo per le stabilizzazioni

L’agevolazione mira a favorire la stabilizzazione dei contratti a termine, incentivando l’assunzione a tempo indeterminato.

Per le aziende che decidono di trasformare il contratto avviato nei primi mesi del 2026 è previsto un esonero contributivo, nel limite di Euro 500,00 mensili, per 2 anni.

Lo sgravio si ottiene in relazione ai contratti a termine sottoscritti nei primi mesi dell’anno, tra il 01-01-2026 e il 30-04-2026, e della durata massima di 12 mesi. L’esonero spetta per le stabilizzazioni effettuate tra il 01-08-2026 e il 31-12-2026.

Altra condizione, come detto, è che il contratto sia riferito a dipendenti con meno di 35 anni e che non siano mai stati occupati stabilmente in precedenza.

Bonus per l’Assunzione di Donne

– Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito o categorie svantaggiate

I datori di lavoro potranno ottenere uno sgravio del 100% della contribuzione a loro carico, nel limite di Euro 650,00 mensili, per massimo 2 anni. Lo sgravio può essere fruito nel limite di Euro 800,00 in caso di assunzioni nelle aree della Zona Zes.

L’esonero spetta per l’assunzione di donne di qualsiasi età, senza vincoli di residenza e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni oppure da almeno 1 anno se appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” presente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014:

• non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

• hanno più di 50 anni d’età;

• sono adulte che vivono soli con una o più persone a carico;

• sono occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

• appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

E’ necessario un incremento occupazionale netto e l’applicazione del salario giusto.

– Assunzione di donne con particolari condizioni di svantaggio

Alle imprese che assumono donne in particolari condizioni di svantaggio, senza limite di età, spetta lo sgravio del 50%:

Le donne devono avere le seguenti caratteristiche

• ovunque residenti ma disoccupate da almeno 24 mesi;

• residenti in aree svantaggiate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

• con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (oltre il 25%) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’esonero si applica per un totale di 18 mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione da determinato e per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Sono esclusi i rapporti di lavoro occasionale, domestico, intermittente e in apprendistato.

– Assunzione di donne beneficiarie del reddito di libertà

Alle Aziende che spetta uno sgravio contributivo del 100% fino a Euro 8.000,00 annui per l’assunzione di lavoratrici beneficiarie del reddito di libertà.

– Assunzione di donne madri con almeno 3 figli

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto un esonero contributivo per l’assunzione di donne madri di almeno 3 figli di cui il minore non abbia compiuto 18 anni, in condizioni di svantaggio occupazionali ovvero prive di impiego regolarmente retribuito:

• da almeno 6 mesi, se residenti in aree svantaggiate;

• da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero spettante è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL per un periodo pari a:

• 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

• 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

• 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (maxi-deduzione).

L’agevolazione resta subordinata al rispetto del principio dell’incremento occupazionale netto e all’assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti.

– Certificazione di Parità di Genere

Da ricordare inoltre anche l’esonero dell’1% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro titolari della certificazione della parità di genere, nel limite massimo di Euro 50.000,00 annui

– Politiche di Conciliazione tra vita Familiare e Lavoro

Secondo l’art. 6 del Decreto Lavoro, dedicato ai datori di lavoro che favoriscono politiche di conciliazione tra vita familiare e lavoro per tutelare la genitorialità e gli impegni di cura e accedono alla certificazione regolata dalla Prassi UNI/PdR 192:2026 spetta un esonero massimo dell’1% dei contributi e nel limite di Euro 50.000,00 annui.

Assunzione Over 50

Per assunzioni di lavoratori e lavoratrici con più di 50 anni e disoccupati da almeno 1 anno (arti 4 della L 92/2012), è previsto uno sgravio contributivo del 50% per massimo18 mesi, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Assunzione Disoccupati

E’ un’agevolazione prevista dalla Legge Fornero (articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 n. 92).

Riguarda nello specifico le persone che percepiscono un trattamento di NASpI.

Consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.

Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Il contributo è concesso per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di 2 anni.

La misura dell’incentivo è stata rideterminata dall’articolo 24 del Dlgs n. 150/2015, che è intervenuto sulla precedente disposizione.

L’importo spettante non può superare la retribuzione del lavoratore stesso. Il contributo, inoltre, non eccedere può l’indennità NASpI percepita dal lavoratore.

Assunzione Percettori di ADI e SFL

Per le assunzioni di beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro e dell’assegno di inclusione è previsto un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato:

• a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;

• a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Nel primo caso il bonus consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di Euro 8.000,00 annui per 1 anno. Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Nel secondo, invece, l’esonero spetta per il 50% della contribuzione nel limite di Euro 4.000,00 per 1 anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro.

L’obbligo di pubblicazione dell’offerta di lavoro sul SIISL

È importante ricordare che da quest’anno si applica, almeno su carta, una importante novità: per poter accedere ai diversi incentivi all’assunzione le imprese saranno obbligate a pubblicare l’offerta di lavoro anche sulla piattaforma SIISL.

Come previsto dal Decreto Sicurezza (n. 159/2025), a partire dal 01-04-2026 i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi devono pubblicare la disponibilità delle posizioni lavorative sulla piattaforma informatica.

Dal bonus giovani agli incentivi per l’assunzione di donne, per poter accedere alle agevolazioni l’offerta di lavoro dovrà quindi essere pubblicata anche sulla piattaforma gestita dal Ministero del Lavoro.

Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta comunque l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Abbiamo specificato “su carta” dato che manca ancora il decreto attuativo e finché non sarà pubblicato è previsto un periodo transitorio dove le imprese potranno procedere in base alle vecchie regole. In attesa dell’adozione del decreto che definirà in dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti, infatti, le imprese non saranno obbligate a pubblicare l’offerta di lavoro sul SIISL per poter accedere agli incentivi. L’offerta potrà comunque essere caricata sulla piattaforma ma l’adempimento non rappresenterà ancora una condizione necessaria.

Sempre a partire da aprile, sulla piattaforma i datori di lavoro e i lori intermediari possono gestire anche le comunicazioni obbligatorie Unilav e dei modelli collegati, da trasmettere al Ministero del Lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. In questo caso, va specificato, si tratterà di una possibilità, e non di obbligo.

Assunzioni in zona ZES unica Sud

Per quanto riguarda il bonus per le assunzioni nella Zes quest’anno torna l’esonero contributivo pieno per chi assume nel 2026 ma devono essere rispettate precise condizioni e calano i fondi disponibili.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato, lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni possono ottenere uno sgravio contributivo al 100% (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni.

Lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di Euro 650,00 mensili, per tutte le assunzioni di personale destinato ad unità produttive ubicate nelle regioni della Zes Unica Sud

E necessario un incremento occupazionale netto e l’applicazione del salario giusto.

Maxi Deduzione Nuove Assunzioni

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato per tutto il triennio la maxi deduzione fino al 130% per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato secondo la formula “più assumi, meno paghi”.

Anche nel 2026, quindi, è attiva la maxi deduzione IRPEF e IRES del costo del personale di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato pari al 120%, che arriva al 130% per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio:

• lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;

• persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;

• giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;

• donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;

• donne vittime di violenza;

• lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

• ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione

Ricordiamo che per potervi accedere è necessario un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente. Chi ne beneficiava nel 2025 dovrà comunque dimostrare un nuovo incremento occupazionale nel 2026.

Decontribuzione Sud

Tutte le imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) possono beneficiare per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31-12-2025, di un esonero contributivo del 20% per un importo massimo di Euro 125,00 su base mensile per 12 mensilità. Nel 2025 l’esonero era del 25% per un importo massimo di Euro 145,00.

La percentuale di esonero va poi a scalare per gli anni successivi (per le assunzioni al 31-12 dell’anno precedente):

• 20% per il 2027, per un importo massimo di Euro 125,00;

• 20% per il 2028, per un importo massimo di Euro 100,00;

• 15% per il 2029, per un importo massimo di Euro 75,00.

L’agevolazione è rivolta solamente ai datori di lavoro privati di micro, piccole e medie imprese, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Si considerano tali le aziende con massimo 250 dipendenti.

Per le grandi imprese l’agevolazione è la stessa ma il datore di lavoro deve dimostrare anche, al 31-12 di ogni anno, un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente. Per l’applicazione di quest’ultima versione dell’agevolazione si attendono ancora le istruzioni INPS.

L’esonero previsto dalla nuova Decontribuzione Sud non si applica:

• ai rapporti di apprendistato;

• agli enti pubblici economici;

• agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

• agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

• alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

• alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli art 31 e 114 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

• ai consorzi di bonifica;

• ai consorzi industriali;

• agli enti morali;

• agli enti ecclesiastici.

Il diritto alla fruizione degli incentivi, inoltre, è legato al rispetto delle norme DURC e delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi.

L’esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999.

Da sottolineare anche il fatto che l’agevolazione non è compatibile con i bonus assunzione previsti dal decreto Coesione.

Come per la vecchia Decontribuzione Sud, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

In relazione alla decontribuzione Sud, ma anche al bonus giovani under 36, è arrivato un importante chiarimento dall’INPS che applica la novità prevista dalla Manovra 2026, estendendone i benfici alle attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni.

I datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni pertanto possono ottenere l’esonero in maniera retroattiva. L’estensione riguarda in particolare le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 01-04-2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

Gli interessati devono presentare una richiesta attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente, selezionando la voce “Altre Agevolazioni” e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.

Restano operative le forme di rapporti di lavoro subordinato quale l’apprendistato che può instaurarsi sia per procedere ad un percorso formativo di giovani under 30 che per persone percettrici di Naspi al fine che le stesse possano essere reintegrate nel mondo del lavoro. Ricordiamo la formazione obbligatoria per il percorso formativo

Resta altresì la possibilità di instaurare rapporti di tirocinio secondo quanto disciplinato dalla norma e dalle disposizioni delle singole regioni di riferiemnto

Attenzione:

Tutte le forme di agevolazione/sgravio presuppongono il rispetto delle norme e dei vincoli dettati, altresì potrebbero essere soggetti a revoche e/o interpretazioni che stravolgano la possibilità di applicazione in quanto la storia ci ha abituati anche ad assistere ad anomalie enormi

Per ogni posizione di interesse vi invitiamo a contattare i referenti Consulenza E42 s.r.l. al fine di approfondire le particolarità di riferimento, in quanto ogni agevolazione può avere ulteriori vincoli da rispettare o al momento non sia fruibile, per brevità, non è stato possibile elencare, oltre al fatto che le stesse possono subire variazioni in corso di esecuzione, anche per le procedure che gli

Enti preposti stabiliranno, ovvero per interpretazioni o decisioni del Legislatore. Il presente documento ha il fine di sintetizzare le possibili agevolazioni in caso instaurazione di rapporti di lavoro, le quali saranno possibili qualora si siano verificati i presupposti oggettivi imposti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente

Alcune forme di agevolazione sono soggette al De Minimis o meno, sono soggette a fondi stanziati, alcune sono cumulabili con altre.

Ricordiamo che per essere titolati a ricevere agevolazioni o benefici, il Datore di Lavoro deve generalmente osservare quanto riportato all’ art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e quindi assumere in aumento alla propria base occupazionale, rispettare l’applicazione dei CCNL comparativamente maggiormente rappresentativi e degli accordi integrativi, rispettare l’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione di personale con il quale si sono intrattenuti rapporti, essere in regola con la sicurezza sul lavoro e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con DURC interno regolare.

Il testo di tale messaggio è da considerarsi il frutto di interpretazioni che i professionisti dell’ufficio hanno evidenziato e trascritto, rilevandone le esposizioni da riviste e/o inserzioni, avendo analizzato norme e regolamentazioni, pertanto, per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con gli stessi, eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.