Il Decreto fiscale (co 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito in legge) inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Reverse Charge – Pagamento delle imposte trattenute ai lavoratori dipendenti

Le nuove regole si concentrano sulle commesse che prevedono un corrispettivo complessivo annuo superiore a euro 200.000 e che si esplicano in un’attività svolta dall’appaltatore presso l’appaltante con mezzi, strumenti ed attrezzature di proprietà di quest’ultimo o comunque a lui riconducibili.
Al fine di non appesantire gli oneri alle aziende virtuose che operano nel mercato, il Legislatore ha ritenuto opportuno escluderle dagli obblighi della presente normativa e quindi di non applicare le presenti regole alle commesse che coinvolgono gli operatori che:

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni
    di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Analizziamo quindi ciò che prevede la presente normativa per i soggetti interessati

    • Reverse Charge

      Estensione dell’inversione contabile in materia di IVA (c.d. reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Il meccanismo del reverse charge adottato dagli Stati membri ai sensi della Direttiva 2006/69/CE per contrastare le frodi in particolari settori a rischio, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio UE, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo n. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che prevede, tra l’altro, che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali; conseguentemente, bisognerà attendere che il Consiglio deliberi che la misura speciale possa essere adottata dall’Italia.

    • Pagamento delle imposte trattenute ai lavoratori dipendenti

      L’articolo 4 del D.L. n. 124/2019 inserisce l’articolo 17-bis al decreto legislativo n. 241 del 1997

      – al comma 1, introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento (F24) relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione né di tributi e né di contributi previdenziali ed assistenziali. Salvi i casi di esonero.

      – al comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affida ti dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”. In proposito, si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con
      riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

La norma, quindi, al comma 1 pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento, responsabilizzando quest’ultimo alla conoscenza. A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. Stante l’obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, si ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

Iniziali riflessioni

  • il committente che intende servirsi di prestazioni da effettuare mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, deve rivalutare tutte le proprie responsabilità e, laddove possibile, tenersi al riparo da esposizioni di carattere penale, derivanti dall’irrigidimento delle pene in caso di evasione, altresì esposizioni patrimoniali vista la responsabilità diretta (in caso di appalto ritenuto fraudolento) e la responsabilità indiretta (in caso di appalto legittimo) dovuta alla solidarietà, responsabilità di tipo fiscale, contributivo, assicurativo e retributivo riferita a tutti i rapporti con ogni lavoratore coinvolto.
    Pertanto, per ogni singolo rapporto lavorativo, viste le nuove impostazioni delle procedure da adottare, sarà automatico dedurre l’esposizione di tutte le responsabilità citate, sia da parte dei singoli lavoratori interessati che dei terzi (ad es. organi di controllo e di vigilanza, enti previdenziali ed assistenziali, agenzia delle entrate, etc….).
    In riferimento ai singoli rapporti, i singoli lavoratori potranno, con estrema semplicità, rivendicare eventuali differenze di trattamento, anche dovuto ad applicazione di CCNL non rappresentativi.
    Visto che le interpretazioni dell’organo vigilante, altresì dell’organo giudiziario potrebbero essere determinanti per la tranquillità e lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Al fine di limitare le esposizioni ai rischi sarà opportuno valutare di

      • certificare il contratto della prestazione, in linea di massima senza consentire il subappalto
      • utilizzare lo strumento della certificazione ASSE.CO. a fronte di un periodo pregresso di attività di
        almeno 12 mesi, quindi dell’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro.

    Il committente deve valutare l’opportunità di terziarizzare un servizio (non rientrante nel core business aziendale) sulla effettiva esigenza o utilità, ovvero ritenendo di doversi affidare ad un soggetto imprenditoriale esperto ed organizzato che possa ottimizzare maggiormente la produttività e rendere più elastica e fungibile l’operatività. Alla luce di ciò il committente non deve assolutamente concentrarsi esclusivamente sul costo che il servizio genera (il quale non può essere inferiore a quanto potrebbe essere il proprio costo diretto se non per escamotage che lo espongono a rischi di natura penale e patrimoniale).

  • commessa precontrattuale già stabilita in Euro 200.000 annui o di effettivo espletamento con successivo compenso in superiori Euro 200.000 annui. Questa riflessione pone oggettivi dubbi di interpretazione sulla modalità di gestione di commesse che potenzialmente potrebbero superare nel corso dell’anno l’importo di Euro 200.000 seppur contrattualmente prevedano importi inferiori.
  • soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Per beni strumentali si intendono quelli che un’impresa acquista per un uso pluriennale, in quanto contribuiscono all’attività per un periodo superiore all’esercizio. Si pensi a un immobile o a un macchinario, un computer, accessori. Il loro utilizzo nell’attività d’impresa risulta pluriennale, per cui il costo
    inizialmente sostenuto, magari in un’unica soluzione, deve essere spalmato per gli anni in cui questi beni concorrono alla produzione del risultato d’esercizio. A questo fine si parla di ammortamento, che altro non è che una pratica contabile e fiscale, in base alla quale il costo di un bene viene spalmato in diversi anni. Il ragionevole dubbio si fonda quindi sul fatto che se un’appaltatrice, un’affidataria o una subappaltatrice di una commessa con un fatturato della commessa superiore ad Euro 200.000 annui si dotasse di propri beni strumentali per l’espletamento del servizio richiesto anche qualora il costo di questi non sia particolarmente significativo per il volume di affari non sarebbe di fatto obbligata alla presente previsione normativa. In questa fattispecie verrebbe sicuramente violata la ratio della norma che intende contrastare il fenomeno dell’evasione nel mondo degli appalti ed il committente come potrebbe essere garantito da eventuali interpretazioni positive o negative sia degli organi di vigilanza che degli organi giudiziari, laddove chi esegue la commessa si appelli a questa favorevole interpretazione per non fornire i dati richiesti?

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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