Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Agenzia delle Entrate in data 14 luglio 2022, ha fornito le prime istruzioni e chiarimenti per l’erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti. E’ utile ricordare che i buoni benzina come previsti dalla normativa, si possono corrispondere su base volontaria (per cui non vi è alcun obbligo in capo ai datori di lavoro ma si tratta semplicemente di una opportunità).
Tutti i datori di lavoro privati possono erogare ai lavoratori dipendenti i buoni benzina entro l’anno d’imposta 2022, con termine ultimo del 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato che si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi), anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. La ratio della norma è riconducibile, alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti in virtù del cosiddetto caro carburanti, su questo presupposto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
Quindi a titolo esemplificativo:
Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria, quindi: 100 euro buoni carburante confluiranno interamente sul netto in busta e, differentemente, 300 euro erogati per altri benefit, saranno interamente tassati. Di contro – se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorrerà alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluiranno nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
La norma in commento riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23. Se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Resta inteso che la soglia sopra enunciata deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta e qualora il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo d’imposta superi il citato limite di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Per quanto concerne invece il costo sostenuto dal datore di lavoro, resta ferma la spettanza della deducibilità dello stesso ai fini l’erogazione dei buoni carburante, a norma dell’articolo 54 del Tuir.
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