Parliamo di ammortizzatori sociali.
La presente circolare segue le comunicazioni effettuate a mezzo di messaggi, le quali hanno analizzato le bozze del D.L. 34 del 19 Maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Rilancio approva le 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid – 19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19 nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto.
Per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, possono richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020.
Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.
Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatori sociali Covid – 19, entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 73 bis del Decreto Rilancio, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre.
Il limite della duplice articolazione temporale (5+4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno beneficiare delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre.
Precisiamo che l’INPS riconosce nel settore Turismo codice contratto 167
- le aziende alberghiere;
- i pubblici esercizi;
- gli stabilimenti balneari;
- gli alberghi diurni;
- le imprese di viaggio e turismo;
- i campeggi e i villaggi turistici.
Le modifiche riguarderebbero anche le tempistiche per la presentazione della domanda di accesso.
L’art. 19 comma 2 del Decreto Cura Italia, prevede che la domanda per la cassa integrazione deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro potrebbero avere un tempo più limitato, ovvero fino alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per i trattamenti che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine ultimo per la presentazione della domanda sarebbe fissato per il 31 maggio 2020.
Qualora la domanda sia presentata dopo tale il termine, il trattamento di integrazione salariale non potrebbe aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Inspiegabilmente è stata reintrodotta l’informazione e la consultazione sindacale oltre che l’esame congiunto con le OO.SS. in sede di richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali
Alla luce di ciò ci sembra oltremodo opportuno richiedere alla S.V. di esprimere a strettissimo giro la sua volontà in merito ad una proroga degli ammortizzatori sociali ed in caso in che tempistiche, viste le disposizioni normative di cui alla presente circolare riportate. In funzione della sua risposta che ci dovrà pervenire ci sarà possibile redigere l’informativa richiesta che dovrà essere spedita