Di seguito alcune importanti possibilità di rapporti di lavoro agevolati da valutare per il 2020 alla luce delle prime riflessioni sulla Legge di Bilancio 2020:

  • Candidati under 35 – norma non ancora operativa (in tutto il territorio)
    introdotto dall’art. 1, co. 100-108 e 114-115 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e confermato dalla Legge di Bilancio 2020.
    I candidati non devono mai aver avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    I candidati devono avere fino a 35 anni non compiuti e devono essere assunti a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, con la qualifica di operai, impiegati e quadri. Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
    La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
    L’incentivo spetta anche in caso di conversione del contratto a contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
    Spetta a tutti datori di lavoro privati (esclusi lavoratori domestici).
    (al Sud o in zone svantaggiate)
    In caso di assunzione nel Mezzogiorno o in zone svantaggiate di disoccupati under 35 o di disoccupati oltre 6 mesi over 35 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, il datore di lavoro, previa richiesta secondo le procedure indicate dall’INPS, ha diritto all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per il 1° anno fino a 8.060,00 euro ed all’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali per il 2° e 3° anno fino a 4.030,00 euro. La misura dell’incentivo è prevista per le aziende del Sud (regioni meno sviluppate e regioni di transizione). L’incentivo è previsto anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, comunque in aumento della base occupazionale secondo i criteri indicati.
    Per l’operatività della norma è necessaria l’emanazione di un decreto da parte dell’Anpal e della nuova circolare dell’INPS.
    Per maggiori delucidazioni dello sgravio SUD è consigliato leggere il messaggio 3 Bis Lo sgravio destinato alle assunzioni degli under 35 incentiva ad ottenere prima un contratto a tempo indeterminato.
  • Candidati tra 16 e 29 anni – Garanzia Giovani (cosiddetti NEET)
    Spetta a tutti i datori di lavoro privati che non hanno un obbligo di assunzione. L’Agevolazione è riconosciuta in aggiunta alle agevolazioni eventualmente spettanti per il tipo di assunzione che comunque si intende fare, valutando volta per volta la casistica.
    Le assunzioni che godono delle agevolazioni sono riferite ai candidati iscritti al programma Garanzia Giovani e devono avere tra i 16 e i 29 anni (in regola con la scuola dell’obbligo). Le possibili assunzioni che godrebbero del beneficio sono il contratto a tempo indeterminato fino all’importo massimo di Euro 6.000,00, a tempo determinato da 6 a 12 mesi fino all’importo massimo di Euro 4.000,00, a tempo determinato oltre i 12 mesi fino all’importo massimo di Euro 2.000,00 – riproporzionato secondo la percentuale di orario lavorativo da svolgere, in base alla profilazione. E’ possibile ottenere lo sgravio anche per assunzioni in apprendistato o per conversioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato;
    lo sgravio è fruibile nei primi 12 mesi di contratto a mezzo riduzione dei contributi, previa autorizzazione dell’INPS preventiva da ottenere con apposita domanda, successivamente alla quale si può procedere all’assunzione e confermare di averla effettuata. Il dipendente deve essere disoccupato e non studente.
  • Candidati Diplomati e Laureati
    Le microimprese (aziende fino a 9 dipendenti) che assumono apprendisti di primo livello avranno l’esenzione totale dei contributi previdenziali a proprio carico per i primi 3 anni e, laddove il periodo formativo proseguisse oltre, successivamente al triennio, un carico contributivo previdenziale nella misura del 10%. Misura in linea con il progetto governativo di alternanza scuola lavoro
  • Candidati Laureati di Eccellenza
    i datori di lavoro che stipulano un contratto a tempo indeterminato con giovani under 30 laureati con 110 e lode e dottori di ricerca che abbiano conseguito i titoli tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 avranno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione e nel limite degli 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
    Coloro che vogliono ottenere lo sgravio previsto dal bonus assunzione laureati d’eccellenza per il 2020 devono aver assunto personale di riferimento entro il 31 dicembre 2019. Questa agevolazione è stata confermata per i candidati che si assumeranno nel 2020, seguendo le regole procedurali dello sgravio triennale degli under 35.
  • Candidate Lavoratrici Donne
    Nel caso in cui la candidata, di ogni età, non abbia avuto redditi da lavoro dipendente di Eur 8.000,00 annui o redditi da lavoro autonomo di Euro 4.800,00 annui negli ultimi 24 mesi, l’azienda potrà avere uno sgravio contributivo pari al 50% della quota INPS a carico Datore di Lavoro, fino ad arrivare a 18 mesi, (per il tempo determinato max 12 mesi), sia se si assume a tempo determinato sia se si assume a tempo indeterminato. Nel caso in cui la candidata provenga da zone svantaggiate il parametro di computo si riduce a 6 mesi.
  • Candidati Over 50
    Nel caso in cui il candidato (sia maschio che domma), di età superiore ad anni 50, risulti, dalle liste del collocamento (tale iscrizione dovrà essere certificata), disoccupato da oltre 1 anno, l’azienda potrà avere uno sgravio contributivo pari al 50% della quota INPS a carico Datore di Lavoro, fino ad arrivare a 18 mesi (per il tempo determinato max 12 mesi), sia se si assume a tempo determinato sia se si assume a tempo indeterminato.
  • Candidati percettori di reddito di cittadinanza
    Confermato anche il bonus assunzione per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Tra vecchi incentivi e nuove misure vediamo quali sono i moltissimi bonus assunzioni previsti per il 2020.
    Da mese di Novembre 2019 è finalmente possibile farne richiesta con apposito modulo messo a disposizione dall’INPS.
    Il datore di lavoro può ricevere un’agevolazione pari alla differenza tra 18 mensilità del reddito di cittadinanza e quelle già godute dal percettore prima dell’assunzione, per un minimo di 5 mensilità – con proporzione alla percentuale di orario di lavoro.
    L’esonero viene erogato riducendo i contributi che sarebbero altrimenti dovuti, ma spetta solo in caso di attivazione di un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Non si applica ai contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.
  • Candidati percettori di Naspi (disoccupazione) – Agevolazione Contributiva– Bonus Disoccupati

    (Apprendistato da Naspi)

    Nel caso in cui il candidato risulti percettore di disoccupazione (Naspi), di qualsiasi età, potrà essere assunto come apprendista e l’azienda godrà delle medesime agevolazioni della tipologia contrattuale adottata(Bonus Disoccupati)
    Nel caso in cui il candidato risulti disoccupato e percettore di disoccupazione (Naspi), di qualsiasi età, nel qual caso fosse assunto a tempo pieno e indeterminato l’azienda potrà beneficiare di un incentivo pari al 20% dell’importo dell’indennità residua Naspi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.
    L’importo viene corrisposto, direttamente dall’INPS all’Azienda, sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
    Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell’indennità Naspi che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto e non può comunque superare la retribuzione spettante al lavoratore
    Sono esclusi i lavoratori licenziati dalla stessa azienda o ad essa collegata o collegabile nei 6 mesi precedenti
  • Assunzione lavoratori con disabilità
    Nel caso in cui si assuma un lavoratore con disabilità a tempo indeterminato, o in adempimento alla legge 68/1999 oppure come libera scelta, è possibile fruire di agevolazioni contributive di percentuale variabile a seconda della tipologia e della percentuale di disabilità del dipendente. Comunque lo sgravio è importante perché varia dal 35% al 70% dell’imponibile previdenziale del lavoratore. Può variare anche la durata dello sgravio che può corrispondere o a 36 mesi o a 60 mesi.
    Lo sgravio è comunque sottoposto a verifica della sussistenza dei fondi stanziati per decreto. Per l’anno 2020 sarà rifinanziato il fondo di riferimento, il quale tende annualmente ad esaurirsi con molta velocità, sarà quindi opportuno verificare con tempestività la possibile fruizione.
  • Candidati in CIGS
    Nel caso in cui il candidato risulti iscritto nelle liste di CIGS da almeno 3 mesi e venga assunto a tempo indeterminato l’azienda potrà richiedere all’INPS autorizzazione a ricevere per il periodo di 12 mesi lo sgravio contributivo del 10% e nel caso il candidato sia beneficiario dell’assegno di ricollocazione lo sgravio contributivo sarà del 50% fino a un massimo di 4.030,00 euro per 18 mesi.
    – Candidati per sostituzione lavoratori in congedo di maternità e paternità o parentale Nel caso in cui si assuma un lavoratore a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità, paternità o in congedo parentale, l’azienda fino a 20 dipendenti potrà beneficiare di un’agevolazione contributiva pari al 50%. I lavoratori in sostituzione non vengono imputati nella base di calcolo dei tempi determinati.
    – Assunzioni di detenuti o di persone comunque considerate svantaggiateLe aziende che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno o Lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi possono godere, nel primo caso di un credito di imposta di Euro 520 mensili e nel secondo caso di un credito fiscale di Euro 300 mensili, credito fiscale che viene mantenuto per 18 mesi successivi alla detenzione nel qual caso proseguano i rapporti. Al fine di poter accedere a detto credito di imposta l’azienda
    deve stipulare apposita convenzione con istituto penitenziario.
    Le aziende che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno o Lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi possono godere di benefici contributivi per uno sgravio del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto. I datori di lavoro beneficiano degli incentivi anche nei 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo (o 24 mesi successivi alla cessazione qualora non abbiano beneficiato della semilibertà).
    Le cooperative che nel proprio organico risultano aver assunto detenuti o persone comunque considerate svantaggiate in quota del 30% hanno la possibilità di usufruire dell’abbattimento del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda. Le persone che sono considerate svantaggiate sono:
    – gli invalidi fisici psichici e sensoriali
    – ex ricoverati presso ospedale psichiatrici o giudiziari
    – persone sottoposte a trattamento psichiatrico
    – tossicodipendenti ed alcolisti
    – minori sopra i 16 anni che si trovano in situazione di difficoltà accertata
    – detenuti o internati presso istituti penitenziari
    – condannati o internati ammessi al lavoro esterno, ovvero in semilibertà, affidati ai servizi sociali o agli arresti
    domiciliari.
  • Apprendistato
    I datori di lavoro che assumono giovani da 15 anni fino a 29 anni (29 anni e 364 gg). La contribuzione agevolata è fissata al 10%. Per le aziende con meno di 10 dipendenti è agevolata ulteriormente nella misura dell’1,5% per il 1° anno, del 3% per il 2° anno e del 10% per il 3° anno. Ricordo che la contribuzione a carico del datore di lavoro si aggira normalmente al 30% circa.
    Il numero di apprendisti è contingentato; per ogni CCNL sono previsti differenti percentuali di assunzioni apprendisti in base ai qualificati già in forza.
  • Alternanza scuola lavoro
    L’art. 1, co, 108 della L. n.205/2017 prevede 2 casi nei quali l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
    In particolare, l’agevolazione piena è prevista per i datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio (qualifica e/o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificazione :
    – studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;
    – studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
  • Stage
    Possono essere intrattenuti rapporti di lavoro sotto forma di stage. Tali rapporti sono sostanzialmente formativi e pertanto notevolmente agevolati in quanto non viene pagata alcuna contribuzione né maturano emolumenti differiti (mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR).
    Per attivare il tirocinio è necessaria una convenzione tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante (può essere un’impresa, un ente, un’associazione o uno studio professionale). Deve essere poi redatto un progetto formativo specifico, che azienda e stagista devono rispettare, ed assegnato al tirocinante un tutor interno all’ente ospitante ed un referente nell’ente promotore.
    Si distinguono in curriculari ed extracurriculariNel primo caso derivano da percorsi formativi scolatici paritetici e non è obbligatorio erogare alcun compenso o rimborso spese. In questo caso il soggetto ospitante dovrà fare un’apposita convenzione con l’ente formativo.
    Nel secondo caso possono essere di inserimento, post laurea. È previsto un compenso molto ridotto (minimo Euro 300,00 Lorde tempo pieno (40 ore) e il minimo orario è di 21 ore (le Regioni stabiliscono le quote minime di compenso per lo Stage, tempo pieno (40 ore) che nel caso della Regione Lazio è stabilito in un importo minimo Euro 800,00 Lorde, che nel caso della Regione Lazio è stabilito in un importo minimo Euro 600,00 Lorde.
    La durata del periodo formativo per lo Stage curriculare o di reinserimento non può superare i 12 mesi mentre per lo Stage curriculare o di reinserimento non può superare i 6 mesi. Si precisa che i rapporti di tirocinio e di stage non sono rapporto di lavoro dipendente quindi lo svolgimento dello stesso potrebbe essere soggetto ad interpretazioni molto controverse sia dell’organo vigilante che dell’organo giudiziario
    laddove dovessero intervenire. A tal riguardo l’INL si è più volte espressa e dettato i profili entro i quali è possibile instaurare tali rapporti a volte anche operando con specifiche ispezioni per la verifica della giusta esecuzione dei percorsi formativi.
  • Welfare aziendale
    Lo strumento è sicuramente datato ma ultimamente è stato maggiormente normato. Tale strumento è particolarmente vantaggioso in quanto non prevede (nella maggior parte dei casi) alcuna tassazione e non è imponibile contributivo.
    Prende in considerazione ogni forma di benefit, in aggiunta al minimo retributivo contrattuale, che migliori le condizioni di vita-lavoro. I benefit possono essere riferiti a migliorare la qualità del lavoro in genere oppure la salute, il tempo libero e l’istruzione del lavoratore e dei propri familiari. Tali benefit, nel caso il presupposto sia la completa detassazione e decontribuzione, a meno che non si concentri su premialità o buoni mensa o buoni per il trasporto che sono ben circoscritti da massimali di riferimento, non possono essere erogati direttamente dall’azienda. Il Datore di Lavoro si dovrà affidare ad apposite aziende che gestiscono piattaforme dedicate, le quali specializzate in ambito adempiono alle molteplici normative anche di natura fiscale, le quali gestiranno tutte le convenzioni con le aziende che erogheranno i
    servizi. Il Datore di lavoro dovrà quindi preoccuparsi intrattenere i rapporti anche economici con l’azienda che gestirà la piattaforma online alla quale il dipendente potrà accedervi con proprie credenziali e verificare la rosa dei servizi possibili.
    Le regole per gestire tale strumento sono un po’ controverse e per renderlo solidamente inattaccabile è consigliato regolamentarlo con apposito accordo sindacale tra azienda e OO.SS. di categoria (comparativamente maggiormente rappresentative).
  • Premi di risultato
    nel caso sia precedentemente normato, l’azienda può erogare premi per raggiungimento di risultati i quali possano godere di tassazione al 10% fino all’importo di Euro 3.000,00 (ed Euro 4.000,00 qualora i lavoratori vengono coinvolti attivamente all’organizzazione del lavoro).
    Tale strumento deve essere regolamentato da accordo sindacale tra azienda e OO.SS. di categoria (comparativamente maggiormente rappresentative) e può essere parte integrante di un accordo più ampio finalizzato anche alla possibile conversione in welfare aziendale
    Per ogni posizione di interesse vi invitiamo a contattare i referenti Tri.Lo. Consulting s.r.l. al fine di approfondire le particolarità di riferimento, in quanto ogni agevolazione può avere ulteriori vincoli da rispettare che, per brevità, non è stato possibile elencare, oltre al fatto che le stesse possono subire variazioni in corso di esecuzione, anche per le procedure che gli Enti preposti stabiliranno, ovvero per interpretazioni o decisioni del Legislatore. Il presente documento ha il fine di sintetizzare le possibili agevolazioni in caso di rapporti di lavoro, le quali saranno possibili qualora si siano verificati i presupposti oggettivi imposti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.
    Alcune forme di agevolazione sono soggette al De Minimis o meno, sono soggette a fondi stanziati, alcune sono cumulabili con altre
    Ricordiamo che per essere titolati a ricevere agevolazioni o benefici, il Datore di Lavoro deve generalmente assumere in eccedenza applicare e rispettare i CCNL comparativamente maggiormente rappresentativi, essere in regola con la sicurezza sul lavoro e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Innovazione tecnologica e Formazione 4.0 – Credito di imposta

Per le aziende che intendessero investire in formazione del proprio personale dipendente, potrebbero essere beneficiarie di un credito di imposto pari alle spese sostenute da calcolare:
• sulla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede

• sulle spese sostenute per il personale dipendente impiegato in tali attività in veste di docente o tutor; anche in questo caso, infatti, l’impresa sostiene un costo pari al “mancato reddito” del dipendente distolto dalle ordinarie attività produttive per essere occupato nelle attività di formazione interna

• sulle spese sostenute per i docenti esterni impiegati per un massimale del 30% del costo di retribuzione di un dipendente interno.
Le attività di formazione rilevanti per la misura in esame sono quelle finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale, come ad esempio big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa tridimensionale), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali. Le attività di formazione dovranno comunque essere espressamente disciplinate in contratti collettivi
aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito aziendale di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
A partire dalle spese sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (cioè dall’anno d’imposta 2020, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare), così come a quello in corso al 31 dicembre 2020 (cioè dall’anno d’imposta 2021, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare) la percentuale del vantaggio fiscale è prevista in misura differente a seconda delle dimensioni dell’impresa che ne fruisce. In particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione, è concesso nella misura del 40 per cento per le medie imprese e ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Il massimale annuale è previsto nel limite di euro 300.000 per le piccole e medie imprese, mentre scende ad euro 200.000 per le grandi imprese.
La norma prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con esclusione pertanto di ogni possibilità di richiesta di rimborso. È stabilito nel contempo che la compensazione del Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 non soggiaccia al limite compensativo pari ad Euro 250.000 previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di euro 700.000.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, è introdotto l’obbligo di certificazione dei costi da parte del soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale soggetto dovrà verificare l’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e la corrispondenza delle stesse alla contabilità predisposta dall’impresa. Si segnala che detto adempimento non può ritenersi soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio d’esercizio.
Per le società non tenute al controllo legale dei conti, l’espletamento di tale obbligo di certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito ad un revisore legale o ad una società di revisione. Solo per queste ultime imprese, è previsto che le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione contabile siano riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore ad Euro 5.000 ,00 e fermo restando il massimale annuale sopra riportato.
Oltre all’obbligo concernente l’apposita certificazione della documentazione contabile, le imprese beneficiarie sono tenute a predisporre e conservare ulteriori prove documentali, tra i quali una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, ai fini dei successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate ed idonee a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni necessari al fine di poter fruire del credito d’imposta.

Si segnala infine l’obbligo di esposizione in Dichiarazione dei redditi del credito d’imposta Formazione 4.0 che deve essere riportato nel quadro RU, dedicato ai crediti d’imposta concessi alle imprese, e soprattutto nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS della Dichiarazione dei redditi. L’indicazione del credito maturato in quest’ultimo prospetto è necessaria ed indispensabile ai fini della sua legittima fruizione.

Per l’utilizzo di tale agevolazione bisogna sicuramente affidarsi a soggetti specializzati che potranno curare le pratiche di redazione e certificazione nella loro interezza al fine di garantirne la legittimità e l’affidabilità delle conclusioni.

Vuoi maggiori informazioni? Contattami.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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