Ci preme affrontare l’argomento ferie, viste le richieste di alcuni clienti.
I decreti della Presidenza del Consiglio dei giorni scorsi hanno raccomandato l’uso delle ferie per evitare spostamenti casa-lavoro e, quindi, limitare al massimo la diffusione del contagio.
A tal proposito riteniamo opportuno fare le distinzioni come di seguito:
Per l’accesso all’assegno ordinario o alla integrazione salariale (Art. 19 – D.L. 17-03-2020), l’INPS afferma che «l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva» Circ. n° 139 del 01-08-2016… Per tale deduzione fa rinvio all’interpello n° 19 del 2011 del Ministero del Lavoro.
Tale soluzione appare in linea con le ipotesi derogatorie richiamate dalla circolare menzionata, in quanto nella fattispecie concreta si riscontra l’effettiva sussistenza delle esigenze aziendali richieste espressamente dall’art. 2109 c.c.. Si ritiene, altresì, che le suddette necessità imprenditoriali potrebbero non giustificare, invece, un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, nelle ipotesi di CIG parziale. Ciò in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
Il rispetto del sopra indicato principio costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ogni eventuale accordo contrattuale e/o sindacale finalizzato alla richiesta di forme di sostegno del reddito, pena l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.
Diverso il discorso della cassa integrazione in deroga (Art. 22- D.L. 17-03-2020). Il Decreto n. 83473 del 01/08/2014 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data 04/08/2014, obbligherebbe a consumare le ferie prima di accedere a questo tipo di ammortizzatore sociale. Nella situazione in cui ci troviamo, viste le prescrizioni per il contenimento del contagio per la pandemia COVID-19, il vincolo imposto cozzerebbe con il principio che al lavoratore deve essere garantito comunque il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta. Questo rimane un punto di domanda che riteniamo di aver giustamente interpretato seppur non possiamo garantire la posizione delle Istituzioni in merito, proprio per la straordinarietà dello strumento adottato.
A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.