Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.”

Il contratto di rete acquista la propria efficacia con la particolare annotazione nel Registro delle Imprese. Il Legislatore stabilisce che l’oggetto può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati  attinenti all’esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Sono pertanto esclusi i soggetti giuridici dei professionisti e delle associazioni:

le parti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Ci vuole, quindi, un programma di rete all’interno del quale sono identificabili tre elementi come la collaborazione, lo scambio di informazioni o prestazione e l’esercizio comune di alcune attività rientranti nell’oggetto.

La norma individua alcune caratteristiche fondamentali del contratto di rete che fanno riferimento alla generalità delle parti contraenti, agli obiettivi, al programma di rete (con i diritti e gli obblighi assunti dalle imprese partecipanti ed alle conseguenti modalità di realizzazione), alla durata temporale, alle condizioni per l’adesione eventuale e successiva di altri imprenditori ed alle regole per le decisioni da assumere.

Le imprese aderenti al contratto di rete possono individuare un soggetto “incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.

Nel caso di distacchi all’interno della rete si configura una “platea di lavoratori” messa a “fattor comune” tra gli aderenti alla rete soltanto se ciò è stato stabilito nel contratto, cosa che comporta la formale assunzione degli stessi da parte di una delle imprese (anche se cooperativa) con tutti gli adempimenti conseguenti (comunicazione di assunzione telematica, lettera di assunzione, registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ecc.).

Detto questo, però, un’eventuale utilizzazione da parte di un co-datore delle prestazioni di lavoratori, anche se soci di cooperativa aderente alla rete, postula il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal “contratto leader”, ossia dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, se esistenti, territoriale od aziendale: la mancata applicazione dello stesso genera, sotto l’aspetto delle omissioni contributive, forti responsabilità anche nei confronti dell’utilizzatore della prestazione , secondo i principi fissati dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

L’utilizzazione dei lavoratori “in rete” non supera, in alcun modo, il principio della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003 alla luce del principio generale richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 ove la Consulta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata, ne ha affermato la piena applicabilità a fattispecie diverse da quella dell’appalto al fine di evitare “il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e di utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.

Di qui il diretto coinvolgimento anche del soggetto che ha utilizzato la prestazione che potrebbe essere chiamato a rispondere direttamente, in sede di contenzioso, delle differenze economiche vantate dai lavoratori ed accertate anche in sede ispettiva, ovvero dei contributi e delle imposte non pagate dalla ditta distaccante in rete.

Con le circolari 6 e 7 del 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro vuole contrastare l’uso fraudolento del contratto di rete.

Con la circolare n. 6 del 2018 chiarisce il regime della solidarietà tra gli operatori in rete.

Con la circolare n. 7 del 2018 chiarisce che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio dalla stipula di un contratto di rete tra imprese e pertanto deve essere gestito con applicazione e nel rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal “contratto leader”, ossia dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, se esistenti, territoriale od aziendale.

L’esigenza di pubblicizzare le circolari richiamate risiede nel fatto che l’INL sia venuta conoscenza di annunci che, mettendo in evidenza i forti vantaggi di natura economica, hanno inteso richiamare improvvidamente, il contratto di rete, mettendo l’accento sia sul distacco che sulla codatorialità.

Vantaggi che si concretizzerebbero:

  1. a) nella mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa
  2. b) nell’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale
  3. c) nell’assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati
  4. d) nel lavoro straordinario o festivo senza maggiorazioni.

Con questa nota l’INL fissa la propria attenzione su un uso fraudolento del contratto di rete previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico.

Per maggiori dettagli e riflessioni in merito alla normativa esposta, è consigliabile condividere con esso eventuali decisioni pertinenti anche e soprattutto per opportune puntualizzazioni riferite ai casi specifici.