Disposizioni relative ai pagamenti in contanti e pagamenti elettronici e ai limiti sull’utilizzo del denaro contante introdotte dall’entrata in vigore del DL n°124/2019, pubblicato in GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019.

1) L’art 18 del D.L. n.124/2019 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 01/07/2020, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro dal 01-01-2022.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
I trasferimenti che eccedano il limite dei 3.000,00 euro possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Tale articolo ridefinisce:
• la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
• la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.

Prima dell’approvazione del DL n.124/2019, in caso di inosservanza delle predette soglie limite all’utilizzo del contante era stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

L’art 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007 art. 63 c 1 Ter che la sanzione per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01-07-2020, quale minimo edittale risulta fissata a 2.000,00 euro ed a decorrere dal 01-01-2022 a 1.000,00 euro.

2) Al fine di incentivare lo scambio di valuta elettronica è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400.000,00 euro il 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.
Si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Spetta per le commissioni in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 01/07/2020

3) L’Art. c. 4 DL 179 /2012 ha introdotto dal 01/07/2014 l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS).

Successivamente, la legge n. 204 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti L’Art. 23 del DL 124/2019 disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. Tale obbligo è stato previsto dall’Art. c. 4 DL 179/2012 introducendolo dal 1° luglio 2014, obbligo che è stato esteso dalla legge n. 204 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ai commercianti e i professionisti.

Le nuove regole sui pagamenti in contanti e pagamenti elettronici valgono a partire dal 01/07/2020 e l’importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Stipendi dei lavoratori dipendenti – Legge di Bilancio 2018 (artt 911 e ss. della L. n. 205 del 27/12/2017).
Approfittiamo della presente comunicazione per ricordare a tutti gli esercenti che gli stipendi dei lavoratori dipendenti non possono più essere pagati in contanti dal 01-07-2018, bensì possono essere pagati con:

– bonifico (bancario o postale) sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a 16 anni.

Sanzioni
Il pagamento della retribuzione effettuato con l’utilizzo di denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l’emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

Esclusioni
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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