Come probabilmente noto è possibile per i Datori di Lavoro concedere buoni pasto oltre alla retribuzione giornaliera.
Le regole per tale concessione devono essere circoscritte da una regolamentazione interna aziendale o con accordo con gli stessi lavoratori anche per tramite delle OO.SS..
È importantissimo non creare discriminazioni per tali erogazioni liberali.
Il buono pasto previsto sia in formato elettronico che cartaceo, per la sua specifica particolarità, ha da sempre avuto una propria disciplina di favore fiscale e la Legge di Bilancio 2020, ne ha modificato sostanziali limiti di assoggettamento che andiamo ad analizzare.
La quota non sottoposta a imposizione fiscale del buono pasto elettronico sale da Euro 7,00 (fino all’anno 2019) ad Euro 8,00 (dall’anno 2020),
La quota non sottoposta a imposizione fiscale del buono pasto cartaceo scende da Euro 5,29 (fino all’anno 2019) ad Euro 4,00 (dall’anno 2020).
Si interviene sulla normativa di riferimento, l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il comma 677 dell’articolo 1 riscrive la lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR nel modo che segue:
“Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le
prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse
siano rese in forma elettronica”.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 in tema di buoni pasto, in altre parole, riscrivono la normativa in modo tale da favorire l’utilizzo dei buoni pasto elettronici, pertanto anche sul fronte del welfare aziendale si va nella direzione di una maggiore tracciabilità del sistema.
Le regole stabilite dal Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico numero 122 del 7 giugno 2017 definiscono i buoni pasto come non “cedibili, non cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro” e “utilizzabili solo dal titolare”.
Portare il valore dei buoni pasto cartacei a 4 euro equivale a scoraggiarne l’utilizzo, diffuso ancora per il 50% secondo le stime inserite nella prima relazione tecnica del DDL Bilancio, con l’obiettivo di spingere i datori di lavoro e i lavoratori ad affidarsi a una modalità, quella digitale, che si presta con più difficoltà a una strumentalizzazione negativa.
L’intervento sulle soglie massime dei buoni pasto chiude un cerchio di interventi inseriti nel Decreto Fiscale e nella Legge di Bilancio 2020 che portano il sistema dei pagamenti su un piano sempre più digitale e tracciabile.
I buoni pasto sono titoli di pagamento che possono essere utilizzati per acquistare pasti o prodotti alimentari e hanno un valore prestabilito. Sono nominativi e devono essere utilizzati solo dal titolare.
Si distinguono due tipologie:
• buoni pasto cartacei, che al momento dell’utilizzo devono essere datati e sottoscritti nello spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore e alla data di utilizzo;
• buoni pasto elettronici, che non richiedono alcuna firma da parte del titolare perché le informazioni necessarie sono tutte digitalizzate grazie ad un numero ed un codice identificativo.
Nessuna novità per la disciplina prevista per la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense, per la quale è prevista l’integrale esclusione dal reddito di lavoro dipendente, nonché quella prevista per le indennità sostitutive corrisposte ai lavoratori dei settori specificamente indicati nella norma, in particolare quello edile, i quali non avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto.
In questi casi la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è confermata nell’importo massimo giornaliero di 5,29 euro.