Il presente messaggio presuppone di sintetizzare al massimo le agevolazioni 2021 di cui le aziende possono beneficiare dall’instaurazione e prosecuzione di particolari rapporti di lavoro.
Precedentemente è stata affrontata la lettura di una bozza della finanziaria, ora in fase di definitiva approvazione, qualora fosse confermata nei punti già visionati, darebbe la possibilità di poter beneficiare delle seguenti agevolazioni:
- Bonus Assunzioni Giovani Under 35
L’articolo 4 dell’ultima bozza disponibile del disegno di Legge riporta al comma 1:
“1. Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100-105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.”
Per ottenere l’esonero contributivo del cento per cento del bonus assunzioni giovani i datori di lavoro non devono, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 9 mesi successivi, procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
ll bonus è subordinato all’approvazione della Commissione europea.
- Bonus Assunzioni Donne
L’articolo 5 dell’ultima bozza disponibile del disegno di Legge riporta al comma 1:
“1. Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.”
Le assunzioni delle lavoratrici donne sono da effettuare nel medesimo biennio 2021-2022, e le medesime devono determinare, secondo il comma successivo, un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la Legge di Bilancio 2021 “i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.”
Il bonus è subordinato all’approvazione della Commissione europea.
- Agevolazioni per il Sud
Per le imprese del Sud (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania) oltre quelle in transizione (Molise, Abruzzo e Umbria)
- L’articolo 4 del disegno di Legge al comma 2 dispone che lo sgravio per le assunzioni di Under 35 è concesso per un periodo massimo di 48 mesi, quindi 4 anni,
- L’articolo 27 del disegno di Legge al comma 1 dispone che diventa strutturale il taglio del 30% sui contributi dei dipendenti previsto dal decreto Agosto dal primo ottobre al 31 dicembre di quest’anno.
Decontribuzione
Si legge al comma 1 che l’esonero contributivo introdotto dal decreto Agosto convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 si applica fino al 31 dicembre 2029 e nel seguente modo:
- in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati fino al 31 dicembre 2025;
- in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;
- in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.
L’incentivo alle assunzioni al Sud confermato con la Legge di Bilancio 2021 si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione del comparto agricolo e del lavoro domestico.
Lo sgravio contributivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
Ulteriori forme agevolative già previste negli anni precedenti e previsionalmente confermate per l’anno 2021 sono di seguito esposte:
- Candidati tra 16 e 29 anni – Garanzia Giovani (cosiddetti NEET)
Spetta a tutti i datori di lavoro privati che non hanno un obbligo di assunzione. L’Agevolazione è riconosciuta in aggiunta alle agevolazioni eventualmente spettanti per il tipo di assunzione che comunque si intende fare, valutando volta per volta la casistica.
Le assunzioni che godono delle agevolazioni sono riferite ai candidati iscritti al programma Garanzia Giovani e devono avere tra i 16 e i 29 anni (in regola con la scuola dell’obbligo). Le possibili assunzioni che godrebbero del beneficio sono il contratto a tempo indeterminato fino all’importo massimo di Euro 6.000,00, a tempo determinato da 6 a 12 mesi fino all’importo massimo di Euro 4.000,00, a tempo determinato oltre i 12 mesi fino all’importo massimo di Euro 2.000,00 – riproporzionato secondo la percentuale di orario lavorativo da svolgere, in base alla profilazione. E’ possibile ottenere lo sgravio anche per assunzioni in apprendistato o per conversioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato;
lo sgravio è fruibile nei primi 12 mesi di contratto a mezzo riduzione dei contributi, previa autorizzazione dell’INPS preventiva da ottenere con apposita domanda, successivamente alla quale si può procedere all’assunzione e confermare di averla effettuata. Il dipendente deve essere disoccupato e non studente.
A partire dal 2021, il limite anagrafico per accedere all’esonero in parola è quindi individuato in 30 anni di età (INPS, circ. n. 57/2020)
- Candidati percettori di reddito di cittadinanza
Confermato anche il bonus assunzione per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Tra vecchi incentivi e nuove misure vediamo quali sono i moltissimi bonus assunzioni previsti per il 2020.
Da mese di Novembre 2019 è finalmente possibile farne richiesta con apposito modulo messo a disposizione dall’INPS.
Il datore di lavoro può ricevere un’agevolazione pari alla differenza tra 18 mensilità del reddito di cittadinanza e quelle già godute dal percettore prima dell’assunzione, per un minimo di 5 mensilità – con proporzione alla percentuale di orario di lavoro.
L’esonero viene erogato riducendo i contributi che sarebbero altrimenti dovuti, ma spetta solo in caso di attivazione di un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.
Non si applica ai contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.
- Voucher Manager
L’agevolazione è concessa per assunzioni di personale in area manager ed è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:
- Micro e piccole imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro;
- Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro;
- Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.
Il Voucher può essere speso per investimenti aziendali per il Piano nazionale impresa 4.0 e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali
- Candidati Laureati di Eccellenza
i datori di lavoro che stipulano un contratto a tempo indeterminato con giovani under 30 laureati con 110 e lode e dottori di ricerca che abbiano conseguito i titoli tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 avranno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione e nel limite degli 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Coloro che vogliono ottenere lo sgravio previsto dal bonus assunzione laureati d’eccellenza per il 2020 devono aver assunto personale di riferimento entro il 31 dicembre 2019. Questa agevolazione è stata confermata per i candidati che si assumeranno nel 2020, seguendo le regole procedurali dello sgravio triennale degli under 35
- Candidati Diplomati e Laureati
Le microimprese (aziende fino a 9 dipendenti) che assumono apprendisti di primo livello avranno l’esenzione totale dei contributi previdenziali a proprio carico per i primi 3 anni e, laddove il periodo formativo proseguisse oltre, successivamente al triennio, un carico contributivo previdenziale nella misura del 10%. Misura in linea con il progetto governativo di alternanza scuola lavoro
- Candidati in CIGS
Nel caso in cui il candidato risulti iscritto nelle liste di CIGS da almeno 3 mesi e venga assunto a tempo indeterminato l’azienda potrà richiedere all’INPS autorizzazione a ricevere per il periodo di 12 mesi lo sgravio contributivo del 10% e nel caso il candidato sia beneficiario dell’assegno di ricollocazione lo sgravio contributivo sarà del 50% fino a un massimo di 4.030,00 euro per 18 mesi.
- Candidati per sostituzione lavoratori in congedo di maternità e paternità o parentale
Nel caso in cui si assuma un lavoratore a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità, paternità o in congedo parentale, l’azienda fino a 20 dipendenti potrà beneficiare di un’agevolazione contributiva pari al 50%. I lavoratori in sostituzione non vengono imputati nella base di calcolo dei tempi determinati.
- Assunzione lavoratori con disabilità
Nel caso in cui si assuma un lavoratore con disabilità a tempo indeterminato, o in adempimento alla legge 68/1999 oppure come libera scelta, è possibile fruire di agevolazioni contributive di percentuale variabile a seconda della tipologia e della percentuale di disabilità del dipendente. Comunque lo sgravio è importante perché varia dal 35% al 70% dell’imponibile previdenziale del lavoratore. Può variare anche la durata dello sgravio che può corrispondere o a 36 mesi o a 60 mesi.
Lo sgravio è comunque sottoposto a verifica della sussistenza dei fondi stanziati per decreto. Per l’anno 2020 sarà rifinanziato il fondo di riferimento, il quale tende annualmente ad esaurirsi con molta velocità, sarà quindi opportuno verificare con tempestività la possibile fruizione.
- Assunzioni di detenuti o di persone comunque considerate svantaggiate
Le aziende che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno o Lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi possono godere, nel primo caso di un credito di imposta di Euro 520 mensili e nel secondo caso di un credito fiscale di Euro 300 mensili, credito fiscale che viene mantenuto per 18 mesi successivi alla detenzione nel qual caso proseguano i rapporti. Al fine di poter accedere a detto credito di imposta l’azienda deve stipulare apposita convenzione con istituto penitenziario.
Le aziende che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno o Lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi possono godere di benefici contributivi per uno sgravio del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto. I datori di lavoro beneficiano degli incentivi anche nei 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo (o 24 mesi successivi alla cessazione qualora non abbiano beneficiato della semilibertà).
Le cooperative che nel proprio organico risultano aver assunto detenuti o persone comunque considerate svantaggiate in quota del 30% hanno la possibilità di usufruire dell’abbattimento del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda. Le persone che sono considerate svantaggiate sono:
- gli invalidi fisici psichici e sensoriali
- ex ricoverati presso ospedale psichiatrici o giudiziari
- persone sottoposte a trattamento psichiatrico
- tossicodipendenti ed alcolisti
- minori sopra i 16 anni che si trovano in situazione di difficoltà accertata
- detenuti o internati presso istituti penitenziari
- condannati o internati ammessi al lavoro esterno, ovvero in semilibertà, affidati ai servizi sociali o agli arresti domiciliari
- Candidati Over 50
Nel caso in cui il candidato (sia maschio che domma), di età superiore ad anni 50, risulti, dalle liste del collocamento (tale iscrizione dovrà essere certificata), disoccupato da oltre 1 anno, l’azienda potrà avere uno sgravio contributivo pari al 50% della quota INPS a carico Datore di Lavoro, fino ad arrivare a 18 mesi (per il tempo determinato max 12 mesi), sia se si assume a tempo determinato sia se si assume a tempo indeterminato
- Assunzione Giovani Genitori
Nel caso in cui il candidato che si vuole assumere sia un giovane genitore e risulti presente in un’apposita banca dati, nella quale possono iscriversi coloro che possiedono, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti: età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età), essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori potrebbe consentire all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
- Candidati percettori di Naspi (disoccupazione) – Agevolazione Contributiva– Bonus Disoccupati
(Apprendistato da Naspi)
Nel caso in cui il candidato risulti percettore di disoccupazione (Naspi), di qualsiasi età, potrà essere assunto come apprendista e l’azienda godrà delle medesime agevolazioni della tipologia contrattuale adottata
(Bonus Disoccupati)
Nel caso in cui il candidato risulti disoccupato e percettore di disoccupazione (Naspi), di qualsiasi età, nel qual caso fosse assunto a tempo pieno e indeterminato l’azienda potrà beneficiare di un incentivo pari al 20% dell’importo dell’indennità residua Naspi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.
L’importo viene corrisposto, direttamente dall’INPS all’Azienda, sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell’indennità Naspi che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto e non può comunque superare la retribuzione spettante al lavoratore
Sono esclusi i lavoratori licenziati dalla stessa azienda o ad essa collegata o collegabile nei 6 mesi precedenti
- Fondo Incentivo Occupazione – Edili
Nel settore Edile, nel caso in cui il candidato venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione dei contratti a termine, effettuate dal 1° gennaio 2020, l’Azienda potrebbe beneficiare di un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, così strutturato:
- 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla cassa edile/edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate;
- Voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le scuole edili del sistema, entro 180 giorni dall’assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
- Apprendistato
I datori di lavoro che assumono giovani da 15 anni fino a 29 anni (29 anni e 364 gg). La contribuzione agevolata è fissata al 10%. Per le aziende con meno di 10 dipendenti è agevolata ulteriormente nella misura dell’1,5% per il 1° anno, del 3% per il 2° anno e del 10% per il 3° anno. Ricordo che la contribuzione a carico del datore di lavoro si aggira normalmente al 30% circa.
Il numero di apprendisti è contingentato; per ogni CCNL sono previsti differenti percentuali di assunzioni apprendisti in base ai qualificati già in forza.
- Alternanza scuola lavoro
L’art. 1, co, 108 della L. n.205/2017 prevede 2 casi nei quali l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
In particolare, l’agevolazione piena è prevista per i datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio (qualifica e/o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificazione:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
- Stage
Possono essere intrattenuti rapporti di lavoro sotto forma di stage. Tali rapporti sono sostanzialmente formativi e pertanto notevolmente agevolati in quanto non viene pagata alcuna contribuzione né maturano emolumenti differiti (mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR).
Per attivare il tirocinio è necessaria una convenzione tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante (può essere un’impresa, un ente, un’associazione o uno studio professionale). Deve essere poi redatto un progetto formativo specifico, che azienda e stagista devono rispettare, ed assegnato al tirocinante un tutor interno all’ente ospitante ed un referente nell’ente promotore.
Si distinguono in curriculari ed extracurriculari
Nel primo caso derivano da percorsi formativi scolatici paritetici e non è obbligatorio erogare alcun compenso o rimborso spese. In questo caso il soggetto ospitante dovrà fare un’apposita convenzione con l’ente formativo
Nel secondo caso possono essere di inserimento, post laurea. È previsto un compenso molto ridotto (minimo Euro 300,00 Lorde tempo pieno (40 ore) e il minimo orario è di 21 ore (le Regioni stabiliscono le quote minime di compenso per lo Stage, tempo pieno (40 ore) che nel caso della Regione Lazio è stabilito in un importo minimo Euro 800,00 Lorde, che nel caso della Regione Lazio è stabilito in un importo minimo Euro 600,00 Lorde.
La durata del periodo formativo per lo Stage curriculare o di reinserimento non può superare i 12 mesi mentre per lo Stage curriculare o di reinserimento non può superare i 6 mesi
Si precisa che i rapporti di tirocinio e di stage non sono rapporto di lavoro dipendente quindi lo svolgimento dello stesso potrebbe essere soggetto ad interpretazioni molto controverse sia dell’organo vigilante che dell’organo giudiziario laddove dovessero intervenire. A tal riguardo l’INL si è più volte espressa e dettato i profili entro i quali è possibile instaurare tali rapporti a volte anche operando con specifiche ispezioni per la verifica della giusta esecuzione dei percorsi formativi
- Welfare aziendale
Lo strumento è sicuramente datato ma ultimamente è stato maggiormente normato. Tale strumento è particolarmente vantaggioso in quanto non prevede (nella maggior parte dei casi) alcuna tassazione e non è imponibile contributivo. Prende in considerazione ogni forma di benefit, in aggiunta al minimo retributivo contrattuale, che migliori le condizioni di vita-lavoro. I benefit possono essere riferiti a migliorare la qualità del lavoro in genere oppure la salute, il tempo libero e l’istruzione del lavoratore e dei propri familiari. Tali benefit, nel caso il presupposto sia la completa detassazione e decontribuzione, a meno che non si concentri su premialità o buoni mensa o buoni per il trasporto che sono ben circoscritti da massimali di riferimento, non possono essere erogati direttamente dall’azienda. Il Datore di Lavoro si dovrà affidare ad apposite aziende che gestiscono piattaforme dedicate, le quali specializzate in ambito adempiono alle molteplici normative anche di natura fiscale, le quali gestiranno tutte le convenzioni con le aziende che erogheranno i servizi. Il Datore di lavoro dovrà quindi preoccuparsi intrattenere i rapporti anche economici con l’azienda che gestirà la piattaforma online alla quale il dipendente potrà accedervi con proprie credenziali e verificare la rosa dei servizi possibili.
Le regole per gestire tale strumento sono un po’ controverse e per renderlo solidamente inattaccabile è consigliato regolamentarlo con apposito accordo sindacale tra azienda e OO.SS. di categoria (comparativamente maggiormente rappresentative)
- Premi di risultato
nel caso sia precedentemente normato, l’azienda può erogare premi per raggiungimento di risultati i quali possano godere di tassazione al 10% fino all’importo di Euro 3.000,00 (ed Euro 4.000,00 qualora i lavoratori vengono coinvolti attivamente all’organizzazione del lavoro).
Tale strumento deve essere regolamentato da accordo sindacale tra azienda e OO.SS. di categoria (comparativamente maggiormente rappresentative) e può essere parte integrante di un accordo più ampio finalizzato anche alla possibile conversione in welfare aziendale
Per ogni posizione di interesse vi invito a contattarmi al fine di approfondire le particolarità di riferimento, in quanto ogni agevolazione può avere ulteriori vincoli da rispettare o al momento non sia fruibile, per brevità, non è stato possibile elencare, oltre al fatto che le stesse possono subire variazioni in corso di esecuzione, anche per le procedure che gli Enti preposti stabiliranno, ovvero per interpretazioni o decisioni del Legislatore. Il presente documento ha il fine di sintetizzare le possibili agevolazioni in caso instaurazione di rapporti di lavoro, le quali saranno possibili qualora si siano verificati i presupposti oggettivi imposti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.
Alcune forme di agevolazione sono soggette al De Minimis o meno, sono soggette a fondi stanziati, alcune sono cumulabili con altre.
Ricordiamo che per essere titolati a ricevere agevolazioni o benefici, il Datore di Lavoro deve generalmente assumere in eccedenza applicare e rispettare i CCNL comparativamente maggiormente rappresentativi, essere in regola con la sicurezza sul lavoro e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Vuoi maggiori informazioni? Contattami.