Le nuove Aliquote:
- Per lo scaglione di redditi che arrivano fino a Euro 15.000 l’IRPEF da calcolare è del 23%
- Per lo scaglione di redditi che vanno da a Euro 15.000 ad Euro 28.000, l’IRPEF da calcolare è del 25%
- Per lo scaglione di redditi che vanno da a Euro 28.000 ad Euro 50.000, l’IRPEF da calcolare è del 35%
- Per lo scaglione di redditi che vanno da a Euro 50.000 in poi, l’IRPEF da calcolare è del 43%
Detrazioni di Imposta per Lavoro Dipendente o Assimilati
- Se il reddito complessivo è fino a Euro 15.000 la detrazione risulta essere pari ad Euro 1.880
- Se il reddito complessivo è da Euro 15.000 a 28.000 la detrazione risulta essere pari ad Euro 1910 + porzione di Euro 1190 (formula 1190 * (28000 – RC)/13000)
- Se il reddito complessivo è da Euro 28.000 a 50.000 la detrazione risulta essere pari alla porzione di Euro 1910 (formula 1910 * (50.000 – RC)/22000)
La detrazione non può essere inferiore a Euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato
La detrazione non può essere inferiore a Euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
La detrazione è aumentata di Euro 65 se il reddito complessivo è tra Euro 25.000 ed Euro 35.000.
Per figli a carico
Per i soli mesi di Gennaio e Febbraio 2022
- Se il Figlio è maggiore di 3 anni la detrazione spettante è pari alla porzione di Euro 950 (formula 950*(95000-RC)/95000)
- Se il Figlio è minore di 3 anni la detrazione spettante è pari alla porzione di Euro 1220 (formula 1220*(95000-RC)/95000)
- Se il Figlio è con handicap ed è maggiore di 3 anni la detrazione spettante è pari alla porzione di Euro 1350 (formula 1350*(95000-RC)/95000)
- Se il Figlio è con handicap ed è minore di 3 anni la detrazione spettante è pari alla porzione di Euro 1620 (formula 1620*(95000-RC)/95000)
In presenza di più figli, va adeguato l’ammontare complessivo della detrazione teorica in funzione delle caratteristiche di ciascun figlio (maggiore/minore di 3 anni, portatore di handicap).
L’importo di euro 95.000 inserito nella formula al numeratore e denominatore va incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.
Inoltre, per i contribuenti con più di tre figli a carico, va applicata la maggiorazione della detrazione base di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
In presenza di almeno quattro figli a carico, spetta la detrazione su base annua di euro 1.200.
L’ammontare delle detrazioni spettanti per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022 vanno rapportate in dodicesimi limitatamente ai mesi in questione.
A partire dal mese di Marzo 2022, essendo stato istituito l’Assegno Unico Universale, le detrazioni riferite figli di età inferiore a 21 anni (e con handicap di qualunque età) verranno assorbite da questo nuovo istituto.
Continueranno ad essere attive le detrazioni per figli maggiori di anni 21, i quali però dovranno frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, potranno eventualmente svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa ma comunque possedere un reddito complessivo inferiore a Euro 8.000 annui e registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, in alternativa svolgere il servizio civile universale.
Se il Figlio è maggiore di 21 anni e rientra nelle casistiche sopra espresse la detrazione spettante è pari alla porzione di Euro 950 (formula 950*(95000-RC)/95000).
Resta fermo che, in presenza di più figli, l’importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo. A tale riguardo, si evidenzia che, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs n. 230/2021 (istitutivo dell’assegno unico e universale) all’art. 12, comma 1, lettera c), sesto periodo del TUIR, l’incremento dell’importo di 95.000 presente nella formula viene effettuato in funzione del numero di figli che danno diritto alla detrazione, con la conseguenza che, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l’assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza ai fini del predetto incremento.
Da marzo 2022, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni
Per coniuge
- Se il reddito complessivo è fino a Euro 15.000 la detrazione risulta essere pari ad Euro 800 – porzione di Euro 110 (formula 110 * (RC/15000))
- Se il reddito complessivo è da Euro 15.000 a 29.000 la detrazione risulta essere pari ad Euro 690
- Se il reddito complessivo è da Euro 29.000 a 29.200 la detrazione risulta essere pari ad Euro 690 + Euro 10
- Se il reddito complessivo è da Euro 29.200 a 34.700 la detrazione risulta essere pari ad Euro 690 + Euro 20
- Se il reddito complessivo è da Euro 34.700 a 35.000 la detrazione risulta essere pari ad Euro 690 + Euro 30
- Se il reddito complessivo è da Euro 35.000 a 35.100 la detrazione risulta essere pari ad Euro 690 + Euro 20
- Se il reddito complessivo è da Euro 35.100 a 35.200 la detrazione risulta essere pari ad Euro 690 + Euro 10
- Se il reddito complessivo è da Euro 35.200 a 40.000 la detrazione risulta essere pari ad Euro 690
- Se il reddito complessivo è da Euro 40.000 a 80.000 la detrazione risulta essere pari alla porzione di Euro 690 (formula 690 * (80000-RC)/40000)
Per altri familiari a carico (art.12, Co 1, Lett. D del Tuir)
- Se il reddito complessivo è fino a 80.000 la detrazione risulta essere pari alla porzione di Euro 750 (formula 750 * (80000-RC)/80000)
Trattamento Integrativo
(Legge 21/2020)
- Per i redditi fino a 15.000 per periodo di imposta spetta l’ulteriore detrazione pari ad Euro 1.200 in rapporto alla durata del rapporto.
- Per i redditi da Euro 15.000 e fino a 28.000 per periodo di imposta spetta l’ulteriore detrazione pari ad un massimo di Euro 1.200 in rapporto alla durata del rapporto, solo nel caso in cui l’imposta Lorda è inferiore alla somma delle detrazioni per:
- per carichi di famiglia,
- per lavoro dipendente e assimilato,
- per oneri,
- per interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021
- per erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
- per spese mediche,
- per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021
Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, dal periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.
Evidenziamo che quest’ultimo trattamento (Bonus tra 15.000 e 28.000) trova applicazione tenendo conto di condizioni estranee al rapporto di lavoro dipendente. Sarà pertanto necessario comprendere bene quale flusso di lavoro sia il più idoneo alla gestione dello stesso. Tendenzialmente si ritiene che la sede più idonea per usufruire di tale detrazione sia la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO) ma sarà possibile per i dipendenti chiedere una preventiva applicazione nel caso dovessero comunque sussistere i requisiti già semplicemente con le detrazioni di lavoro dipendente e con quelle, restanti, dei carichi di famiglia.
In questa ipotesi, il trattamento è riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni in elenco nel presente paragrafo e l’imposta lorda. Il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200.
In via generale, rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi Euro 60, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
- Per i redditi superiori a 28.000 per periodo di imposta non spetta l’ulteriore detrazione pari ad Euro 1200
Vuoi maggiori informazioni? Contattami.