I datori di lavoro dovranno erogare nella busta paga di luglio la somma una tantum di 200,00 euro ai dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato della decontribuzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti e che possano avere un reddito mensile di importo massimo pari ad 2.692,00.

I lavoratori dipendenti, per usufruire del bonus di 200€, dovranno dichiarare di non essere titolari di pensione o reddito di cittadinanza prima di procedere all’erogazione automatica dell’indennità.

Il datore di lavoro potrà procedere al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive.
In una interpretazione estensiva ed a favore del lavoratore si ritiene che quest’ultimo possa maturare il diritto all’indennità qualora abbia acquisito il diritto e quindi che per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 si sia evidenziata l’eventualità del beneficio della decontribuzione di 0,8 punti percentuali in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato.

In tal caso è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente al riconoscimento dell’indennità.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È, pertanto, opportuno che i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200,00 euro che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai fini contributivi da parte dell’INPS.

L’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile. L’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Alcuni aspetti che restano da chiarire e per i quali non sono state fornite ancora risposte esaurienti:

  • Se il rapporto di lavoro dovesse cessare non è ancora ben chiaro come si potrebbe dar seguito al recupero del bonus eventualmente non spettante.
  • Se ci si trova nella casistica di rapporti di lavoro instaurati dal mese di Maggio 2022, il datore di lavoro non è in possesso degli elementi che possano consentire la verifica del requisito di spettanza, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.
  • Se è vero che il criterio scelto per determinare il diritto o meno al bonus si fonda sulla correlazione al beneficio dell’esonero dello 0,8%, non si tiene conto della reale condizione reddituale del lavoratore, a differenza del riferimento al reddito dell’anno precedente.

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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