L‘art 4, c 24, let a), della L. 28/06/ 2012, n. 92 ha istituito il congedo parentale obbligatorio e facoltativo, alternativa al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, dalla nascita o dall’affidamento/adozione fino al 5° mese di vita del figlio.

Per il 2020, l’art 1, c 342, della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha aumentato da 5 a 7 giorni di congedo obbligatorio.
Per il 2020, l’art 1, c 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha confermato la possibilità di fruire di 1 giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Può essere fruito nello stesso momento scelto dalla madre.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

I congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) spetta alle Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere e spetta ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi,
aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
• alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
• al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
• al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
• al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

– I genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
• entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;

• dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;

• dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

– I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
• entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
• dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
• dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Congedo parentale su base oraria

La L. 24/12/2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa ed il D.Lgs. del 15/06/2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo
parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Rinuncia al congedo parentale (maternità facoltativa)

Il D.Lgs. 25/06/2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%.

Riposi giornalieri (Allattamento)

Spettano alle Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere e che il minore sia vivente (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio).
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
• 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
• 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore;

I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:
• adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
• parto gemellare o plurimo.

Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
• la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
• la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).

Spetta una indennità pari all’ammontare dell’intera retribuzione.
La domanda per il Congedo parentale (maternità facoltativa) deve essere presentata all’Inps telematicamente, mediante una delle seguenti modalità:

• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
• Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).

La domanda per il congedo parentale su base oraria deve essere presentata all’Inps telematicamente attraverso gli stessi canali (web – contact center – patronato) del congedo parentale fruito in modalità continuativa, giornaliera o mensile, ma mediante un’apposita domanda.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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