In data odierna è stata data pubblicità dell’accordo in oggetto sottoscritto tra ABI, Associazioni Datoriali ed i Sindacati Lavoratori.

L’accordo, sulla scia di accordi precedenti, prevede che i lavoratori coinvolti dalle procedure di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. 18 del 17-03-2020 ovvero destinatari di collocazione in ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS), possano richiedere l’anticipo fino all’importo di Euro 1.400,00 (rapportato alla percentuale P/T), alle banche che aderiscono a tale iniziativa.  A tal fine viene precisato che l’accordo potrà essere esteso anche a chi è destinatario degli ammortizzatori sociali FIS.

L’importo è commisurato al numero di 9 settimane ma in caso di proroga di ammortizzatori sociali, potrà seguire la stessa direzione di proroga

Tale accordo prevede l’apertura di credito in un C/C apposito, se richiesto dalla Banca, e cesserà al momento della chiusura del credito da parte dell’INPS non più tardi di n° 7 mesi. Tale procedura non prevede alcun costo aggiuntivo per il Datore di Lavoro

Al momento lo strumento è accessibile a coloro a cui è stata richiesta la riduzione dell’orario lavorativo fino a 0 ore ma le parti hanno convenuto di verificare la possibilità di poterla allargare anche a coloro che si sono visti ridurre l’orario di lavoro in percentuale, e nella eventualità sarà previsto nella modulistica che dovrà essere redatta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, favorendo le comunicazioni telematiche.

La Banca che intende aderire a tale convenzione dovrà dare tempestiva risposta al richiedente di accettazione o meno del rischio

Nel caso gli ammortizzatori sociali non vengano riconosciuti e quindi non vengano erogati il saldo sul C/C dedicato il lavoratore, responsabile di tale apertura di credito, dovrà estinguere il debito entro 30 giorni

Nel caso il lavoratore sia inadempiente nei confronti della Banca, quest’ultima potrà far richiesta degli altri emolumenti spettanti maturati nel corso del rapporto fino a concorrenza del debito, così come trascritto nell’adesione che il richiedente dovrà sottoscrivere per l’accesso al credito

Il Datore resta responsabile in solido qualora fornisca alla Banca omesse o errate comunicazioni, ovvero a fronte del mancato accoglimento totale o parziale della richiesta di integrazione salariale

Alla luce di detta convenzione raccomandiamo le aziende ed i lavoratori di usufruire con oculatezza di tale strumento. Per nostro conto, non possiamo consigliare di usufruire con tranquillità di tale strumento, proprio per le responsabilità che sono date al Datore di Lavoro, le quali non possono dipendere dallo stesso, special modo per l’accoglimento o meno della richiesta da parte di un soggetto terzo, ovvero dell’INPS

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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