In tema di Lavoro, la Legge di bilancio per il 2022 affronta delle riforme strutturali e misure rilevanti per il lavoro e le politiche sociali quali la riforma degli ammortizzatori sociali, la gestione delle crisi aziendali, il rilancio dell’apprendistato formativo, i tirocini extracurriculari e la riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro. Contiene inoltre interventi a favore dei giovani e delle donne ed misure a contrasto della delocalizzazione oltre che la riforma del reddito di cittadinanza e misure per la non autosufficienza. Tali interventi cambiano in maniera significativa il quadro normativo vigente.
Di seguito si fornisce una prima informativa sulle modifiche introdotte.

Ammortizzatori Sociali e Politiche Attive

La riforma intende realizzare una universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali con l’obiettivo di creare un sistema di protezione sociale sia in costanza di rapporto di lavoro sia in mancanza di occupazione. Si punta, inoltre, al miglioramento delle prestazioni, sia in termini di durata che di trattamento, con l’intento di raggiungere tutti i soggetti. Al fine di poter aver accesso agli ammortizzatori sociali il Legislatore ha inteso rafforzare il collegamento tra erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, formazione professionale e politiche attive
Ammortizzatori Sociali in costanza di rapporto (CIGO, FIS, CIGS e Enti Bilaterali).
Tra i beneficiari saranno inclusi nel sostegno al reddito tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Gradualmente tutte le aziende potranno avere accesso agli ammortizzatori indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, ma con durate differenziate. Nel tempo è previsto un abbassamento dei contributi per le Aziende che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale per un tempo significativo. Viene confermata la gestione esclusiva delle integrazioni salariali da parte dei Fondi bilaterali esistenti. Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariali ordinari (CIGO), è prevista l’estensione del loro campo di applicazione anche alle imprese che attualmente non sono coperte da CIGO e che non aderiscono a Fondi di solidarietà bilaterali attraverso il Fondo di integrazione salariale (FIS).

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariali straordinari (CIGS), sono estesi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (che non accedono ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015) senza alcuna distinzione settoriale.
Con riferimento alle causali si specifica che la riorganizzazione aziendale può essere chiesta anche per realizzare processi di transizione; viene rafforzato il contratto di solidarietà con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro (si passa dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, all’80%) e viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di transizione nel mercato e prevenire la disoccupazione. Con questo nuovo strumento è previsto un ulteriore sostegno per aiutare gli addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali. Nel dettaglio, si tratta di concedere fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile).

In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza della prestazione di integrazione salariale. È possibile che le Regioni co-finanzino tali interventi formativi e di riqualificazione all’interno delle rispettive misure di politica attiva. I lavoratori interessati da questi 12 mesi di CIGS aggiuntiva accedono al programma Gol.

Si riconosce all’impresa che assume a tempo indeterminato un soggetto che si trovi in CIGS, derivante dal nuovo strumento dell’accordo di transizione occupazionale, un incentivo economico che consiste in un contributo mensile del 50% dell’ammontare CIGS per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi). Restano ferme tutte le prerogative vigenti dei Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015).
La copertura obbligatoria dei Fondi bilaterali è assicurata anche ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti. Ferma la possibilità di erogare prestazioni integrative, i Fondi devono stabilire prestazioni di almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata.

Per i Fondi bilaterali alternativi dell’articolo 27 del D.Lgs.148/2015 viene chiarito il principio dell’obbligatorietà della contribuzione e introdotta una specifica previsione che richiede la regolarità del versamento contributivo ai Fondi bilaterali quale condizione per il rilascio del DURC. Il Fondo di integrazione salariale (FIS, art. 29 d.lgs. n. 148/2015) continua a erogare anche prestazioni in via residuale, e copre, così, tutti i datori di lavoro non rientranti nella CIGO o nei Fondi bilaterali, quindi anche le micro imprese del terziario, cioè i datori che occupano almeno un dipendente. Si estende la Cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori del settore della pesca per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Ammortizzatori Sociali per mancanza di lavoro

Si interviene sostanzialmente su due piani: l’alleggerimento dei requisiti soggettivi e il potenziamento del sussidio economico. Con riferimento alla NASPI, i requisiti di accesso vengono resi meno rigidi: salta il requisito dei 30 giorni lavorativi per accedere all’indennità di disoccupazione. Sul versante del quantum, si posticipa la decorrenza del décalage e si introduce un trattamento di maggior favore per quei lavoratori che in ragione dell’età hanno maggiore difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. In particolare, si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal sesto mese (oggi quarto), il decalage scatta dall’ottavo mese per i disoccupati over55. La NASPI viene anche estesa ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato. Si potenzia anche l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi (DIS-COLL): si innalza la durata massima, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata; si posticipa la decorrenza del décalage; si riconosce la contribuzione figurativa.

Incentivi all’occupazione

Esonero contributivo per i lavoratori provenienti da imprese in crisi.
La manovra prevede che l’esonero contributivo oggi previsto, anche nel 2022, per le stabilizzazioni dei giovani under36 sia riconosciuto alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori, a prescindere da limiti di età, di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa.

L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio del 100%) dei contributi per 36 mesi (3 anni), entro un limite di Seimila euro annui. Apprendistato formativo – Si “sconta” l’apprendistato formativo nelle PMI: Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi.

Promozione del workers buyout.

Viene previsto specifico sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori, al fine di garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali delle imprese: i lavoratori che dal gennaio 2022 costituiscano società cooperative (c.d. operazione di workers buyout) sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6000 euro. Riconoscimento ai lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale che costituiscono una cooperativa a seguito di un’operazione di workers buyout di un contributo monetario.
Politiche Attive del Lavoro in favore di giovani fino a 29 anni.

Sono state assegnate specifiche risorse ai Centri per l’impiego per attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (Neet).

Sostegno all’occupazione femminile
Parità di genere.

Viene incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere. Il Fondo consentirà di finanziare i meccanismi premiali a favore delle imprese, anche quelle con meno di 50 addetti, previsti dalla legge sulla parità salariale (L.162/2021) che ha introdotto la certificazione della parità di genere. Inoltre, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

Sostegno alla maternità per il lavoro autonomo.

In favore delle lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa, commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole viene incrementato di 3 mesi, a partire dal terzo mese dopo il parto, il periodo di percepimento dell’indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia, nell’anno precedente la domanda, inferiore a 8.145 euro.
Decontribuzione lavoratrici madri.

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto, nella misura del cinquanta per cento, l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sicurezza sul Lavoro

Istituzione di un fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Spetterà a un decreto interministeriale (Mise-MefLavoro), da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della manovra, criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse.
In tema di contestuale verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, il decreto-legge ha previsto, da un lato, il rafforzamento dell’attività di coordinamento e ispettiva, avendo come obiettivo quello di prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo e, dall’altro, l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure preventive previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sia di quelle presso le quali si riscontrano dei lavoratori in nero. Altro fondamentale intervento contenuto nel richiamato decreto ha riguardato la qualità degli interventi ispettivi. Attraverso l’attivazione, finalmente, dopo oltre 13 anni dal Testo unico n. 81 del 2008, del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), si realizza uno scambio di informazioni tra INAIL, Ispettorato del lavoro, INPS e ASL in tempo reale.

Un’apposita sezione del Sistema informativo sarà dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza, con il fine di ricostruire la storia e l’evoluzione, sotto il profilo della sicurezza, delle imprese sottoposte a verifiche.

Fondo Sociale per occupazione e proroga di misure di sostegno al reddito

Viene rifinanziato in misura consistente il Fondo sociale (incremento per il 2022 di 350 milioni di euro e di 300 milioni di euro dal 2023 al 2026), al fine di sostenere importanti interventi di sostegno al reddito: le indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l’esonero contributivo per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche; la proroga CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l’integrazione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; l’incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola lavoro.

Delocalizzazione

Sono introdotte misure volte a promuovere la responsabilità sociale delle imprese e il dialogo sociale nella gestione di crisi industriali che prevedano la chiusura di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale.
Le grandi aziende, non in crisi, con almeno 250 addetti, che intendono chiudere sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato in Italia, licenziando non meno di 50 persone, sono tenute a una comunicazione, almeno 90 giorni prima delle procedure di recesso collettivo, a ministero del Lavoro, Anpal, regioni, organizzazioni sindacali. Entro 60 giorni l’azienda predispone un piano per limitare le ricadute occupazionali e delineare gli interventi di politica attiva finalizzati a garantire il ricollocamento dei lavoratori coinvolti e la valorizzazione degli asset industriali (i lavoratori interessati al piano potranno accedere alla Cigs e agli strumenti di politica attiva del lavoro). Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità del licenziamento e l’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro del doppio del contributo di licenziamento.

Contratti di Espansione

È prevista l’ulteriore estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione (prorogato fino al 2023). Si amplia il campo di applicazione, inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Quindi, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno: far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi; per gli tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite prevedere una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%); programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a mille dipendenti; per le imprese di dimensioni inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).

Processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà

Solo per il biennio 2022-2023 per le imprese dell’industria e delle costruzioni arriva un sostegno ulteriore per gestire i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica. A questi datori, che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria a causa dell’esaurimento dei contatori della CIG, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni vigenti, e nel limite di spesa di 150 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro per il 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. Spetterà all’Inps monitorare il rispetto del limite di spesa. Qualora si raggiunga, anche in via prospettica, il plafond stanziato, non si potranno prendere in considerazione ulteriori domande.

Tirocini Extraculliculari

Si interviene per contrastare gli abusi nei tirocini extracurriculari (non quelli curriculari, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio). Si prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della novella, Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti rispetto agli attuali:

  1.  i tirocini extracurriculari andranno circoscritti «in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale»;
  2. si dovrà prevedere una «congrua indennità di partecipazione», accanto a una durata massima (comprensiva di eventuali proroghe) e a limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  3. sarà necessario, al momento di attivazione del rapporto, redigere un bilancio delle competenze, e al termine del tirocinio, rilasciare una certificazione delle competenze acquisite durante l’esperienza;
  4. l’attivazione di nuovi tirocini sarà vincolata all’assunzione di una quota minima di tirocinanti;
  5. al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto dovrà essere individuata in maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

La norma prevede poi che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione fa scattare delle sanzioni economiche: da mille fino a 6mila euro a seconda della gravità dell’illecito commesso. Sul piano sanzionatorio, per disincentivare l’utilizzo improprio del tirocinio extracurriculare, è anche previsto che se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena di una ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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