Il Comitato Tecnico Scientifico, con la partecipazione delle parti sociale, ha approvato delle linee guida per affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione. Il Governo ha da poco divulgato un programma di riaperture delle attività. L’assunzione di responsabilità in tale scelta, anche politica, si è basata sicuramente sul fatto che l’Italia è tra i Paesi al mondo maggiormente colpiti dalla pandemia da SARS-CoV-2, emergenza sanitaria globale che, la quale oltre ad aver causato un’enorme perdita di vite umane, ha inevitabilmente un impatto nella vita lavorativa e sociale.
In data 6 Aprile sono stati aggiornati e rinnovati i protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020 condivisi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus all’interno delle imprese, tenendo conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, da ultimo il Dpcm del 2 marzo 2021, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione. Il Documento è online sul sito dell’INAIL e la pubblicazione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, a cui Inail partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.
- Garanzia della sicurezza dei lavoratori
- Esposizione e valutazione del rischio in funzione delle variabili derivanti dalla prossimità connessa ai processi lavorativi, oltre all’ aggregazione sociale anche verso “terzi”
- Misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all’insorgenza di focolai epidemici. Il Documento contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione
- Adozione di misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, il quale potrà consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione”.
Attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro
La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’Inail.
- I compiti del datore di lavoro e del medico competente. Il protocollo precisa che le vaccinazioni potranno essere somministrate a tutti i lavoratori interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’impresa, ai datori di lavoro e ai titolari. All’atto della presentazione del piano di vaccinazione aziendale, il datore di lavoro dovrà specificare il numero di vaccini richiesti, in modo da consentire all’azienda sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione. Il medico competente è tenuto a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando allo stesso tempo l’acquisizione del consenso informato dei soggetti interessati, il previsto triage preventivo relativo al loro stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione delle vaccinazioni eseguite.
- Le dosi saranno messe a disposizione dai Servizi sanitari regionali.La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in locali idonei ed è riservata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è assicurata dal Servizio sanitario regionale competente per territorio.
- Prevista la possibilità di stipulare convenzioni anche tramite le associazioni di categoria.In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono invece avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail, con oneri a carico dell’Istituto. In questi casi il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente, dovrà comunicare alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’Inail il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.
- Sulla piattaforma dell’Iss un corso di formazione per il personale sanitario coinvolto.Per i medici competenti e il personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è disponibile, attraverso la piattaforma dell’Istituto superiore di sanità, un corso di formazione specifico realizzato anche con il coinvolgimento dell’Inail, che contribuirà, in collaborazione con i Ministeri della Salute e del Lavoro, alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle figure della prevenzione.
- Incentivare lo smart working e il ricorso a ferie arretrate e ammortizzatori sociali.Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività è ritenuto opportuno il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le mansioni che possono essere svolte da remoto, in quanto utile strumento di prevenzione, ferma restando la necessità di garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause), mentre per le attività in presenza devono essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni, anche attraverso un piano di turnazione che punti a diminuire il più possibile i contatti. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, alle ferie arretrate e ai congedi retribuiti può inoltre rappresentare un’ulteriore alternativa al lavoro in presenza.
Al fine di rendere più immediata l’informazione circa l’attività da espletare per le Aziende che sono interessate a richiedere la vaccinazione si può sintetizzare che:
- La somministrazione diretta dei vaccini in azienda è rivolta a tutti i lavoratori e lavoratrici indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
- L’adesione dei lavoratori alla somministrazione avviene su base volontaria.
- Anche datori di lavoro e titolari possono vaccinarsi.
- All’atto della richiesta di adesione i datori di lavoro devono specificare il numero di vaccini richiesti.
- I costi per la gestione sono interamente a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) che rimane a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
- La somministrazione dei vaccini deve avvenire attraverso Operatori Sanitari adeguatamente formati.
- I datori di lavoro in alternativa alla somministrazione diretta in azienda possono avvalersi di strutture private o di strutture INAIL.
In tale contesto è sempre più opportuno rammentare, come già in precedenza abbiamo fatto, che la mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione potrebbe determinare conseguenze sul regolare svolgimento dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Richiamiamo quindi all’attenzione del protocollo sottoscritto tra il Governo e le OO.SS. in data 14-03-2020, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in quanto l’Ispettorato del Lavoro o altro organo ispettivo deputato, potrebbero richiedere con consegna entro le 48 ore, la seguente documentazione:
- un questionario da compilare e sottoscrivere
- fatture di acquisto dei dispositivi di protezione individuale necessari
- fatture di acquisto liquidi e/o gel igienizzanti delle mani messi a disposizione del personale dipendente
- copie di consegna dei DPI ai lavoratori
- copia di fattura di acquisto del termometro per la misurazione della temperatura corporea
- copia di fattura di sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro o copia di documenti attestino tali adempimenti
- copia della documentazione che attesti la formazione ai dipendenti per la prevenzione ed il contagio da Covid-19
- copia che attesti l’eventuale addestramento erogato ai dipendenti per la prevenzione ed il contagio da Covid-19
- copia della documentazione che attesti l’informazione ai dipendenti per la prevenzione ed il contagio da Covid-19
- nominativo, recapito telefonico e di posta elettronica del Rappresentante alla Sicurezza, del Medico Competente e della eventuale RSU
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante
Per tale motivazione, come già fatto più volte in precedenza, raccomandiamo la massima attenzione nel seguire le direttive anti contagio e a rispettare i protocolli di sicurezza.
Raccomandiamo un consulto sempre costante con l’azienda che si occupa di sicurezza sul lavoro al fine di poter giustamente adempiere alle prescrizioni imposte al fine di non incorrere in errori che potrebbero anche determinare enormi sanzioni, vista la giusta attenzione degli organi competenti.
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