La Pandemia Covid-19 ha inciso notevolmente sull’economia e sulle abitudini delle persone, sicuramente anche sul mondo del lavoro, il quale ha dovuto inevitabilmente fare i conti con le restrizioni che via via sono state imposte dal Governo al fine di limitare la diffusione del contagio.
Le Aziende hanno quindi preso confidenza con lo strumento dello Smart Working ed in determinati casi hanno potuto apprezzare anche l’utilità sia in termini di produttività che di risparmio dei costi in generale, oltre a favorire la qualità della vita dei lavoratori stessi, per tale motivo si ritiene che tale strumento sarà utilizzato maggiormente e pertanto, malgrado il venir meno dello stato di emergenza di prossima scadenza al 31-03-2022, è opportuna una regolamentazione.
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’ assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
Al fine di poter circoscrivere l’attività di lavoro cosiddetta in Smart Working evidenziamone la definizione che è contenuta nella Legge n. 81/2017, la quale pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie, con previsione di tutela in caso di infortuni e malattie professionali.
Vista l’attenzione legittima che lo strumento dello Smart Working suscita in questo momento il Ministero del Lavoro e le OO.SS. hanno sottoscritto un protocollo di intesa in data 07 dicembre 2021.
E’ in fase di emanazione il decreto che prorogherà al 30-06-2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile (smart working) senza accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore (settore privato), mantenendone un regime semplificato. Questa impostazione dovrebbe essere mantenuta anche per tutte le regolamentazioni individuali che prevedono l’espletamento delle mansioni in Smart Working inferiori al 30% dell’orario lavorativo. Il Legislatore si è posto anche l’interrogativo circa l’esigenza di ricorrere allo strumento dipendentemente dalle esigenze di settore e pertanto nel dettare le regole principali intende lasciare ampio spazio alle contrattazioni collettive nazionali e territoriali e quindi a titolo esemplificativo la gestione delle assenze con garanzia della retribuzione (integrazioni ed indennità) e la fruizione dei permessi e ferie, oltre che della gestione delle turnazioni di lavoro più in generale, nel rispetto della normativa vigente e dell’espletamento delle attività secondo quanto imposto.
Particolare attenzione deve essere posta:
- al diritto alla disconnessione, in quanto, in caso di violazione delle regole potrebbero essere applicate le disposizioni di cui all’art. 615-bis del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- a eventuali discrimini tra personale in presenza e personale collocato in smart working
- al giusto trattamento economico e normativo
- alla salute e sicurezza del lavoro
- alla formazione a all’apprendimento permanente
- al diritto di carriera
Al fine di agevolare tale strumento si stanno studiando varie forme di incentivazioni quali la riduzione del tasso INAIL, che sicuramente è ammortizzato per l’abbassamento dell’infortunio in itinere oltre che forme di finanziamento in forma di crediti alle aziende che intendono investire in strumenti informatici di ultima generazione.
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