Sono radicalmente cambiate, negli ultimi anni, le regole che riguardano la facoltà del datore di lavoro di installazione di sistemi di videosorveglianza presso i luoghi in cui i dipendenti svolgono la propria attività lavorativa.
L’obiettivo del legislatore è quello di contemperare efficacemente le esigenze di sicurezza e controllo proprie dell’azienda con il diritto alla tutela della privacy garantito al lavoratore. Proprio per questa ragione, prima di avviare i controlli, il datore di lavoro è obbligato ad ottenere apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in alternativa a stipulare un apposito accordo sindacale oppure con
le RSA, se presenti.

In nessun caso, dunque, il procedimento autorizzatorio può essere sostituito dal silenzio-assenso dell’organo ispettivo.
Per un giusto equilibrio tra sicurezza, privacy e dignità del lavoro – tralasciando l’art.615 bis del codice penale sulle interferenze illecite nella vita privata – è necessario fare riferimento, oltre che all’art.4 della L. 300/70, anche alle norme in materia di privacy (art. 114 del D.Lgs. 196/2003) e ai provvedimenti del Garante (Decalogo delle regole sulla videosorveglianza del 29.11.2000, Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.04.2004 e Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8.04.2010).

La normativa sopra richiamata vale sia per le riprese con registrazione delle immagini (ammessa per un massimo di 24 ore successive alla rilevazione) che per quelle senza registrazione.
La disciplina in materia di videosorveglianza nelle aziende che occupano lavoratori dipendenti è stata innovata dal Jobs Act e, nel 2018, dal nuovo regolamento in materia di privacy, che ha posto l’accento sulle effettive esigenze che l’utilizzo di tali strumentazioni è chiamato a soddisfare: gli interventi del legislatore e quelli del Garante per la protezione dei dati personali hanno via via definito le c.d. ragioni giustificatrici del controllo
Le riprese effettuate devono infatti necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo dichiarate nell’istanza preventiva che deve essere inoltrata agli organi ispettivi L’attività di controllo, infatti, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il
controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione Proprio il Garante della privacy ha chiarito che non è sufficiente indicare una generica motivazione di “tutela del patrimonio aziendale”, ed è sicuramente opportuno attenersi scrupolosamente a quanto stabilito in ordine alle
garanzie di riservatezza dei dati onde evitare sanzioni La procedura di videoregistrazione va riportata nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Le zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa, sono escluse dalla preventiva richiesta di autorizzazione e/o accordo sindacale.
Gli impianti di controllo a distanza non possono essere installati alle seguenti modalità:
• installazione di telecamere fisse che inquadrino esclusivamente l’attività svolta dai lavoratori ovvero i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa, nonché alla consumazione del pasto da parte degli stessi;
• assenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale che rendano necessaria l’installazione dei suddetti strumenti di controllo a distanza;
• installazione degli impianti in parola a totale insaputa del lavoratore;
• installazione di sistemi di controllo che, considerata la relativa collocazione ovvero la specifica funzionalità, siano in grado di raccogliere in via prevalente i dati c.d. “sensibili” del lavoratore così come individuati dal Codice della Privacy (origini razziali, le condizioni sanitarie o lo stato di salute, l’appartenenza politica o sindacale, la vita o le abitudini sessuali, la sfera psichica, il credo religioso, definire il profilo o la personalità del lavoratore, ecc.);
• tutte quelle circostanze che comportano un effettivo danno al lavoratore, facilitando atteggiamenti mobbizzanti.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che si può ritenere violata la norma anche per il solo fatto di aver installato le apparecchiature senza averle successivamente attivate o di aver montato telecamere “finte” in quanto possono condizionare il movimento e il comportamento delle persone.

Le Sanzioni in caso di mancata osservazione degli obblighi in materia di privacy connessi ai sistemi di controllo a distanza / videosorveglianza sono molto gravose:

– l’omessa informativa ovvero la consegna di una informativa inidonea, punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro;
– la mancata o incompleta notificazione, punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro;
– l’omessa adozione delle misure minime di sicurezza preventive per la protezione dei dati, punita con la sanzione del pagamento di una somma da 10.000 euro a 120.000 euro e l’arresto sino a due anni;
– il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto, punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 euro;
– il mancato rispetto delle prescrizioni relative agli impianti di videosorveglianza negli ospedali e luoghi di cura, punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 euro;
– il mancato rispetto delle specifiche cautele prescritte dal Garante per gli impianti di videosorveglianza installati presso le aree di fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti diversi dagli utenti del servizio di trasporto pubblico è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 euro;
– il mancato rispetto delle misure previste dal Garante per i sistemi integrati di videosorveglianza è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 euro.

Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed è stato chiarito che è necessario che il datore di lavoro sia in possesso di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale o amministrativo
Posto che la normativa sia stata rispettata secondo le prescrizioni da essa dettate, quindi l’azienda sia in possesso delle autorizzazioni specifiche ed il lavoratore sia stato portato a conoscenza con specifica informativa dei sistemi di controllo a distanza, di riferimento, nel caso in cui tali sistemi rilevassero inadempienze del rapporto lavorativo, i relativi dati potrebbero essere utilizzati ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale e pertanto anche in riferimento al rapporto di lavoro in termini disciplinari.

La violazione delle norme indicate costituisce un illecito di natura penale e una condotta antisindacale e le registrazioni raccolte in violazione non fanno prova contro il lavoratore né ai fini disciplinari né ai fini risarcitori.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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