Il Decreto fiscale (co 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito in legge) inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì che
le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Reverse Charge / Pagamento delle imposte trattenute ai lavoratori dipendenti

Dal prossimo 17 febbraio, affidatari di servizi, appaltatori e subappaltatori devono effettuare le ritenute fiscali e versare le imposte sui redditi di lavoro dei propri dipendenti con F24 separati e senza poter utilizzare l’istituto della compensazione. A sua volta il committente è tenuto a verificare le deleghe di pagamento degli affidatari di servizi, degli appaltatori e dei subappaltatori, confrontando gli importi versati con quelli comunicati e segnalare eventuali irregolarità all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Il possesso del DURC fiscale consente di essere esclusi da tali nuovi obblighi ed a quali condizioni?
Come già definito nelle circolari precedenti, Al fine di non appesantire gli oneri alle aziende virtuose che operano nel mercato, il Legislatore ha ritenuto opportuno escluderle dagli obblighi della presente normativa e quindi non sono assoggettate alle procedure imposte dal D.L. n. 124/2019 le commesse che coinvolgono gli operatori che:

  1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

In data 06 febbraio 2020, con Prot. n. 54730 l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – DURF
1 – La sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera
– è verificata dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria
– è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione,

2 – Il rilascio del certificato DURF è esente da imposta di bollo e tributi speciali

3 – Il rilascio del certificato DURF è in riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis ed è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. L’impresa o
un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati.

L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

4 – In allegato lo schema approvato della certificazione DURF

Riflessioni sulla normativa

Come sappiamo, il Legislatore ha disposto le nuove regole al fine di combattere l’evasione fiscale che ritiene sia molto diffusa nell’ambito degli affidamenti di servizi, negli appalti e nei subappalti e si è posto l’obiettivo di recuperare nell’anno 2020 l’importo di 7,5 miliardi di Euro. Tale obiettivo è garanzia di non dover agire su altre tassazioni ai cittadini e scongiurare l’aumento dell’IVA, pertanto è di notevole importanza raggiungerlo. Nelle stime il Governo ritiene di aver previsto un importo in notevole difetto e dalla presentazione della normativa ha da subito fatto trasparire che l’azione di controllo sarà notevolmente rafforzata, oltre che inasprite le sanzioni.

Al momento i punti di domanda per gli obblighi rimangono:
• decorrenza di obbligo al Reverse Charge per tutti i settori……… dal 01-01-2020 ma l’applicazione della nuova norma è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio UE.
• L’obbligo di adempiere alle procedure si evidenzia nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati ove il committente affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi a un’impresa, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000.
L’Agenzia delle entrate ha già precisato che si intende raggiunto il limite di Euro 200.000 anche in più commesse riconducibili agli stessi servizi/opere e/o comunque riconducibili agli stessi soggetti.
• La norma pone a carico dei committenti che, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Per beni strumentali ricordiamo che si intendono sia i beni mobili che immobili e che il mancato utilizzo di beni propri dell’azienda comporta, per interpretazione giuridica, la possibilità di non genuinità dell’appalto.

Al fine di trovare la giusta risposta ai quesiti posti è bene ricordare le motivazioni che hanno spinto il Legislatore ha dettare le nuove regole e ricordare che il mancato obbligo di assoggettamento alle procedure non esclude le responsabilità che ricadono sul Committente che sono sia civili che penali e rimangono molto importanti, stante l’inasprimento delle sanzioni di riferimento.

Il Committente che, tramite contratti di appalto e subappalto, comunque affida dei servizi, deve valutare con molta attenzione le nuove regole e le proprie responsabilità e decidere autonomamente quali possano essere le garanzie che possano regolare i rapporti negoziali in sede contrattuale, al fine di salvaguardare la propria impresa. Ciò che imposto dalla normativa per le procedure da adottare non coinvolge assolutamente le responsabilità degli operatori, che rimangono tali sia sotto l’aspetto penale che civile e pertanto, laddove le interpretazioni che si possono dare, sono favorevoli ad una esclusione della procedura obbligatoria, ciò non garantisce assolutamente il Committente. Lo stesso Committente, non solo per
scongiurare una interpretazione contraria degli organi di controllo, i quali potrebbero ritenere invece l’assoggettamento alle procedure in fase di verifica, per ragioni che facilmente si possono dedurre, ma soprattutto al fine di non essere coinvolto in responsabilità dirette ed indirette molto importanti determinate dall’affidamento dei servizi in appalto e subappalto, deve assolutamente valutare ed interpretare la normativa in maniera difensiva e conseguentemente prevedere tutti gli accorgimenti possibili che possono regolare i rapporti con tranquillità, e ciò indipendentemente se gli operatori a cui si affidano i rapporti commerciali possano rivendicare la propria estraneità agli obblighi procedurali della normativa richiamata.

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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