In ambito di rapporti di lavoro, la normativa di riferimento ha introdotto l’obbligo di formalizzare le dimissioni o la risoluzione consensuale in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sin dalla data del 12-03-2016. Le dimissioni comunicate con modalità diverse sono inefficaci.

L’obbligo è stato introdotto per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”. Pratica che consisteva nel far firmare ai dipendenti (di norma in sede di assunzione) un foglio privo di qualsiasi scrittura o dichiarazione su cui l’azienda avrebbe apposto, successivamente e all’occorrenza, una dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto.

Attraverso il sistema delle dimissioni online, il dipendente comunica all’azienda e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) la volontà di interrompere il rapporto attraverso moduli standardizzati che non sono suscettibili di manipolazione.

La procedura online è obbligatoria nei confronti di tutti i lavoratori subordinati ad eccezion dei seguenti casi:
• rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
• durante il periodo di prova;
• dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
• lavoratrice nel periodo di gravidanza (prevista convalida presso la Ispettorato del Lavoro – attualmente con modello in all. 1);
• lavoratore madre o padre di bambini entro i primi 3 anni di vita (prevista convalida presso la Ispettorato del Lavoro – attualmente con modello in all. 1);
• dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Ispettorato del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
• lavoratori del settore marittimo (rapporti regolati da legge speciale del Codice della Navigazione);
• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
• rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
• rapporti di collaborazione con partita IVA.

L’invio delle dimissioni può avvenire:
• Personalmente collegandosi al sito cliclavoro.gov.it del Ministero del Lavoro, esclusivamente con credenziali SPID dal 15-11-2020;
• Avvalendosi di intermediari abilitati come Patronati, Sindacati, Enti Bilaterali, commissioni di certificazione, uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Consulenti del Lavoro. Questi faranno da tramite inviando le dimissioni al posto vostro.

Il modulo di dimissioni deve riportare:
• I dati anagrafici del dipendente;
• I dati del datore di lavoro (precaricati grazie al collegamento con gli archivi INPS e dei Centri per l’impiego);
• I dati del rapporto di lavoro, come data di assunzione e tipologia rapporto (tempo indeterminato/termine);
• Data di decorrenza delle dimissioni (il giorno successivo l’ultimo in cui è in essere il contratto);
• Soggetto che ha comunicato le dimissioni (il dipendente stesso o l’intermediario abilitato).

Una volta presentate, le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni successivi con le stesse modalità.
La data indicata nel modulo online coincide con il primo giorno di non vigenza del contratto.
Nell’indicare il giorno di decorrenza delle dimissioni, il dipendente dovrà considerare anche il periodo di preavviso imposto dal CCNL applicato per i rapporti a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro, una volta ricevute via PEC le dimissioni, deve comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’impiego, utilizzando il modulo “Unilav”, entro cinque giorni dall’evento.

Come ultimo giorno di contratto, fa fede ciò che viene indicato nella comunicazione Unilav. Successivamente alla comunicazione il lavoratore e l’Azienda potranno accordarsi anche a una data differente di cessazione del rapporto lavorativo, sia precedente e successiva, senza incorrere in un difetto di procedura.


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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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