Il Contratto di Rioccupazione: Il Dl Sostegni Bis – 73/2021 introduce, nel periodo temporale tra il 01 Luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021, la possibilità di stipulare un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato, finalizzato a incentivare il reinserimento lavorativo dei disoccupati nella fase di ripresa delle attività post emergenza COVID.
Il contratto di rioccupazione, da stipularsi in forma scritta ai fini della prova, è tenuto a definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi. Nel corso di tale periodo trovano applicazione le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo.
Il progetto ha come scopo quello di adeguare le competenze dell’interessato al nuovo contesto lavorativo. Una volta conclusosi il periodo di inserimento entrambe le parti possono recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso.
Se l’azienda o lavoratore non interrompono il rapporto, questo prosegue come un ordinario contratto a tempo indeterminato.
Le aziende che stipulano contratti di rioccupazione, esclusi i datori di lavoro domestico e le realtà del settore agricolo, hanno diritto, per il periodo di 6 mesi, all’esonero totale dal versamento dei contributi INPS a carico delle stesse, eccezion fatta per i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Lo sgravio non è riconosciuto ai Datori di Lavoro che, nei sei 6 precedenti l’assunzione, abbiano fatto ricorso, nella stessa unità produttiva interessata dal rapporto di lavoro agevolato, a:
- Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamenti collettivi;
Lo sgravio non è riconosciuto ai Datori di Lavoro che:
- Licenziano il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento;
- Licenziano per giustificato motivo oggettivo (individuale o collettivo) un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva ed inquadrato con il medesimo livello e categoria legale di inquadramento, del dipendente oggetto di sgravio, nei sei mesi decorrenti dall’assunzione di quest’ultimo;
A fronte delle dimissioni dell’interessato, il datore ha diritto allo sgravio per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Decontribuzione per il settore del turismo, stabilimenti balneari e del commercio
Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26-05-2021 e sino al 31-12-2021 potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
La nuova misura è prevista dall’art. 43 è subordinata al rispetto della disciplina in materia di divieto di licenziamento fino al 31-12-2021, sancita dai commi 9 e 11, art. 8, dal D.L. 41/2021, sicché l’eventuale violazione comporterà ex lege la revoca retroattiva del beneficio fruito e l’impossibilità di presentare istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima disciplina.
Altresì, come noto, lo sgravio sarà subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi contributivi di cui all’art. 31, Decreto Legislativo 14-09-2015, n. 150, nonché della disciplina prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 27-12-2006, n. 296.
L’esonero, riparametrato ed applicato su base mensile, sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Sono espressamente esclusi dall’applicazione i premi ed i contributi dovuti all’INAIL e le aliquote di finanziamento relative a:
- i contributi, ove dovuti, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27-12-2006, n. 296;
- i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;
- i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, Legge 21-12-1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 18, Legge 23-12-2000, n 388.
Anche per la nuova decontribuzione in trattazione bisognerà attendere, oltreché le circolari amministrative applicative, l’autorizzazione della Commissione Europea atteso che il beneficio è concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (giustificato motivo oggettivo)
Tra le novità previste dal Dl Sostegni Bis – 73/2021 figurava la proroga del blocco ai licenziamenti sino al 28 agosto 2021, rispetto all’attuale scadenza fissata al 30 giugno dal Dl Sostegni – 41/2021
Il Dl Sostegni – 41/2021 ha previsto lo stop al divieto come di seguito evidenziato:
- per la generalità delle aziende fino al 30 giugno 2021;
- per chi accede agli ammortizzatori COVID-19 quali FIS, Cassa integrazione in deroga e prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali sicuramente fino al 31 ottobre 2021, nella eventualità che il sostegno dell’ammortizzatore venga utilizzato successivamente a tale data, fino al 31 Dicembre 2021
In seguito a trattative in seno alle forze di Governo, per ora tale Divieto permane alle medesime date già stabilite dal Dl 41/2021.
Gli Ammortizzatori Sociali
Successivamente alla data del 30-06-2021, i Datori di Lavoro rientranti nella sfera delle attività coperte da ammortizzatore sociale della CIGO, non avranno più la possibilità di usufruire della Cassa COVID. Il Legislatore, con il D.L. 73/2021 ha previsto, in alternativa agli ammortizzatori sociali ordinari, la possibilità di accedere a 26 settimane di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 dicembre 2021.
La misura è riservata ai datori di lavoro privati di cui all’articolo 8 comma 1 del Dl 41/2021 – Sostegni. Ci si riferisce a coloro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 ed accedono pertanto alla CIG ordinaria.
Questi, nel caso in cui abbiano subito, nel primo semestre 2021, un calo del fatturato pari al 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, possono, previo accordo aziendale, accedere alla CIGS.
Vengono tuttavia previsti alcuni paletti:
- La riduzione media dell’orario di lavoro per i dipendenti in Cassa non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
- Ciascun lavoratore non potrà subire una riduzione di orario superiore al 90%, con riferimento all’intero periodo interessato dalla CIGS.
I dipendenti in Cassa avranno diritto, per le ore non lavorate, ad un trattamento economico a carico dell’INPS in misura pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata in caso di attività ordinaria.
Il Decreto “Sostegni-bis” riconosce una proroga di sei mesi per i trattamenti di CIGS a beneficio delle aziende con particolare rilevanza strategica a livello nazionale, qualora abbiano avviato il processo di cessazione dell’attività aziendale.
Il prolungamento della CIGS dev’essere oggetto di un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, insieme al Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata.
Restano salve le condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali che il Legislatore ha previsto per gli altri settori merceologici con il D.L. 41/2021
Naspi
In tema di indennità di disoccupazione NASPI, il Dl Sostegni Bis – 73/2021 prevede la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 3% mensile dell’importo del sussidio, a partire dal quarto mese di fruizione.
Contratto di Espansione
Il DL 73/2021 ha previsto che la soglia minima per accedere al Contratto di Espansione passa da n° 250 dipendenti a n° 100 per azienda o gruppo aziendale.
Lo strumento si concretizza in un accordo da stringere in sede ministeriale con le rappresentanze sindacali, in cui prevedere:
- Il pensionamento anticipato per i lavoratori cui manchino non più di sessanta mesi alla pensione;
- L’assunzione di dipendenti qualificati;
- L’introduzione di piani di formazione e riqualificazione per il personale non interessato dagli esuberi;
- L’accesso alla Cassa integrazione straordinaria per i dipendenti in esubero.
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