Il lavoro autonomo occasionale è un rapporto di lavoro autonomo che, a prescindere dalla durata e dall’importo percepito come corrispettivo per la prestazione svolta, ha un carattere del tutto episodico e risulta completamente svincolato dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente.

Il lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente, e in via del tutto occasionale.

In sede di conversione del D.L. 146/2021, a decorrere dal 21/12/2021, i Committenti hanno ora l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali
La norma è operativa in tutti i settori produttivi e commerciali e prevede una modalità di adempimento uguale a quanto già previsto per il lavoro intermittente.

Ricordiamo che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di tali lavoratori (Intermittenti) mediante l’invio di una preventiva comporta la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00. La nuova sanzione prevista per i lavoratori occasionali è invece da euro 500,00 ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

Nel precedente messaggio abbiamo portato a conoscenza che ora la normativa disciplina che se, a seguito di sopralluogo, sia stato “ riscontrato che almeno il 10% (prima era il 20%) dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, risulti occupato al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro “ incorre l’adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro che risulti occupato. In funzione di tale dettato dovrà considerarsi irregolare anche il lavoratore autonomo in assenza di preventiva comunicazione quindi in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. In questo scenario intendiamo porre l’attenzione massima su tale adempimento in quanto il Legislatore ha inteso legittimarlo in una funzione di “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività.

La sospensione dell’attività inciderà sui rapporti con la P.A. in quanto in detto periodo è previsto il divieto di contrattazione. In caso di sospensione potrà essere proposto ricorso ma ove l’Ispettorato interregionale non si pronunci nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso questo si intende accolto, ma con maggiore aderenza alle finalità della norma si stabilisce che il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Per i lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione viene stabilito che il Datore di Lavoro dovrà corrispondere integralmente la retribuzione spettante e versare i relativi contributi (Circ 3-2021 INL)

Ruolo importantissimo è affidato al Preposto in quanto dovrà vigilare anch’esso in funzione di quanto normato dal D.Lgs. n. 81/2008, lo stesso quindi dovrà essere messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio compito con la giusta formazione circa le proprie responsabilità.

Nel richiamare il ns. messaggio 2021-06 del 19-04-2021 di cui ne ricordiamo l’importanza in termini di sicurezza in quanto ancora attuale in riferimento alle prescrizioni in esso contenute, raccomandiamo un consulto sempre costante con l’azienda che si occupa di sicurezza sul lavoro al fine di poter giustamente adempiere alle prescrizioni imposte al fine di non incorrere in errori che potrebbero anche determinare enormi sanzioni, vista la giusta attenzione degli organi competenti.

Vuoi maggiori informazioni? Contattami.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

Leggi altri articoli

SCOPRI DI PIù