Il Decreto fiscale (co 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito in legge) inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta rispondendo a dei quesiti posti da professionisti in merito alla giusta applicazione della normativa in oggetto ed a tal proposito ha precisato che:

  1. Il limite dei 200mila euro è riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti che il Committente.
    Il limite di 200 mila euro previsto dal comma 1 dell’art. 4 è da intendersi in riferimento all’importo annuo delle opere o dei servizi – tramite
    appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati – affidati alla singola impresa.
    Se il committente affida il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento
    a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati il limite di 200 mila euro si ritiene riferito alla somma dell’importo annuo
    dei singoli contratti.
    Se la somma dei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, è,
    complessivamente, superiore a 200mila euro annui, la norma va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al
    momento del superamento della soglia.
  2. Le agenzie per il lavoro non risultano escluse dagli obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati.
    Con riferimento alle prestazioni in oggetto, le suddette agenzie risultano escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge) mentre non vengono escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute del nuovo art. 17-bis del decreto legislativo 241/1997, sul controllo dell’F24 dell’appaltatore o sub-appaltatore da parte del committente.
  3. Appalti e deleghe di pagamento modello «F24». Potrà essere compilato un solo modello F24 per ciascun committente.
    Sarà necessario indicare il codice fiscale dello stesso nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24, unitamente al codice identificativo “09” (istituito con la citata risoluzione n. 109/E del 2019), da riportare nel campo “codice identificativo” dello stesso modello F24.
    La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha interpretato che la normativa di riferimento va applicata sin dal 01-01-2020 salvo che per il regime del Reverse Charge per il quale ritiene si debba attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea

RIFLESSIONI

  • La norma è circoscritta alle aziende che esercitano attività prevalente di mano d’opera con beni strumentali propri ma vale la pena ricordare la definizione di beni strumentali: —–” Per beni strumentali si intendono quelli che un’impresa acquista per un uso pluriennale, in quanto contribuiscono all’attività per un periodo superiore all’esercizio. Si pensi a un immobile o a un macchinario, un computer, accessori” ……… e quindi non solo le attrezzature ma anche e specialmente gli immobili dove si svolge l’attività.
  • La normativa del Reverse Charge introdotta su tutti gli appalti con il DL 124/2019 ha effetti a partire dal 01-01-2020 e, mentre la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha interpretato che bisogna attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, appare evidente che l’Agenzia delle Entrare debba intervenire senza destare alcun ragionevole dubbio al contribuente sulla giusta data di applicazione. Su tale quesito è opportuno verificare con il proprio commercialista la giusta applicazione della normativa.
  • E’ onere del Committente richiedere agli appaltatori o agli esecutori dei servizi affidati la giusta applicazione della normativa e pertanto è responsabilità dello stesso dettare le procedure che devono essere esplicate, altresì richiedere la documentazione ed i dati utili che la normativa impone di conoscere tempo per tempo. Il Committente figura come maggiore Responsabile della giusta esecuzione dell’appalto e risponde di eventuali inadempimenti sia in termini civili che penali.

Al fine di rendere più facile la richiesta dei dati in allegato rimettiamo testo integrale della normativa in esame, lettera di richiesta dei dati
e scheda delle imposte trattenute ai lavoratori da parte del soggetto affidatario del servizio o dell’appaltatore. Per la verifica di tali dati
potrà essere richiesto dal committente ogni documento utile a riscontrare il giusto assolvimento della normativa

Vuoi maggiori informazioni? Contattami.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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