Il Decreto fiscale (co 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito in legge) inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì che
le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Circolare Agenzia delle Entrate 1 del 12 Febbraio 2020
Reverse Charge / Pagamento delle imposte trattenute ai lavoratori dipendenti

Le risposte che aspettavamo per la giusta interpretazione della norma che di seguito riportiamo sinteticamente:

  1. Il Reverse Charge non si deve applicare fino a che la Comunità Eruopea non abbia dato il suo consenso
  2. Il limite dei 200.000 si intende per appalto o somma di appalti riconducibili alla stessa commessa e/o soggetto imprenditoriale appaltatore nel periodo temporale dal 01/01 al 31/12 applicando il regime prorata e l’obbligo scatta nel caso di modifica degli importi solo dal superamento della soglia all’interno del periodo di osservazione
  3. Gli appalti coinvolti nell’obbligo di applicazione della norma sono quelli laddove l’apporto di manodopera presso la sede del committente è preponderane ed i beni strumentali sono riconducibili allo stesso committente.
  4. L’apporto di manodopera è quantificabile in proporzione alle retribuzioni/compensi erogati per la prestazione del servizio in ordine al fatturato dell’appalto/affidamento del servizio
  5. Sono responsabili tutti i committenti della catena
  6. I committenti che applicheranno la procedura potranno in qualsiasi momento interrogare l’agenzia delle entrate per verificare l’effettivo versamento delle ritenute
  7. Le aziende virtuose, appaltatrici o affidatarie dei servizi, possono produrre il DURF (con validità 120 giorni), laddove possibile ed essere quindi esonerate dall’obbligo normativo.
  8. Per la giusta applicazione della procedura c’è tolleranza fino al 30-04-2020 ammesso che gli appaltatori o gli affidatari abbiano operato senza compensazioni ed abbiano comunque versato il dovuto.

Per le altre riflessioni si rinvia alle circolari redatte precedentemente.
Teniamo a precisare che le responsabilità della catena rimangono le medesime e molto pesanti sia a carattere penale che civile, quindi, indipendentemente dall’’obbligo di applicare o meno la procedura, è giusto che chi possa essere esposto oltremodo prenda tutte le precauzioni possibili in caso di appalto e/o affidamento di servizi.

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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