Il Decreto fiscale (co 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito in legge) inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì che
le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Circolare Agenzia delle Entrate 1 del 12 Febbraio 2020
Reverse Charge / Pagamento delle imposte trattenute ai lavoratori dipendenti
Le risposte che aspettavamo per la giusta interpretazione della norma che di seguito riportiamo sinteticamente:
- Il Reverse Charge non si deve applicare fino a che la Comunità Eruopea non abbia dato il suo consenso
- Il limite dei 200.000 si intende per appalto o somma di appalti riconducibili alla stessa commessa e/o soggetto imprenditoriale appaltatore nel periodo temporale dal 01/01 al 31/12 applicando il regime prorata e l’obbligo scatta nel caso di modifica degli importi solo dal superamento della soglia all’interno del periodo di osservazione
- Gli appalti coinvolti nell’obbligo di applicazione della norma sono quelli laddove l’apporto di manodopera presso la sede del committente è preponderane ed i beni strumentali sono riconducibili allo stesso committente.
- L’apporto di manodopera è quantificabile in proporzione alle retribuzioni/compensi erogati per la prestazione del servizio in ordine al fatturato dell’appalto/affidamento del servizio
- Sono responsabili tutti i committenti della catena
- I committenti che applicheranno la procedura potranno in qualsiasi momento interrogare l’agenzia delle entrate per verificare l’effettivo versamento delle ritenute
- Le aziende virtuose, appaltatrici o affidatarie dei servizi, possono produrre il DURF (con validità 120 giorni), laddove possibile ed essere quindi esonerate dall’obbligo normativo.
- Per la giusta applicazione della procedura c’è tolleranza fino al 30-04-2020 ammesso che gli appaltatori o gli affidatari abbiano operato senza compensazioni ed abbiano comunque versato il dovuto.
Per le altre riflessioni si rinvia alle circolari redatte precedentemente.
Teniamo a precisare che le responsabilità della catena rimangono le medesime e molto pesanti sia a carattere penale che civile, quindi, indipendentemente dall’’obbligo di applicare o meno la procedura, è giusto che chi possa essere esposto oltremodo prenda tutte le precauzioni possibili in caso di appalto e/o affidamento di servizi.
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