Il giorno 29 Luglio 2020 il Parlamento ha votato lo scostamento di bilancio per l’ulteriore importo i Euro 25.000.000.000 ed in stata è stata fatta girare una bozza di un prossimo decreto che potrebbe essere emanato intorno alla data del 10 Agosto 2020.
Alla luce di ciò, con le dovutissime cautele dovute alle modifiche che potrebbero essere apportate fino all’emanazione, riteniamo doveroso cominciare a ragionare sulle possibilità di utilizzo degli strumenti messi a diposizione dell’imprenditore.
Secondo la bozza di Decreto, che è stata fatta circolare, le aziende che hanno già utilizzato le 18 settimane di ammortizzatore sociale con causale COVID-19, potranno utilizzare ulteriori 18 settimane (9 settimane + 9 settimane) nel periodo dal 13 Luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e farne specifica richiesta per autorizzazione.
Al fine di disincentivare l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale i Datori di Lavoro che vorranno proseguire con la richiesta del sostegno per il secondo gruppo di 9 settimane dovranno sopportare il costo di seguito determinato:
- scostamento di fatturato tra 1° semestre 2019 e 2020 con riduzione inferiore al 20%, contributo del 9% sulla retribuzione globale del costo del lavoro per le ore di sostegno
- scostamento di fatturato tra 1° semestre 2019 e 2020 senza alcuna riduzione, contributo del 18% sulla retribuzione globale del costo del lavoro per le ore di sostegno
- per i Datori di Lavoro che hanno avuto uno scostamento di fatturato tra 1° semestre 2019 e 2020 con riduzione superiore al 20%, non ci sarà alcun contributo da pagare.
Per regolare l’accesso al secondo gruppo di 9 settimane i Datori di Lavoro dovranno presentare autocertificazione che attesta lo scostamento di fatturato. In caso non venga allegata la certificazione idonea secondo quanto previsto all’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445, l’INPS autorizzerà l’ammortizzatore con onere per il Datore di Lavoro con il contributo del 18% sulla retribuzione globale del costo del lavoro per le ore di sostegno
Sempre al fine di disincentivare l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale i Datori di Lavoro che abbiano già utilizzato il sostegno nei mesi di Maggio 2020 e Giugno 2020 e che non richiederanno le ulteriori 18 settimane messe a disposizione dal Decreto di prossima uscita potranno godere dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a proprio carico per n° 4 mesi fruibili entro il 31 Dicembre 2020.
La violazione del divieto di Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che viene prorogato fino al 31-12-2020, fa venir meno la possibilità di richiesta sia dell’esonero contributivo che delle ulteriori 18 settimane di sostegno
I Datori di Lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato entro il 31 Dicembre 2020, in aumento alla propria base occupazionale media e secondo percentuale contrattuale, potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi a proprio carico per 6 mesi dall’assunzione. L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri
Come abbiamo già evidenziato, con l’entrata in vigore del presente Decreto, i Licenziamenti per Giustificato motivo oggettivo saranno vietati fino al 31-12-2020 con le eccezioni che gli stessi siano stati fatti per:
- cessazione definitiva dell’attività
- fallimento
Qualora si configuri un trasferimento o una cessione di azienda (art. 2112 del c.c.), il divieto permane
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