Vista la recente bollinatura del testo del Decreto Legge che si attende possiamo provare quindi ad analizzare le principali novità che interesseranno la sfera dei rapporti di lavoro

Decreto Sostegni – Gli Ammortizzatori Sociali

I datori di lavoro che sospenderanno o ridurranno l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 potranno avere accesso agli ammortizzatori sociali, senza alcun contributo addizionale, per tutti i lavoratori che saranno presenti alla data di entrata in vigore e quindi fare richiesta di:

  • 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19” (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 – cd. “Cura Italia”), da utilizzare tra la data del 01-04-2021 e la data del 30-06-2021;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 – cd. “Cura Italia”) da utilizzare tra la data del 01-04-2021 e la data del 31-12-2021.

Le rispettive domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni (termine decadenziale).

La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, altresì l’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.
Potrà essere richiesto il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’astensione dal lavoro riconducibile al periodo di integrazione salariale. Nel caso in cui la concessione del provvedimento fosse posteriore, il datore di lavoro dovrà comunicare entro il termine di trenta giorni da tale eventualità – in fase di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto.

I datori di lavoro potranno quindi scegliere tra il pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori o sostituirsi a tale pagamento anticipando mensilmente l’importo dell’ammortizzatore sociale di riferimento, dal 01-04-2021 anche per la CIG in Deroga. Tale opzione va esercitata al momento della presentazione della domanda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per tale motivazione viene richiesta estrema attenzione alle PEC che vengono ricevute
presso il proprio indirizzo in generale ed in particolare da parte dell’Istituto Per gli ammortizzatori CISOA è prevista una durata massima di 120 giorni, da utilizzare tra la data del 01-04-2021 e la data del 31-12-2021.

Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (giustificato motivo oggettivo)

Prosegue il blocco dei licenziamenti individuali e delle procedure di licenziamento collettivo anche con il Decreto Sostegni il quale prevede un primo blocco fino alla data del 30-06-2021. Per i datori di lavoro che potranno usufruire degli ammortizzatori sociali COVID-19 fino al 31-12-2021, è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti fino al 31- 10-2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.
Restano confermate le deroghe stabilite nella legge di Bilancio per il 2021.

Rapporti di lavoro a termine

Sarà prorogata fino alla fine del 2021 la possibilità di non utilizzare le causali nei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali oltre che prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi, senza indicare le causali ordinariamente previste, in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, Comma 1 del D.Lgvo. 81/2015.
Attendiamo di analizzare le novità su congedi parentali con figli minori, sullo smart working e per il bonus baby sitter


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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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