Lla Legge 120/2020 ha riformato gli istituti della diffida accertativa per crediti patrimoniali e della disposizione già disciplinati, dagli art. 12 e 14 del D.L.vo 124/2004 ed l’INL con circolari 5 e 6 del 2020 ha inteso recepire la normativa dando indicazioni sia ai propri ispettori che all’utenza circa la giusta interpretazione delle stesse.

Art. 12 Diffida accertativa per crediti patrimoniali

  1. Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
  2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo

Articolo 14 (Disposizioni del personale ispettivo)

  1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
  2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
  3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13 comma 2 del presente decreto.

A lettura dei testi, si può sicuramente notare la volontà del Legislatore di concedere maggior potere all’Organo Vigilante con la finalità di contrastare ogni abuso del Datore di Lavoro nei confronti del Lavoratore, circa l’ingiusta o insufficiente retribuzione. Il Legislatore conferma l’Istituto della conciliazione monocratica per l’eventuale accordo tra il Datore di Lavoro e il Lavoratore, laddove emerga il mancato riconoscimento di diritti retributivi così come prescritto dalla norma e dalla contrattazione di riferimento.

Sono escluse espressamente le inadempienze che non siano già soggette a sanzioni penali e/o amministrative.

Nel caso in cui, durante l’attività di vigilanza, emergano eventuali inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il Datore di Lavoro così come lo stesso Lavoratore possono ricorrere allo strumento del tentativo facoltativo di conciliazione monocratica il quale, oltre a congelare il conseguente accertamento ispettivo per la verifica di altre inadempienze, congela altresì ogni sanzione di riferimento alla inadempienza già verificata e diffidata dall’Organo Ispettivo.

La normativa richiamata puntualizza che le responsabilità delle inadempienze devono essere estese anche all’utilizzatore, per tale motivo l’Organo di Vigilanza è chiamato eventualmente a notificare ogni accertamento/diffida non solo al Datore di Lavoro ma anche al Committente o a tutta la filiera, in caso di appalti e subappalti, conseguentemente i soggetti chiamati potranno anch’essi congiuntamente o disgiuntamente richiamare l’istituto del tentativo facoltativo di conciliazione che eventualmente avrà gli effetti solo per i sottoscrittori dell’accordo.

In caso di mancata conciliazione o assenza della richiesta l’Organo Vigilante la diffida accertativa acquisisce la possibilità di essere esecutiva nei confronti di tutte le parti chiamate in causa, le stesse potranno proporre ricorso nei confronti dell’Ente ma in caso di respingimento la diffida accertativaavrà titolo di esecutività.
Al fine di una giusta valutazione richiamiamo le circolari precedenti circa la giusta della norma e applicazione contrattuale, ovvero la giusta retribuzione ai lavoratori per la reale attività prestata.

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A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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