In determinati casi le aziende possono trovarsi davanti alla difficoltà di poter gestire e regolamentare nel giusto modo le comunicazioni dei lavoratori in funzione del fatto che gli stessi possano:

  • aver contratto il virus Covid-19
  • ritenere di avere i sintomi del virus Covid-19
  • essere venuti a contatto con qualcuno che abbia contratto essere il virus Covid-19
  • essere rientrati da paesi esteri o luoghi attenzionati dalla diffusione del virus Covid-19

In linea di massima è bene stabilire che la malattia di un lavoratore (con copertura previdenziale) è uno stato certificato dal proprio medico di base o da una struttura sanitaria italiana (ASL), la quale può disporre sia la quarantena con sorveglianza attiva che la permanenza domiciliare fiduciaria

  • quarantena con sorveglianza attiva: persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (articolo 1, comma 2, lettera h, dl 6/2020 del DL 18/2020).
  • permanenza domiciliare fiduciariacon sorveglianza attiva: persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio (lettera i, dello stesso articolo).

In forza dell’articolo 26, comma 1, del DL 18 del 2020, il periodo di malattia riferito a tale fattispecie non è computabile nel periodo di comporto.

 

Gli ultimi messaggi degli organi preposti hanno voluto sottolineare alcuni aspetti e chiarirne degli altri per la giusta definizione di malattia in caso di assenza dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il governo, al fine di poter limitare il contagio ha raccomandato l’utilizzo dello smart working seppur non tutte le aziende possano adottarlo con i propri lavoratori sia per dimensioni, sia per tipologia del rapporto instaurato, sia per semplice scelta.

Ciò detto, il lavoratore in quarantena precauzionale non ha diritto alla malattia se lavora da casa in smart working: si tratta di un’importante precisazione contenuta nella circolare INPS che chiarisce tutte le regole che si applicano ai casi di quarantena del lavoratore.

La circolare fornisce una serie di aspetti su cui sono state evidenziate criticità interpretative, e che risulta di particolare importanza dopo la nuova disposizione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus), che riduce a 10 giorni la quarantena obbligatoria per gli asintomatici, i quali possono poi uscire con un solo tampone o test negativo.

“Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione”.

“È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”, afferma subito dopo l’Inps.

“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10)”, si fa presente.

“La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l’orientamento dell’Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”, spiega ancora l’Istituto.

Intendiamo ricordare che la copertura previdenziale della malattia in caso sia intervenuta durante l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale viene sostituita da questo strumento

L’INPS, con la circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce tutte le istruzioni amministrative in merito alla modalità di utilizzo del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, introdotto dal decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020 sulla ripresa delle attività scolastiche.

La norma è in corso di recepimento nella conversione in legge del DL 104/2020 (Decreto Agosto) in forma ampliata.

Il congedo per quarantena scolastica può essere fruito nei casi in cui i genitori, lavoratori dipendenti, abbiano i figli di età inferiore a 14 anni costretti a casa per un provvedimento delle autorità sanitarie per possibile contagio COVID-19 contratto a scuola e non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020) e il 31 dicembre 2020.

La domanda va inviata sulla piattaforma INPS.IT direttamente o tramite i patronati o il contact center telefonico 06 164 164. Può anche essere retroattiva ma sempre nel limite temporale del 9 settembre 2020.

La circolare specifica che la durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli; in caso di sovrapposizione dei congedi per più figli viene indennizzata una sola giornata.

L’isolamento dei casi di infezione da Sars-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Cosa succede ai casi positivi asintomatici?

Le persone asintomatiche positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Cosa succede ai casi positivi sintomatici?

Le persone sintomatiche positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Cosa succede ai casi positivi a lungo termine?

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Cosa succede ai contatti stretti asintomatici?

I contatti stretti di casi con infezione da Sars-Cov-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si può lavorare in quarantena o in isolamento?

Nei periodi di quarantena o isolamento, secondo il chiarimento dell’Inps del 12 ottobre, è previsto che il lavoratore continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio senza che si ricorra alla tutela previdenziale della malattia. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione. In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Vuoi maggiori informazioni? Contattami.

A cura e relazione Dr. Alessandro Tricarico – Consulente del lavoro a Roma.

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